§ 3.1.102 - Decisione 27 febbraio 2003, n. 138.
Decisione n. 2003/138/CE della Commissione che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:27/02/2003
Numero:138


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.1.102 - Decisione 27 febbraio 2003, n. 138.

Decisione n. 2003/138/CE della Commissione che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, la Commissione è tenuta a stabilire norme di codifica dei componenti e dei materiali, da usarsi da parte dei produttori e dei costruttori di materiali ed equipaggiamenti, finalizzate in particolare all'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.

     (2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso.

     (3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/53/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/53/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, adottino la nomenclatura delle norme ISO di codifica dei componenti e dei materiali di cui all'allegato alla presente decisione, ai fini dell'etichettatura e dell'identificazione di componenti e materiali dei veicoli.

 

          Art. 2.

     Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali.

 

          Art. 3.

     La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

     - ISO 1043-1 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.

     - ISO 1043-2 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.

     - ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.

     Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

     - ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.

     I simboli «<» e «>» impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.