§ 3.2.94 - Decisione 16 settembre 1998, n. 576.
Decisione (CE) 98/576 della Commissione su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:16/09/1998
Numero:576


Sommario
Art. 1.      1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma [...]
Art. 2.      1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo [...]
Art. 3.      Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto dodici mesi dopo la data di adozione della [...]
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 3.2.94 - Decisione 16 settembre 1998, n. 576.

Decisione (CE) 98/576 della Commissione su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico (notificata con il numero C[1998] 2722) - (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 15 ottobre 1998, n. L 278).

 

 

Art. 1.

     1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

     2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico capaci di supportare il servizio in casi giustificati se collegati all'interfaccia analogica di una rete telefonica pubblica commutata (PSTN) nella Comunità.

 

     Art. 2.

     1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

     2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE del Consiglio.

 

     Art. 3.

     Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'allegato, dopo la notifica della presente decisione.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

     2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

ALLEGATO

 

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

 

     La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Public Switched Telephone Network (PSTN);

Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe

[Rete telefonica pubblica commutata (PSTN);Requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico capaci di supportare il servizio in casi giustificati se collegati all'interfaccia analogica di una rete telefonica pubblica commutata (PSTN) in Europa]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR38: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

 

Informazioni complementari

 

     L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

 

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06291 Sophia Antipolis Cedex

 

Commissione europea

DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)

200, rue de la Loi/Wetstraat

B-1049 Bruxelles

 

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).