§ 4.6.6 - L.R. 11 giugno 1979, n. 24. - Provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978 [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:11/06/1979
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità. Le disposizioni della presente legge sono dirette a provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni di Spoleto e Terni, colpiti dai terremoti verificatisi nell'agosto 1977 e [...]
Art. 2.  Interventi. La Regione dell'Umbria, ai fini della utilizzazione delle somme stanziate con la legge 19 gennaio 1979, n. 17, dispone, secondo le modalità dei successivi articoli, i seguenti interventi:
Art. 3.  Applicazione della legge. L'esecuzione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 è delegata agli Enti locali, secondo le disposizioni del successivo Capo IV, esclusi quelli relativi ad [...]
Art. 4.  Contributi. Gli interventi necessari per la riparazione di danni causati dagli eventi sismici agli immobili di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il loro consolidamento, sono [...]
Art. 5.  Inizio e ultimazione dei lavori. La presentazione della perizia giurata al Comune competente per territorio, nei termini stabiliti dal successivo art. 8, costituisce, anche in deroga alle norme [...]
Art. 6.  Proroga del termine di ultimazione dei lavori. Per comprovati motivi i sindaci possono concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori non superiore al 31 [...]
Art. 7.  Applicazione dei prezzi unitari. In sede di istruttoria di concessione del contributo, i Comuni provvedono all'applicazione dei prezzi ai lavori ammissibili a contributo compresi nella perizia [...]
Art. 8.  Procedura per il conseguimento del contributo. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge i proprietari interessati debbono [...]
Art. 9.  Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti dagli immobili di cui alla lettera [...]
Art. 10.  Anticipazioni e liquidazione del contributo. Ai proprietari che abbiano iniziato i lavori, nel rispetto delle norme della presente legge, possono essere concesse da parte dei Comuni, a domanda, [...]
Art. 11.  Contributi. Gli interventi necessari per la riparazione o la ricostruzione dei danni causati dagli eventi sismici per gli immobili e le strutture di aziende agricole di cui alla lettera d) dell'art. [...]
Art. 12.  Procedura per il conseguimento del contributo. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo precedente i proprietari di aziende agricole, debbono osservare la procedura ed i termini stabiliti [...]
Art. 13.  Pagamenti e liquidazione del contributo. I proprietari interessati possono ottenere il pagamento di due rate di acconto non inferiore al 30 per cento dei lavori preventivati, dietro presentazione [...]
Art. 14.  Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti da immobili e strutture di aziende [...]
Art. 15.  Interventi. Alla esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dai terremoti oggetto della presente legge ad opere pubbliche di interesse regionale, di cui alla lett. a) [...]
Art. 16.  Procedura per la richiesta e concessione dei contributi per interventi da effettuare. Le richieste di contributo per il ripristino delle opere di cui all'articolo precedente, da parte degli Enti [...]
Art. 17.  Esecuzione degli interventi e pagamenti. I contributi sono posti a disposizione dell'ente interessato appena questi, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del relativo atto, avrà inviato alla [...]
Art. 18.  Responsabilità e oneri degli Enti locali. La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione [...]
Art. 19.  Collaudo dei lavori. Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni degli articoli precedenti del presente Capo, sono soggetti a collaudo od a certificazione del direttore dei lavori, in base [...]
Art. 20.  Contributi per lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per il ripristino di opere pubbliche e per la sistemazione od il riadattamento di immobili di proprietà comunale da [...]
Art. 21.  Contributi ai Comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lett. c) e [...]
Art. 22.  Contributi per il pagamento di canoni di locazione. La Giunta regionale concede ai Comuni contributi per il pagamento del canone di locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria [...]
Art. 23.  Istituzione del Centro di deposito dei mini-alloggi prefabbricati. La Regione provvede alla conservazione e manutenzione dei mini-alloggi che vengono riconsegnati dai Comuni successivamente alla [...]
Art. 24.  Pubblicità degli interventi di concessione di contributi. L'elenco nominativo delle ditte, la valutazione dei danni subiti e l'entità dei contributi liquidati in base alle disposizioni di cui ai [...]
Art. 25.  Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. L'ammissione degli interventi di cui al Capo IV ai benefici della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza [...]
Art. 26.  Commissari ad acta. Qualora gli enti interessati non procedano tempestivamente al compimento degli atti dovuti ai sensi delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida [...]
Art. 27.  Sub-delega di funzioni amministrative ai Comuni in materia di beni ambientali. Sono sub-delegate ai Comuni di cui all'art. 1, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose e immobili comprese [...]
Art. 28.  (Omissis).
Art. 29.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.6.6 - L.R. 11 giugno 1979, n. 24. - Provvidenze a favore delle

popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978 [*].

(B.U. n. 26 del 13 giugno 1979).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità. Le disposizioni della presente legge sono dirette a provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni di Spoleto e Terni, colpiti dai terremoti verificatisi nell'agosto 1977 e marzo 1978 e nei comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Narni, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni colpiti dai terremoti dei mesi di luglio e agosto 1978.

 

     Art. 2. Interventi. La Regione dell'Umbria, ai fini della utilizzazione delle somme stanziate con la legge 19 gennaio 1979, n. 17, dispone, secondo le modalità dei successivi articoli, i seguenti interventi:

     a) ripristino e ricostruzione di edifici pubblici di proprietà di Enti pubblici adibiti ad uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici, di vie e di piazze, di strade non statali, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali o di enti pubblici rientranti nella competenza regionale, nonché alle opere di consolidamento delle zone franose interessate dagli eventi di cui all'art. 1.

     b) concessione di contributi nelle ipotesi sub a) qualora i lavori siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

     c) concessione di contributi ad Enti e privati, nella spesa occorrente per la riparazione di immobili urbani o di fabbricati iscritti nel catasto rurale non a servizio di aziende agricole, di qualsiasi natura e destinazione;

     d) concessione di contributi ad Enti e privati nella spesa occorrente per la riparazione o per la ricostruzione di fabbricati iscritti nel catasto rurale e di strutture a servizio di aziende agricole, come definite e classificate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317;

     e) concessione di contributi ai Comuni per il riadattamento o la sistemazione di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazione, anche provvisoria, di famiglie rimaste prive di alloggio;

     f) concessione di contributi ai Comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni reperite al libero mercato, assegnate temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

     g) smontaggio, trasporto, deposito in apposito centro da istituire dei mini-alloggi prefabbricati acquistati.

 

     Art. 3. Applicazione della legge. L'esecuzione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 è delegata agli Enti locali, secondo le disposizioni del successivo Capo IV, esclusi quelli relativi ad immobili di proprietà della Regione.

     La concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del predetto articolo è delegata ai Comuni competenti per territorio, con esclusione di quelli relativi alla riparazione di immobili di proprietà comunale e degli Istituti autonomi delle case popolari.

 

CAPO II

  Provvidenze a favore di proprietari di immobili urbani e di fabbricati

rurali non a servizio di aziende agricole.

 

     Art. 4. Contributi. Gli interventi necessari per la riparazione di danni causati dagli eventi sismici agli immobili di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il loro consolidamento, sono assistiti da contributi regionali in conto capitale.

     La misura del contributo, che comunque non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sarà determinata dal Consiglio regionale con apposito atto entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal sesto comma del successivo art. 8.

     Con lo stesso atto il Consiglio provvede alla ripartizione tra i Comuni delle somme stanziate.

     L'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 12.000.000 per ogni unità immobiliare di civile abitazione e la somma di lire 8.000.000 per ogni unità destinata ad usi diversi, risultanti catastalmente prima del terremoto.

     Sono altresì ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, nei limiti di cui al precedente comma, i miglioramenti tecnici-funzionali necessari ai fini igienico-sanitari, nonché le spese tecniche nella misura dell'8,50 per cento della somma ammissibile a contributo e l'I.V.A. ove non compresa nei prezzi.

     La spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente stabiliti dalla Giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da un tecnico iscritto all'albo professionale, presso la Pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata, non preclude la possibilità dei necessari accertamenti da parte dei Comuni.

     Per la riparazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari e dei Comuni, il Contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile.

     Alla concessione del contributo in favore dei Comuni e degli Istituti autonomi case popolari provvede la Giunta regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.

     Ove gli strumenti urbanistici vigenti o la natura del terreno [1] non consentano la riparazione degli immobili in sito, i benefici del presente articolo si applicano alla costruzione dei predetti immobili su area diversa dello stesso comune.

     I proprietari interessati, per conseguire il contributo, devono provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato secondo le disposizioni comunali ed effettuare la nuova costruzione per una superficie netta non inferiore a mq. 80 per unità immobiliare o non inferiore a quella preesistente se minore di mq. 80.

     L'esecuzione dei lavori di costruzione per una superficie inferiore a quella indicata nel precedente comma comporta una proporzionale riduzione del contributo da concedere.

 

     Art. 5. Inizio e ultimazione dei lavori. La presentazione della perizia giurata al Comune competente per territorio, nei termini stabiliti dal successivo art. 8, costituisce, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, autorizzazione all'inizio dei lavori, semprechè i proprietari interessati abbiano già ottenuto il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dell'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte del sindaco.

     Per i fabbricati di interesse storico, artistico o monumentale, per quelli ricadenti in zone sottoposte a protezione delle bellezze naturali o comprese nell'elenco delle località sismiche, nei casi previsti dalle relative leggi, è altresì necessario il preventivo possesso delle autorizzazioni o dei nulla-osta delle competenti autorità, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 2 febbraio 1974, n. 64.

     E' fatto obbligo ai proprietari interessati di comunicare tempestivamente ai Comuni l'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.

     I lavori debbono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data del loro inizio, che deve essere comunicata tempestivamente al Comune.

     I Comuni, prima della concessione e o della liquidazione del contributo, provvedono all'accertamento dell'osservanza delle modalità e dei termini succitati.

     Ove gli interessati non inizino i lavori ai sensi del primo comma, i sindaci, entro il 31 dicembre 1980, debbono procedere d'ufficio all'assegnazione dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, non superiore a dodici mesi, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Il Comune delibera la decadenza del contributo nel caso di mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti.

 

     Art. 6. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. Per comprovati motivi i sindaci possono concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori non superiore al 31 dicembre 1986 [2], purché la richiesta e la concessione della proroga siano effettuate prima della scadenza dei termini di cui al quarto comma del precedente articolo.

 

     Art. 7. Applicazione dei prezzi unitari. In sede di istruttoria di concessione del contributo, i Comuni provvedono all'applicazione dei prezzi ai lavori ammissibili a contributo compresi nella perizia giurata, con esclusivo riferimento all'epoca d'inizio dei lavori in base al preziario periodicamente stabilito dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Procedura per il conseguimento del contributo. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge i proprietari interessati debbono far pervenire, a pena di decadenza, ai Comuni competenti per territorio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, nella quale debbono essere indicati:

     a) la ditta proprietaria dell'immobile, o dell'unità immobiliare, con riferimento al momento del sisma e della domanda di contributo;

     b) la data del terremoto che ha causato il danno;

     c) le unità per le quali viene richiesto il contributo, la loro ubicazione, destinazione e consistenza, nonché l'indicazione della loro occupazione e dei nominativi dei detentori con la specificazione del relativo titolo;

     d) gli estremi catastali di ciascuna unità immobiliare.

     Copia della domanda deve essere inviata alla Regione dell'Umbria.

     Ai fini della presente legge sono valide, purché regolarizzate, mediante ratifica da parte degli altri comproprietari o dei proprietari, nei termini stabiliti dal sindaco, le domande di cui al primo comma presentate da un solo comproprietario nel nome e nell'interesse proprio e degli altri comproprietari o dall'usufruttuario in luogo del proprietario.

     I Comuni e gli Istituti autonomi delle case popolari provvedono a presentare, nel predetto termine, domanda alla Giunta regionale per gli immobili di loro proprietà.

     Nel caso di trasferimento degli immobili per atti fra vivi o per causa di morte, avvenuti successivamente all'evento sismico o alla presentazione della domanda di contributo, il contributo spetta ai nuovi proprietari.

     Entro il 27 Dicembre 1980 [1] i proprietari degli immobili per i quali sia stata presentata la domanda di cui al primo comma, debbono produrre al Comune competente per territorio, a pena di decadenza dal contributo, i seguenti documenti ed atti tecnici:

     1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà alla data del sinistro ed alla data di presentazione della domanda di contributo, ovvero l'atto di trasferimento dell'immobile successivo a tale data, nonché la esatta individuazione e destinazione dell'immobile per il quale viene richiesto il contributo;

     2) il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, attestante il numero delle unità immobiliari di proprietà dell'istante per le quali viene richiesto il contributo, la loro consistenza e destinazione;

     3) la perizia della spesa ammissibile a contributo regionale, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 4 della presente legge, giurata presso la Pretura competente per territorio;

     4) la concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o l'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, rilasciata dal sindaco;

     5) le autorizzazioni delle competenti autorità, nei casi previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 2 febbraio 1974, n. 64 per i fabbricati di interesse storico, artistico o monumentale e per quelli ricadenti in zone sottoposte a protezione delle bellezze naturali o comprese nell'elenco delle località sismiche.

     Tutti i documenti e gli atti predetti debbono essere in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo.

     I Comuni e gli Istituti case popolari provvedono, per gli immobili di loro proprietà, alla presentazione della documentazione predetta, nello stesso termine, alla Giunta regionale.

     La prova della proprietà dei beni comunali e degli istituti case popolari potrà essere fornita con qualsiasi idonea documentazione.

     Qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede catastali, all'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualunque sia la loro destinazione, provvede l'Ufficio tecnico erariale, su richiesta del Comune interessato e, nel caso di immobili di proprietà comunale e degli Istituti autonomi case popolari, della Giunta regionale.

     I proprietari che non abbiano iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge o che non li inizino, usufruendo del disposto del primo comma dell'art. 5, possono presentare la documentazione di cui ai punti 4 e 5 del precedente sesto comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo.

     Ai fini delle disposizioni di cui al richiamato sesto comma, sono validi gli atti e i documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5, presentati alla Regione dell'Umbria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti dagli immobili di cui alla lettera c) dell'art. 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge e che presentano al Comune, nei termini previsti, la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire del contributo regionale purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla Regione dell'Umbria o al Comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo accertamento;

     b) per i danni causati dal terremoto dei mesi di luglio-agosto 1978, che sia stata prodotta alla Regione, prima dell'inizio dei lavori, la perizia giurata dei danni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla proprietà dell'immobile.

     Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti, i proprietari interessati possono fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori ancora da eseguire all'atto della presentazione ai Comuni della perizia giurata.

     I Comuni e gli Istituti autonomi case popolari sono ammessi ad usufruire del contributo anche se non ricorrono le condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma.

 

     Art. 10. Anticipazioni e liquidazione del contributo. Ai proprietari che abbiano iniziato i lavori, nel rispetto delle norme della presente legge, possono essere concesse da parte dei Comuni, a domanda, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo previa presentazione di una dichiarazione, con firma autenticata, di impegno a non alienare l'immobile fino all'ultimazione dei lavori.

     La decadenza dal contributo, dovuta all'inosservanza dei termini stabiliti dal quarto e sesto comma dell'art 5, comporta per gli interessati l'obbligo della restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione.

     La residua parte del contributo viene corrisposta a lavori ultimati, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

     I proprietari interessati, all'atto della ultimazione dei lavori, debbono produrre al Comune il consuntivo dei lavori stessi, redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale.

     La liquidazione del contributo viene effettuata in base alle risultanze degli accertamenti dei lavori eseguiti.

     I Comuni debbono, semestralmente, dare rendiconto alla Regione delle somme erogate.

     Alla liquidazione del contributo ai Comuni e agli Istituti autonomi case popolari, per gli immobili di loro proprietà, provvede la Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

 

CAPO III

Provvidenze a favore di proprietari di aziende agricole

 

     Art. 11. Contributi. Gli interventi necessari per la riparazione o la ricostruzione dei danni causati dagli eventi sismici per gli immobili e le strutture di aziende agricole di cui alla lettera d) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il consolidamento, sono assistiti da contributi in conto capitale alla cui concessione provvedono i Comuni.

     La misura del contributo viene determinata dal Consiglio regionale, con apposito atto, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal sesto comma dell'art. 8, tenendo comunque conto che non potrà superare:

     a) per le piccole aziende l'80 per cento della spesa effettiva;

     b) per le medie aziende il 65 per cento della spesa effettiva;

     c) per le grandi aziende il 50 per cento della spesa effettiva.

     Con lo stesso atto il Consiglio regionale provvede alla ripartizione tra i Comuni delle somme stanziate in bilancio.

     Per la classificazione si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del D.P.R. 17 ottobre 1952, n. 1317.

     Sono altresì ammessi ai benefici del presente articolo i miglioramenti funzionali necessari ai fini igienico-sanitari, nonché le spese tecniche nella misura dell'8,50 per cento della spesa ammissibile a contributo e l'I.V.A., ove non compresa nei prezzi.

     La spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente stabiliti dalla Giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da un tecnico iscritto all'albo professionale presso la Pretura competente per territorio.

     L'ammontare della spesa ammissibile al beneficio dei contributi di cui al primo comma non può superare le seguenti somme:

     a) piccole aziende diretto-coltivatrici lire 50 milioni;

     b) piccole aziende non diretto-coltivatrici 40.000.000;

     c) medie aziende lire 70.000.000;

     d) grandi aziende lire 70.000.000.

     Al ripristino di immobili su area diversa da quella di sedime si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'art. 4.

     I proprietari che, in sostituzione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, intendono usufruire della sovvenzione prevista dalla lettera a) dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono presentare apposita domanda al Comune competente per territorio, entro il 31 Dicembre 1980.

     La presentazione della domanda per la sovvenzione di cui al precedente comma esclude gli interessati dal beneficio del contributo.

     La domanda di sovvenzione eventualmente già presentata alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge deve essere presentata nuovamente al Comune nei termini sopra indicati a pena di decadenza.

     La sovvenzione può essere concessa dal Comune;

     a) ai proprietari di aziende agricole che, a seguito di sopralluoghi tecnici eseguiti dal competente ufficio regionale, abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino per le esigenze di pronto intervento, previsto dalla richiamata disposizione di cui alla lettera a) della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché l'indicazione della sovvenzione concedibile;

     b) ai proprietari di aziende agricole che non abbiano ottenuto la predetta autorizzazione, i quali richiedendo al Comune territorialmente competente, nei termini di cui al primo comma dell'art. 8, il sopralluogo per la esecuzione dei lavori di ripristino per esigenze di pronto intervento riconducibili a quelle previste dall'art. 3, lettera a) della precitata legge conseguano la prescritta autorizzazione.

     I proprietari che richiedono la predetta sovvenzione sono esonerati dall'onere della presentazione della perizia giurata di cui al sesto comma dell'art. 8.

     Alla determinazione dell'ammontare del danno provvedono i Comuni anche sulla base degli accertamenti effettuati dagli Uffici regionali prima della entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Procedura per il conseguimento del contributo. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo precedente i proprietari di aziende agricole, debbono osservare la procedura ed i termini stabiliti dal precedente art. 8.

     Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7.

     La dimostrazione della classificazione dell'azienda deve avvenire mediante produzione del certificato del competente ufficio della Regione dell'Umbria e la intestazione dei beni, colpiti dal sisma, deve risultare da certificazione del catasto rurale, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale, da produrre nei termini di cui al sesto comma dell'art. 8, in luogo di quella prevista al punto 2) della predetta disposizione, ovvero da altri titoli idonei.

 

     Art. 13. Pagamenti e liquidazione del contributo. I proprietari interessati possono ottenere il pagamento di due rate di acconto non inferiore al 30 per cento dei lavori preventivati, dietro presentazione dei relativi stati di avanzamento ai Comuni che provvedono alla liquidazione.

     All'atto dell'ultimazione dei lavori i proprietari debbono presentare ai Comuni il consuntivo redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale.

     A seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del competente Ufficio tecnico comunale, in base alle risultanze degli accertamenti dei lavori eseguiti ammissibili a contributo, i Comuni provvedono alla liquidazione del contributo.

     Le somme già erogate dalla Regione per la riparazione dei beni danneggiati debbono essere recuperate in sede di liquidazione, detraendole dal contributo concesso.

     I Comuni debbono semestralmente dare rendiconto alla Regione delle somme erogate.

 

     Art. 14. Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti da immobili e strutture di aziende agricole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, che presentano al Comune, nei termini stabiliti, la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'art. 8, sono ammessi a fruire del contributo regionale purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla Regione dell'Umbria o al Comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo accertamento;

     b) per i danni causati dal terremoto dei mesi di luglio e agosto 1978, che la Regione dell'Umbria abbia autorizzato, prima del loro inizio, la esecuzione dei lavori oppure sia stata presentata la perizia giurata alla Regione.

     Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti, i predetti proprietari interessati possono fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori ancora da eseguire all'atto della presentazione ai Comuni della perizia giurata.

     I Comuni sono ammessi ad usufruire del contributo anche se non ricorrono le condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma.

 

CAPO IV

Interventi e contributi per la riparazione di opere pubbliche di interesse

    regionale di proprietà della Regione di Enti locali o di altri enti

pubblici

 

     Art. 15. Interventi. Alla esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dai terremoti oggetto della presente legge ad opere pubbliche di interesse regionale, di cui alla lett. a) dell'art. 2, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici provvedono i Comuni indicati all'art. 1 e, per le opere di loro proprietà, le Amministrazioni provinciali.

     La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conta capitale nella misura del cento per cento.

     Le opere di ripristino possono essere utilizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

     All'esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici agli immobili di sua proprietà la Regione provvede direttamente, con i fondi stanziati con la presente legge.

 

     Art. 16. Procedura per la richiesta e concessione dei contributi per interventi da effettuare. Le richieste di contributo per il ripristino delle opere di cui all'articolo precedente, da parte degli Enti locali interessati, debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e debbono essere presentate in motivato ordine di priorità per ogni singolo ente.

     I Comuni provvedono alla richiesta di contributo anche per le opere di Enti pubblici ubicate nel territorio di loro competenza.

     Alla domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa.

     Il Consiglio regionale approva, entro i sessanta giorni successivi, il piano di assegnazione dei contributi, predisposto dalla Giunta regionale, in base alle richieste presentate dagli Enti locali.

     Del piano approvato dal Consiglio regionale è data notizia agli enti interessati dalla Giunta regionale, che fissa altresì il termine per la presentazione dei progetti esecutivi.

     Detti progetti debbono essere completati con l'indicazione della spesa per imprevisti nei limiti del 5 per cento, per spese tecniche e di collaudo nella misura del 7 per cento e per eventuali espropriazioni ed oneri fiscali a carico dell'ente.

     La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati concede i contributi di cui all'art. 15, stabilendo un congruo termine per la esecuzione dei lavori a pena di decadenza dal contributo.

 

     Art. 17. Esecuzione degli interventi e pagamenti. I contributi sono posti a disposizione dell'ente interessato appena questi, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del relativo atto, avrà inviato alla Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.

     Alle imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

     L'Ente locale interessato dispone i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a stati di avanzamenti vistati dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

     Per i danni dipendenti dal terremoto, non previsti nel progetto esecutivo, è consentita la utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per eventuali ribassi d'asta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 18. Responsabilità e oneri degli Enti locali. La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione trimestrale alla Giunta regionale dell'avanzamento percentuale dei lavori e dei pagamenti effettuati.

     Al termine delle operazioni di collaudo deve essere dato rendiconto delle somme spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo impegnato, ai fini del loro reimpiego da parte della Regione.

 

     Art. 19. Collaudo dei lavori. Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni degli articoli precedenti del presente Capo, sono soggetti a collaudo od a certificazione del direttore dei lavori, in base alla vigente legislazione regionale in materia.

     La nomina del collaudatore è di competenza degli Enti locali che hanno provveduto alla esecuzione dei lavori.

 

     Art. 20. Contributi per lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per il ripristino di opere pubbliche e per la sistemazione od il riadattamento di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazioni dei senza tetto. I lavori di ripristino urgenti di opere pubbliche di cui alla lett. a) dell'art. 2 di proprietà di Enti locali o di Enti pubblici ricadenti nei territori comunali di cui all'art. 1 e quelli effettuati su immobili di proprietà dei comuni per il loro riadattamento o la loro sistemazione ad abitazioni anche provvisorie di senza tetto, sona ammessi a fruire del contributo regionale nella misura massima del cento per cento della spesa sostenuta.

     Le richieste dei contributi di cui al precedente comma, da parte degli enti interessati, debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, corredate dai documenti giustificativi della spesa sostenuta e dell'atto deliberativo che autorizza la richiesta del contributo.

     Il Consiglio regionale approva entro i sessanta giorni successivi, il piano di ripartizione e assegnazione dei contributi, in base alle istanze pervenute, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

     I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

 

CAPO V

Disposizioni particolari

 

     Art. 21. Contributi ai Comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, la Giunta regionale, a seguito della presentazione dei rendiconti semestrali di cui agli artt. 10 e 13 della presente legge, provvede alla liquidazione di un contributo pari al 4 per cento sulle somme erogate dai Comuni.

 

     Art. 22. Contributi per il pagamento di canoni di locazione. La Giunta regionale concede ai Comuni contributi per il pagamento del canone di locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria di famiglie rimaste prive di alloggi per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione, che non abbiano ottenuto l'assegnazione di prefabbricati o altre strutture per residenza temporanea e per i periodi per cui non siano stati assistiti dai contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 62.

     La richiesta di contributi da parte dei Comuni deve essere documentata da copia autentica del contratto di locazione dell'abitazione reperita sul libero mercato o da titolo equipollente.

     Sono, altresì, assistite da contributo regionale le seguenti spese sostenute dai Comuni:

     a) per il primo ricovero, in alberghi o pensioni, di famiglie rimaste prive di alloggio;

     b) per il necessario ripristino, dopo il rilascio, delle abitazioni reperite al libero mercato di cui al primo comma;

     c) per la sistemazione di alloggi da adibire ad abitazioni di famiglie rimaste senza tetto.

     La documentazione a comprova delle spese sostenute dai Comuni deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro il 31 marzo 1981.

     Per i canoni di locazione di cui al primo comma, che i Comuni dovranno sostenere successivamente alla scadenza del termine precitato, la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro due mesi dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, costruiti dagli I.A.C.P. in attuazione del programma straordinario C.E.R. dell'anno 1978.

 

     Art. 23. Istituzione del Centro di deposito dei mini-alloggi prefabbricati. La Regione provvede alla conservazione e manutenzione dei mini-alloggi che vengono riconsegnati dai Comuni successivamente alla loro utilizzazione anche attraverso l'istituzione di uno o più centri per il deposito.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 24. Pubblicità degli interventi di concessione di contributi. L'elenco nominativo delle ditte, la valutazione dei danni subiti e l'entità dei contributi liquidati in base alle disposizioni di cui ai Capi II e III della presente legge devono essere esposti all'albo pretorio comunale per la durata di giorni 15 consecutivi e successivamente trasmessi alla Giunta regionale - Dipartimento per l'assetto del territorio.

 

     Art. 25. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. L'ammissione degli interventi di cui al Capo IV ai benefici della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

 

     Art. 26. Commissari ad acta. Qualora gli enti interessati non procedano tempestivamente al compimento degli atti dovuti ai sensi delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di congruo termine, si sostituisce ad essi anche a mezzo di Commissari ad acta.

 

     Art. 27. Sub-delega di funzioni amministrative ai Comuni in materia di beni ambientali. Sono sub-delegate ai Comuni di cui all'art. 1, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose e immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - limitatamente ai fabbricati danneggiati dai terremoti oggetto della presente legge - le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della medesima legge per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, così come definiti in base all'art. 31 lett. a), b), c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal sindaco, conformemente al parere della Commissione edilizia od urbanistica comunale integrata, ai fini del presente articolo, da due esperti in materia di beni artistici e ambientali designati dal Consiglio comunale.

 

     Art. 28. (Omissis).

 

     Art. 29. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

 


[*] Modificata con L.R. 15-12-1980, n. 73; L.R. 9-12-1982, n. 53; L.R. 22- 1-1986, n. 3. Vedi L.R. 1-9-1981, n. 65.

[1] Così modificato con L.R. 15-12-1980, n. 73.

[2] Modificato con L.R. 9-12-1982, n. 53 e ulteriormente modificato con L.R. 22-1-1986, n. 3.

[1] Così modificato con L.R. 15-12-1980, n. 73.