§ 4.1.51 - D.C.R. 8 novembre 1999, n. 735.
Programma triennale di edilizia residenziale pubblica 1996/98.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/11/1999
Numero:735

§ 4.1.51 - D.C.R. 8 novembre 1999, n. 735.

Programma triennale di edilizia residenziale pubblica 1996/98.

(B.U. 24 novembre 1999, n. 61).

 

Il Consiglio regionale

 

     Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale con Delib.G.R. 4 agosto 1999, n. 1080 concernente: «programma triennale di edilizia residenziale pubblica 1996/1998», depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 agosto 1999 e trasmesso per il parere alla II commissione consiliare permanente il 2 settembre 1999;

     Visto il parere e udite le relazioni della II commissione consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal presidente Vannio Brozzi e per la minoranza dai consiglieri Ada Spadoni Urbani e Eduardo Vecchiarelli;

     Visto lo Statuto regionale;

     Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

     Con 13 voti favorevoli, 5 voti contrari e 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 19 consiglieri presenti e votanti,

 

Delibera:

 

     - di approvare il programma triennale di edilizia residenziale pubblica 1996/1998 di cui gli allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

 

 

ALLEGATO A

 

CRITERI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI (art. 6, terzo comma, L.R. 13/97).

 

     1. Premessa.

     Il terzo comma dell’art. 6 della Legge Regionale 11 aprile 1997 n.13, ha demandato alla Giunta Regionale la definizione di “criteri e procedure per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti”.

     La succitata legge regionale, nel definire i contenuti generali dei P.U.C., ha altresì previsto due distinte fasi di elaborazione dei programmi, preliminare e definitivo, con lo scopo di rendere possibile un processo di selezione graduale e fondato su approfondimenti successivi da parte della Regione. Tale impostazione, scaturita della esperienza compiuta nell’attuazione dei programmi avviati con il P.Q. 1992-95, è stata definitivamente sancita dall’art. 4 della Legge Regionale n.13/97.

     Di seguito si riepilogano i contenuti dei programmi, preliminari e definitivi, e si precisano i criteri generali per la loro valutazione.

 

     2. Programma preliminare.

     Innanzitutto si premette che il programma urbano complesso, sia nella stesura preliminare che definitiva, è predisposto, di norma, dal Comune che individua l'ambiente territoriale oggetto del programma stesso sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 della Legge Regionale 13/97.

     In alternativa, come recita l'art. 4, primo comma, il programma può essere proposto al Comune, fin dalla fase preliminare, da altri Enti Pubblici o da privati, anche associati tra loro nonché da Società miste come individuate dall’art. 17, comma 59, della Legge 15/5/97, n. 127.

     In conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Legge n.13/97, il Programma preliminare è costituito da:

     a) relazione illustrativa delle caratteristiche salienti dell’intero programma contenente la descrizione degli interventi previsti, lo stato degli immobili (fabbricati, aree) interessati dal programma stesso, la loro disponibilità da parte degli operatori, l'elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti all'attuazione o le modalità della loro individuazione, l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area e sugli immobili oggetto di intervento e l'individuazione degli alloggi parcheggio eventualmente necessari allo spostamento temporaneo di nuclei familiari;

     b) relazione illustrativa sul costo del programma e sull'ammontare dei finanziamenti richiesti e delle altre partecipazioni finanziarie pubbliche e private;

     c) elaborati grafici che individuano la perimetrazione effettuata dal Comune della zona urbana interessata dagli interventi, la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, nonché le eventuali difformità dalla stessa e la conseguente necessità di apportare varianti, lo schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500;

     d) schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune ed operatori pubblici e privati partecipanti al programma qualora già individuati.

     L’individuazione delle aree oggetto del Programma e la successiva formazione dello stesso è effettuata dal Comune ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della succitata Legge Regionale n.13/97.

 

     3. Qualificazione dei programmi preliminari.

     Ai fini della verifica di ammissibilità al finanziamento, la Giunta Regionale valuta i programmi preliminari proposti dai Comuni con riferimento a quanto stabilito dalla Legge 13/97. In particolare, i programmi preliminari che sono redatti in conformità ai principi di cui all'art. 3 vengono qualificati e ritenuti ammissibili a finanziamento solo se posseggono le seguenti caratteristiche minime:

     a) previsione di uno o più partner privati (imprese di costruzione, cooperative di abitazione o di produzione e lavoro, società di capitali, ecc.) coinvolti nella realizzazione del programma.

     b) rapporto tra l’ammontare dei vari finanziamenti pubblici - privati e l’importo complessivo del programma conforme ai limiti stabiliti nella seguente tabella (l’utilizzo dei finanziamenti pubblici è comunque condizionato al rispetto delle normative di settore):

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA

Percentuale minima del finanziamento dei partner privati da applicare sul costo totale del programma

Percentuale minima di altri finanziamenti pubblici diversi da quello regionale da applicare sul costo totale del programma

Fino a 5 miliardi

35%

15%

Oltre a 5 e fino a 10 miliardi

Come al punto precedente fino a 5 miliardi e 38% sull’eccedenza fino a 10 miliardi

Come al punto precedente fino a 5 miliardi e 12% sull’eccedenza fino a 10 miliardi

Oltre a 10 e fino a 15 miliardi

Come al punto precedente fino a 10 miliardi ed il 40% da 10 a 15 miliardi

Come al punto precedente fino a 10 miliardi e 10% da 10 a 15 miliardi

Oltre a 15 e fino a 20 miliardi

Come al punto precedente fino a 15 miliardi ed il 42% da 15 a 20 miliardi

Come al punto precedente fino a 15 miliardi e 8% da 15 a 20 miliardi

Oltre 20 miliardi

Come al punto precedente fino a 20 miliardi ed il 45% per l’eccedenza

Come al punto precedente fino a 20 miliardi ed il 5% per l’eccedenza

 

     c) incremento, attraverso le opere comprese nel programma, del livello di dotazione o della qualità di fruizione dei servizi pubblici o di interesse pubblico. Ai fini della verifica di tale dotazione si terrà conto esclusivamente delle opere di urbanizzazione secondaria, verde pubblico, insediamenti commerciali, servizi privati di pubblico interesse, ecc., con esclusione delle opere di urbanizzazione primaria.

     La Giunta regionale effettua la valutazione delle proposte avanzate dai Comuni e la rispondenza delle stesse ai criteri sopra enunciati entro e non oltre 45 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande (31 gennaio e 31 luglio). Detta verifica, potrà concludersi con la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento dei programmi a prescindere dalle disponibilità di risorse finanziarie al momento accertate, fermo restando l’obbligo di procedere successivamente, in sede di selezione definitiva, alla localizzazione di interventi nei limiti delle risorse a disposizione.

     Nella preliminare verifica delle proposte di programma, la Giunta terrà altresì conto della cantierabilità degli interventi con riferimento, sia agli aspetti urbanistico-edilizi, sia a quelli inerenti la disponibilità delle aree e degli immobili da parte del Comune o degli operatori pubblici e privati.

 

     4. Programmi definitivi.

     I Comuni i cui programmi preliminari abbiano superato la fase di qualificazione di cui al precedente punto 3, dovranno procedere, nei termini assegnati dalla Giunta Regionale, alla predisposizione del programma definitivo d’intervento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, quarto comma, della Legge 13/97.

     Detto programma dovrà risultare composto dai seguenti elaborati:

     a) relazione dettagliata illustrante:

     – gli interventi edilizi previsti a carico di tutti i soggetti partecipanti al programma;

     – le opere di urbanizzazione esistenti e di progetto;

     – gli elementi di arredo urbano previsti;

     – gli eventuali vincoli gravanti sulla zona d'intervento e lo stato dei procedimenti inerenti il rilascio di autorizzazioni;

     – l’approvazione dei progetti;

     – lo stato delle procedure urbanistiche nonché le eventuali necessità di apportare varianti agli stessi ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n.13/97;

     – l'elenco delle proprietà con indicate le destinazioni d'uso attuali e di progetto delle singole unità immobiliari;

     – l'elenco delle attività economiche, artigianali, commerciali, turistico ricettive o culturali esistenti o da insediare.

     b) elaborati grafici delle soluzioni progettuali previste per gli interventi costituenti il programma in scala non inferiore a 1:200, nonché gli elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma stesso;

     c) estratto della strumentazione urbanistica generale ed attuativa vigente; ove detto programma costituisca variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 7 delle Legge Regionale n.13/97, dovrà altresì essere prodotta la documentazione tecnica ed urbanistica prescritta dalle vigenti norme regionali e nazionali riguardante l’area interessata;

     d) relazione finanziaria illustrante gli investimenti previsti dal programma, distinta per ogni intervento, dalla quale risulti l’impegno economico a carico di tutti i soggetti partecipanti, le garanzie finanziarie offerte dai partner privati per l'esecuzione delle opere di loro competenza e l’ammontare dei finanziamenti richiesti alla Regione;

     e) convenzione disciplinante i rapporti tra Comune ed operatori pubblici e privati partecipanti al programma debitamente sottoscritta;

     f) documentazione attestante la proprietà o la promessa di vendita delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;

     g) deliberazione di approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale ed eventuali altri atti amministrativi previsti per l’attuazione degli interventi.

     Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dalla Giunta Regionale, il P.U.C. viene dichiarato non più ammissibile a finanziamento e sostituito da altro programma qualificato in base alla verifica di cui al precedente punto 3.

 

     5. Selezione definitiva dei programmi.

     Ai fini della selezione definitiva dei P.U.C., da effettuarsi nell’ambito delle proposte che abbiano utilmente superato la procedura di qualificazione prevista al precedente punto 3., la Giunta Regionale stabilisce i criteri oggettivi di valutazione che tengono conto, di norma, delle presenza di:

     a) interventi rientranti nelle tipologie previste dall'art. 3, comma secondo, lett. a) e b) della Legge 13/97;

     b) investimenti privati o di altri Enti pubblici volti a favorire l'insediamento di attività turistico ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;

     c) pluralità di destinazione d’uso, da valutare in termini di superficie utile;

     d) incremento nella dotazione degli standard urbanistici, di PRG o di Zona, previsti all’interno dell’area oggetto d’intervento nonché nei termini della effettiva realizzazione, all’interno del P.U.C., dei servizi pubblici o di interesse pubblico previsti dai medesimi;

     e) rendimento economico del programma inteso come rapporto tra l’investimento a carico dei soggetti privati e l’ammontare dei contributi pubblici;

     f) fattibilità urbanistico-edilizia del programma desunto dallo stato delle relative procedure;

     g) qualità urbanistica ed architettonica delle proposte con riferimento al contesto urbano;

     h) ruolo strategico dell'area scelta rispetto al centro urbano (per funzioni e dimensione);

     i) eventuali criteri aggiuntivi che tengano conto delle specifiche norme di finanziamento;

     l) interventi che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi da destinare alla locazione ad un canone convenzionato.

     m) programmi orientati contemporaneamente alla trasformazione urbana ed alla riduzione del rischio sismico alla scala del programma urbano.

 

     6. Procedure di individuazione dei P.U.C. ritenuti prioritari.

     La Giunta Regionale determina con proprio atto, secondo criteri oggettivi, l’ordine di priorità dei programmi entro e non oltre 45 giorni dal termine previsto per la presentazione degli stessi da parte dei Comuni, in relazione anche alla disponibilità di risorse finanziarie.

 

     7. Limiti massimi dei contributi.

     Per i finanziamenti previsti da leggi nazionali o regionali di settore che concorrono alla realizzazione dei Programmi urbani complessi, valgono le disposizioni stabilite dalle specifiche normative di riferimento.

     Le risorse stanziate dall’art. 9, primo comma, della Legge Regionale n.13/97 potranno essere destinate dalla Giunta Regionale alle finalità stabilite dall’art. 5, secondo comma, della succitata legge nel rispetto dei seguenti limiti massimi e criteri:

     a) il contributo regionale è destinato esclusivamente all'acquisto di aree od immobili ed alla realizzazione di opere edili con esclusione di eventuali compensi o finanziamenti diretti a scopi diversi quali l’acquisto o la fornitura di attrezzature, la copertura di oneri relativi all’avvio di attività commerciali, artigianali, ecc.

     b) l’entità massima del contributo concedibile potrà variare in relazione alla titolarità del finanziamento assegnato e precisamente:

     – max 30% del costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione di opere da parte di privati;

     – max 70% del costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione di opere da parte di enti pubblici;

     c) La spesa ammissibile a contributo verrà determinata sulla base del progetto e del computo metrico estimativo redatto con l'elenco prezzi regionale vigente e sarà liquidata, in corso d'opera ed a conclusione dei lavori, sulla base della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

     Gli interventi dei soggetti usufruenti di finanziamenti comunitari saranno finanziati nell'ambito delle regole del "de minimis" ai sensi della definizione comunitaria (GUCE C68 del 6/3/96), con contributo pubblico massimo di 100.000 ECU e con intensità di aiuto che non deve superare il 30% del costo di investimento.

 

     8. Presentazione delle domande.

     I Comuni, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Regione i P.U.C. preliminari per poter beneficiare delle risorse disponibili. La Regione, con l’approvazione del proprio bilancio o di programmi di settore, stanzia le risorse da destinare ai P.U.C. dandone tempestiva informazione agli Enti pubblici ed agli operatori privati interessati.

 

     9. Requisiti soggettivi per beneficiare dei contributi relativi agli interventi di recupero degli immobili di proprietà privata.

     I requisiti dei soggetti privati che possono accedere ai contributi previsti per la realizzazione degli interventi inseriti nei P.U.C., variano in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell'intervento proposto. Per favorire comunque il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà privata la Giunta regionale determinerà i requisiti soggettivi dei richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) per gli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici, si prescinde dal requisito del reddito e da quello dell'impossidenza in qualunque località, mentre restano validi i requisiti oggettivi previsti dalla D.G.R. 19 gennaio 1996, n.196;

     b) per gli interventi di recupero di alloggi di proprietà privata, fino a diversa determinazione sui requisiti soggettivi ed oggettivi da assumersi ai sensi del Decreto Legislativo 112/98, si richiede il possesso del requisito del reddito e della residenza o l'impegno a trasferirla nell'alloggio recuperato. Qualora il contributo venga richiesto per il recupero di più alloggi, nello stesso o in immobili diversi, in analogia a quanto stabilito dal C.E.R. nella Circolare n. 55 del 1.4.1992, il proprietario dovrà impegnarsi, mediante apposita convenzione stipulata con il Comune, alla vendita o locazione degli alloggi oggetto di contributo secondo le disposizioni della Legge 179/92, riservandosi eventualmente di stabilire la propria residenza in uno di essi.

     c) per gli interventi di recupero riguardanti unità immobiliari a destinazione diversa dalla residenziale, è richiesta la titolarità dei locali oggetto di intervento, opportunamente documentata, e l’indicazione dell'attività ivi svolta o da svolgere.

 

     10. Vincoli sugli immobili

     Per gli interventi di cui alla lettera b) del punto precedente, gli acquirenti ed i residenti degli alloggi recuperati dovranno sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo da trascrivere alla Conservatoria dei RR.II., con il quale si impegnano a risiedere, senza vendere né locare, nell'alloggio recuperato per la durata di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

     Per gli interventi di cui alla lettera c) del punto precedente, i beneficiari dei contributi dovranno stipulare con il Comune apposita convenzione con la quale si impegnano a non vendere i locali oggetto di intervento ed a mantenervi l'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

 

     11. Accordo di Programma e termine per l’inizio dei lavori

     Al fine di disciplinare i rapporti tra Enti pubblici nell’attuazione degli interventi previsti dai P.U.C. e stabilire i termini per pervenire all’inizio dei lavori, il Presidente della Giunta Regionale promuove la formazione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 142/90.

     Lo schema di accordo di programma, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa ivi compresa la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, è approvato dalla Giunta Regionale.

     L’accordo, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti interessati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.