Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.1 questioni generali |
Data: | 27/02/2003 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.1.102 - Decisione 27 febbraio 2003, n. 138.
Decisione n. 2003/138/CE della Commissione che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della
(2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso.
(3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della
Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali.
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:
- ISO 1043-1 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.
- ISO 1043-2 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.
- ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.
Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:
- ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.
I simboli «<» e «>» impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.