§ 3.3.79 - Direttiva 19 febbraio 1973, n. 23.
Direttiva (CEE) n. 73/23 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:19/02/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza [...]
Art. 3.      Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle [...]
Art. 4.      Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a [...]
Art. 5.      Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui [...]
Art. 6.      1. Ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, [...]
Art. 7.      Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna [...]
Art. 8.      1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle [...]
Art. 9.      1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:
Art. 12.      La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.
Art. 13.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della [...]
Art. 14.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.79 - Direttiva 19 febbraio 1973, n. 23.

Direttiva (CEE) n. 73/23 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

(G.U.C.E. 26 marzo 1973, n. L 77).

 

Art. 1.

     Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

     2. L'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 2.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'articolo 2.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondenti alle disposizioni dell'articolo 2 in particolare il materiale elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.

L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     1. Ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Eletrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di

pubblicazione prevista ai paragrafi 2 e 3.

     2. Le disposizioni in materia di sicurezza previste al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e in particolare le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

     3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.

 

     Art. 8.

     1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV [1].

     2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

     3. a) Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.

     b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico [2].

 

     Art. 9.

     1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:

     - se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7;

     - se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'articolo 2.

     2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.

     3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura prevista all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2.

     4. La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli Stati membri che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito del summenzionato parere.

     5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati.

 

     Art. 10. [3]

     1. La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

     2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

     3. Fatto salvo l'articolo 9:

     a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

     b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo la procedura prevista all'articolo 9

 

     Art. 11.

     Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

     - l'elenco degli organismi di cui all'articolo 5;

     - [4]

     - l'elenco degli organismi che elaborano una relazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 o che formulano un parere conformemente alle disposizioni dell'articolo 9;

     - dove viene effettuata la pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.

 

     Art. 12.

     La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia per quanto riguarda la Danimarca tale termine è portato a cinque anni.

     2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO

DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

 

1. Requisiti generali

     a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

     b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

     c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

     d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

     2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

     a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

     b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

     c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

     d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

     3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

     a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

     b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

     c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

 

 

ALLEGATO II

MATERIALI E FENOMENI ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

 

Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a

pericoli di esplosione.

Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.

Parti elettriche di ascensori e montacarichi.

Contatori elettrici.

Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.

Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.

Disturbi radio-elettrici.

Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli

aeromobili e per le ferrovie,

conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi

internazionali cui partecipano gli Stati

membri.

 

 

ALLEGATO III [5]

MARCATURA CE DI CONFORMITA' E DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

 

A. Marcatura CE di conformità

     - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo il simbolo grafico che segue:

     - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

     - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

 

B. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

     - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

     - descrizione del materiale elettrico;

     - riferimento alle norme armonizzate;

     - eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;

     - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;

     - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

 

 

ALLEGATO IV [5]

CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE

 

     1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

     2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:

     - la descrizione generale del materiale elettrico;

     - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;

     - un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme;

     - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

     - i rapporti sulle prove effettuate.

     4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

     5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.

[4] Alinea abrogata dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.

[5] Allegato aggiunto dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.

[5] Allegato aggiunto dall'art. 13 della direttiva (CEE) n. 73/23.