§ 4.3.11 – R.R. 10 luglio 2006, n. 10.
Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:10/07/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all’art. 2).
Art. 2.  (Integrazione all’art. 3).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 7).
Art. 4.  (Integrazione del r.r. 3/2005).
Art. 5.  (Integrazioni all’art. 8).
Art. 6.  (Modificazione dell’art. 20).
Art. 7.  (Norme finali).


§ 4.3.11 – R.R. 10 luglio 2006, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

(B.U. 19 luglio 2006, n. 35).

 

Art. 1. (Integrazione all’art. 2).

     1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 è aggiunta la seguente:

     «o bis) cava dismessa: l’area ove è stata esercitata l’attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni sul territorio non compatibili con l’assetto dei luoghi, con il contesto territoriale e paesaggistico interessato, individuata dalla Regione a seguito della ricognizione dello stato dei luoghi.».

 

     Art. 2. (Integrazione all’art. 3).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Nei casi di interventi di riattivazione previsti al comma 1, lettera b) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1.».

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 7).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 3/2005 la virgola e la locuzione «, è presentata entro diciotto mesi dall’approvazione del PRAE e» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Integrazione del r.r. 3/2005).

     1. Dopo l’articolo 7 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente:

     «Art. 7 bis. (Elenco cave dismesse).

     1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2006, sentite le province e i comuni interessati, approva l’elenco delle cave dismesse risultante dalla ricognizione di cui all’articolo 2, lettera o bis), contenente l’indicazione dei prevedibili interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

     2. L’elenco delle cave dismesse presenti sul territorio regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La presentazione di nuove domande di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all’articolo 7 è subordinata alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1 e può essere presentata entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 2.».

 

     Art. 5. (Integrazioni all’art. 8).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Alla domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui al comma 1, lettera b) è allegata la dichiarazione del titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva che contiene la data di scadenza o di previsione di esaurimento della cava di cui al comma 1, lettera b). La dichiarazione contiene, altresì, i dati concernenti la qualità e quantità dei materiali estratti, gli impianti approvvigionati, la previsione di ultimazione dei lavori di ricomposizione ambientale.».

 

     Art. 6. (Modificazione dell’art. 20).

     1. Il comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 3/2005, è sostituito dal seguente:

     «1. L’autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all’articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000 è rilasciata nel rispetto dei contenuti del provvedimento di accertamento e sulla base delle quantità da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nel caso di esigenze straordinarie determinate dalla realizzazione di opere pubbliche ricadenti sul territorio regionale, la quantità estraibile annualmente può essere incrementata, rispetto alla quantità media annuale risultante dal rapporto tra la quantità totale e la durata dell’autorizzazione, fino ad un massimo del trenta per cento della quantità estraibile in un triennio, fermo restando che l’incremento deve essere compensato nel periodo residuo dell’autorizzazione.».

 

          Art. 7. (Norme finali).

     1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le domande di accertamento di cava dismessa sono conclusi nel rispetto del r.r. 3/2005 e dei seguenti criteri:

     a) l’area di cava dismessa non abbia raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto territoriale e paesaggistico interessato;

     b) la ripresa dell’attività estrattiva sia funzionale al definitivo riassetto dei luoghi, alla riqualificazione ambientale e al miglioramento del contesto paesaggistico;

     c) i materiali estratti siano esclusivamente destinati all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione esistenti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione copia delle domande di accertamento prodotte ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del r.r. 3/2005 entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La copia delle domande pervenute successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse entro quindici giorni dal loro ricevimento.

     3. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, copia delle vigenti autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione e trasformazione di materiali o prodotti di cava, nonché copia della comunicazione di avvio dei procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni o di  approvazione di Piani attuativi finalizzati all’esercizio dell’attività estrattiva avviati e non conclusi prima dell’entrata in vigore del r.r. 3/2005.

     4. Nel rispetto dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 così come modificato e integrato dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34, la definizione dei procedimenti concernenti il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di cava e l’approvazione dei Piani attuativi di cui agli articoli 8 e 19 della l.r. 2/2000 avviati e non conclusi prima dell’entrata in vigore del r.r. 3/2005, è effettuata sulla base della documentazione allegata alla domanda, fatta salva la richiesta dei chiarimenti e delle integrazioni necessarie a verificare che le previsioni di cava non siano in contrasto con il PRAE.