§ 4.6.54 - L.R. 23 marzo 1995, n. 13. [*]
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:23/03/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato:
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato:
Art. 3.      1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dal comma 1 dell'articolo 2 della [...]
Art. 4.      1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili entro e non [...]


§ 4.6.54 - L.R. 23 marzo 1995, n. 13. [*]

Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilità delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985.

(B.U. n. 17 del 30 marzo 1995 - ediz. straord.).

SEZIONE I

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2

DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 41

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato:

     (Omissis).

SEZIONE II

MODIFICAZIONE DELL'ART. 27

DELLA L.R. 1° LUGLIO 1981, N. 34

 

     Art. 3.

     1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5, dall'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2, e, da ultimo, dall'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato:

     (Omissis).

SEZIONE III

PROPOSIZIONE DEL TERMINE DI CONCEDIBILITA'

DELLE PROVVIDENZE PER GLI EVENTI SISMICI 1984 E 1985

 

     Art. 4.

     1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale [1].

 

 


[*] La presente legge, già abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stata ripristinata per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7 e successivamente così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 maggio 1997, n. 19.