| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 15/01/1973 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del D.P.R. 11 [...] | 
| Art. 2. Composizione. Il Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai [...] | 
| Art. 3. Segreteria. Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta regionale. | 
| Art. 4. Disposizioni finali. Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, disciplinanti le attribuzioni, la composizione, la [...] | 
| Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] | 
§ 5.1.3 - L.R. 15 gennaio 1973, n. 6. [1]
Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.
(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).
Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del 
     Art. 2. Composizione. Il Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai membri di cui all'art. 12, comma primo, del 
     La decadenza di cui all'art. 17, comma terzo, del 
Art. 3. Segreteria. Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta regionale.
     Art. 4. Disposizioni finali. Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel 
Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 3 della