§ 3.2.210 - Decisione 18 agosto 2005, n. 618.
Decisione n. 2005/618/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:18/08/2005
Numero:618


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.2.210 - Decisione 18 agosto 2005, n. 618.

Decisione n. 2005/618/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(G.U.U.E. 19 agosto 2005, n. L 214).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

     considerando quanto segue:

      (1) Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali.

      (2) I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione.

      (3) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

      (4) Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:

     «Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.