Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.1 questioni generali |
Data: | 03/03/2005 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 3.1.129 – Decisione 3 marzo 2005, n. 244.
Decisione n. 2005/244/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato.
(G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 75).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo bilaterale in merito a un’attuazione anticipata degli impegni in materia di accesso al mercato collegati all’adesione del Vietnam all’OMC.
(2) L’accordo è stato siglato il 3 dicembre 2004.
(3) É necessario che l’accordo, che avrà natura temporanea e sarà di tipo sui generis, entri in vigore quanto prima per essere efficace. La conclusione dell’accordo non incide in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità ed i suoi Stati membri, conformemente al diritto comunitario quale interpretato dalla Corte di giustizia.
(4) È opportuno approvare l’accordo a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1.
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3.
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 del
Nella misura in cui riguardano la stessa materia, le disposizioni della presente decisione recante approvazione dell’accordo prevalgono su quelle del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam
sull’accesso al mercato
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
e
LA COMUNITÀ EUROPEA
di seguito denominati collettivamente «le parti» e singolarmente «la parte»;
RICONOSCENDO l’importanza di coordinare e rafforzare i rapporti di amicizia, cooperazione e collaborazione tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Comunità europea; e
DESIDEROSI di sviluppare e ampliare i rapporti tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Comunità europea nel campo del commercio e degli investimenti;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Art. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 la Comunità europea sospende, prefiggendosi l’obiettivo di eliminarli, i contingenti per i prodotti tessili e dell’abbigliamento istituiti nei confronti della Repubblica socialista del Vietnam.
Art. 2.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 la Repubblica socialista del Vietnam:
— applica i dazi sui prodotti dell’abbigliamento, i tessuti e articoli confezionati e le fibre al livello che si è impegnata ad applicare nell’accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell’abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato siglato a Hanoi il 15 febbraio 2003,
— applica un’aliquota del dazio del 5% sui filati,
— applica un’aliquota del dazio del 65 % sui vini e le bevande spiritose,
— accorda agli investitori e prestatori di servizi della Comunità europea un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori e prestatori di servizi degli Stati Uniti in base alle disposizioni contenute nei capitoli sugli investimenti e il commercio dei servizi dell’accordo commerciale bilaterale tra la Repubblica socialista del Vietnam e gli Stati Uniti d’America e i relativi allegati,
— consente agli operatori comunitari di investire nella produzione di cemento e clinker, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti in vigore per tale settore in Vietnam. Detti regolamenti sono non discriminatori,
— consente agli investitori della Comunità europea nel settore delle telecomunicazioni, che attualmente esercitano la loro attività in Vietnam sulla base di contratti di cooperazione commerciale conclusi con operatori vietnamiti, di poter scegliere tra il rinnovo delle intese in corso o la conversione delle stesse in altre forme di stabilimento, a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui godono attualmente, conformemente all’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— abolisce le restrizioni sui clienti ai quali i prestatori di servizi della Comunità europea che attualmente esercitano la loro attività in Vietnam prestano servizi informatici, servizi nel settore dell’edilizia, servizi di ingegneria, servizi di ingegneria integrati, servizi di architettura e servizi urbanistici,
— prende in considerazione la concessione di autorizzazioni — caso per caso e alle condizioni stabilite nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004 — agli operatori della Comunità europea per costituire in Vietnam imprese di proprietà interamente comunitaria per la prestazione di servizi informatici, servizi nel settore dell’edilizia, servizi di ingegneria, servizi di ingegneria integrati, servizi di architettura e servizi urbanistici, senza restrizioni quanto ai clienti ai quali vengono forniti tali servizi,
— consente a 4 (quattro) imprese farmaceutiche della Comunità europea di realizzare attività di lavorazione per conto terzi in Vietnam senza trasferimento delle licenze, mantenendo al tempo stesso le autorizzazioni di tali imprese a commercializzare i prodotti importati,
— consente a imprese della Comunità europea la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, senza limitazioni all’apporto di capitale da parte comunitaria, per investire nella costruzione di edifici adibiti a uffici e di appartamenti da vendere o affittare, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti del Vietnam in materia di vendita e locazione di proprietà.
Art. 3.
Entro e non oltre il 31 marzo 2005 la Repubblica socialista del Vietnam:
— accorda a 1 (uno) distributore della Comunità europea un’autorizzazione per costituire in Vietnam un’impresa di proprietà interamente comunitaria, nel rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— accorda a 1 (uno) assicuratore della Comunità europea un’autorizzazione per esercitare la propria attività nel settore dell’assicurazione vita in Vietnam,
— autorizza la costituzione di joint venture con un apporto di capitale del 51 % da parte di compagnie di navigazione della Comunità europea, e autorizza inoltre 1 (una) compagnia di navigazione della Comunità europea a costituire un’impresa di proprietà interamente comunitaria in Vietnam per svolgere le attività della propria compagnia di navigazione, alle condizioni stabilite nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— accorda a 1 (uno) un prestatore di servizi della Comunità europea un’autorizzazione a fornire in Vietnam i servizi offerti dai sistemi telematici di prenotazione (computer reservation systems — CRS), alle condizioni stabilite nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— accorda un contingente tariffario per l’importazione di 3 500 unità completamente montate (Completely Built Units
— CBU) di motociclette o scooter originarie della Comunità europea al 70 % dell’aliquota del dazio attualmente in vigore. Almeno il 50 % di tale contingente è assegnato ad agenti e distributori vietnamiti debitamente autorizzati dai produttori della Comunità europea.
Art. 4.
La Repubblica socialista del Vietnam:
— accorda agli investitori della Comunità europea un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori giapponesi in base alle disposizioni contenute nell’accordo bilaterale sugli investimenti (Bilateral Investment Agreement
— BIT) tra la Repubblica socialista del Vietnam e il Giappone alla data di entrata in vigore di tale accordo,
— concede, nel biennio 2005-2006, 3 (tre) autorizzazioni a prestatori di servizi ambientali della Comunità europea per poter esercitare la loro attività in Vietnam in quanto imprese di proprietà interamente comunitaria allo scopo di fornire servizi ambientali, fatta eccezione per i servizi di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della portata prevista per le attività e delle condizioni stabiliti nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— consente ai distributori della Comunità europea che esercitano già legalmente la loro attività in Vietnam di aprire 4 (quattro) nuovi esercizi commerciali nel corso del 2005 e altri 2 (due) nel corso del 2006,
— accorda a 1 (uno) distributore della Comunità europea un’autorizzazione ad esercitare la propria attività in Vietnam in qualità di impresa di proprietà interamente comunitaria nel 2006, nel rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo dell’OMC siglato dal Vietnam e dalla Comunità europea il 9 ottobre 2004,
— riduce a 5-7 molecole l’elenco delle molecole proibite entro il dicembre del 2004, e sopprime tale elenco per quanto riguarda la Comunità europea entro il 31 dicembre 2005.
Art. 5.
La Comunità europea può reintrodurre l’applicazione dei contingenti per i prodotti tessili e dell’abbigliamento al livello del quantitativo totale dei contingenti per i prodotti tessili e dell’abbigliamento concessi dalla Comunità al Vietnam nel 2004, maggiorati dei tassi di incremento annuo previsti dall’accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell’abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato siglato a Hanoi il 15 febbraio 2003, qualora il Vietnam non adempia agli obblighi che gli incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo o del paragrafo 9 del summenzionato accordo del 2003.
Qualora la Comunità europea non adempia agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 1 del presente accordo o del paragrafo 9 dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell’abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato siglato a Hanoi il 15 febbraio 2003, il Vietnam può sospendere l’attuazione degli impegni che gli incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.
Art. 6.
Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate l’un l’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In quest’ultimo caso, l’accordo cessa di avere effetto alla scadenza del periodo di preavviso.
Il presente accordo scade alla data di adesione del Vietnam all’OMC.
Le parti si adoperano onde espletare le rispettive procedure interne al fine di dare attuazione al presente accordo entro il 31 dicembre 2004.
Art. 7.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, ciascun testo facente ugualmente fede.