§ 3.1.24 - Regolamento 29 giugno 1993, n. 1836.
Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:29/06/1993
Numero:1836


Sommario
Art. 1.  Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Partecipazione al sistema.
Art. 4.  Audit e convalida.
Art. 5.  Dichiarazione ambientale.
Art. 6.  Accreditamento e controllo dei verificatori ambientali.
Art. 7.  Albo dei verificatori ambientali accreditati.
Art. 8.  Registrazione dei siti.
Art. 9.  Pubblicazione dell'elenco dei siti registrati.
Art. 10.  Dichiarazione di partecipazione al sistema.
Art. 11.  Spese e quote.
Art. 12.  Relazione con norme nazionali, europee e internazionali.
Art. 13.  Promozione della partecipazione delle imprese in particolare delle piccole e medie imprese.
Art. 14.  Inclusione di altri settori.
Art. 15.  Informazione.
Art. 16.  Infrazioni.
Art. 17.  Allegati.
Art. 18.  Organismi competenti.
Art. 19.  Comitato.
Art. 20.  Revisione.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 3.1.24 - Regolamento 29 giugno 1993, n. 1836.

Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

(G.U.C.E. 10 luglio 1993, n. L 168).

 

Art. 1. Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi.

     1. E' istituito un sistema comunitario, in seguito denominato «sistema comunitario di ecogestione e audit» o «sistema» al quale possono aderire volontariamente le imprese che svolgono attività industriali, per la valutazione e il miglioramento dell'efficienza ambientale delle attività industriali e per la presentazione al pubblico dell'informazione pertinente.

     2. L'obiettivo del sistema consiste nel promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle attività industriali mediante:

a) l'introduzione e attuazione, da parte delle imprese, di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai loro siti; b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali elementi;

c) l'informazione del pubblico sull'efficienza ambientale.

     3. Questo sistema non pregiudica le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o le norme tecniche, relative ai controlli ambientali, né pregiudica i doveri delle imprese derivanti da tali disposizioni di legge e norme.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) politica ambientale: gli obiettivi ed i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;

b) analisi ambientale: un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientali, relativi alle attività svolte in un sito;

c) programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell'impresa, concernenti una migliore protezione dell'ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilite per l'applicazione di tali misure;

d) obiettivi ambientali: gli obiettivi particolari che l'impresa si prefigge in ordine all'efficienza ambientale:

e) sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;

f) audit ambientale: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di:

i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali; g) ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di un dato stabilimento sono sottoposte ad audit, conformemente alle esigenze dell'articolo 4 e dell'allegato II, relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti citati nell'allegato I, punto C;

h) dichiarazione ambientale: dichiarazione elaborata dall'impresa in conformità delle disposizioni del presente regolamento e in particolare dell'articolo 5;

i) attività industriale: qualsiasi attività elencata nelle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1), stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, nonché la produzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda, ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione o lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi;

j) impresa: l'organizzazione che esercita un controllo gestionale complessivo sulle attività svolte in un determinato sito;

k) sito: l'intera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attività industriali sotto il controllo di un'impresa, nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiale di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività;

l) revisore: individuo o gruppo di lavoro, appartenente al personale dell'impresa o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dell'impresa, in possesso, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto C e sufficientemente indipendente dalle attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

m) verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organismo indipendente dall'impresa oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità delle condizioni e procedure dell'articolo 6; n) sistema di accreditamento: sistema per l'accreditamento e il controllo dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedura appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistema;

o) organismi competenti: gli organismi designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 18 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

 

     Art. 3. Partecipazione al sistema.

     Il sistema è aperto alle imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolge un'attività industriale. Affinché il sito sia registrato nel sistema, l'impresa deve:

a) adottare una politica ambientale aziendale conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato I che, oltre a provvedere affinché tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale siano rispettate, includa impegni finalizzati ad un ragionevole costante miglioramento dell'efficienza ambientale, in vista della riduzione delle incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile;

b) effettuare un'analisi ambientale del sito per quanto concerne agli aspetti indicati nell'allegato I, punto C;

c) introdurre, alla luce dei risultati di tali analisi, un programma ambientale per il sito e un sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attività svolte nel sito. Il programma ambientale deve essere volto alla realizzazione degli impegni contenuti nella politica ambientale dell'impresa indirizzati al costante incremento dell'efficienza ambientale; il sistema di gestione ambientale deve essere conforme alle esigenze dell'allegato I;

d) effettuare o far effettuare, conformemente al disposto dell'articolo 4, audit ambientali nei siti in questione;

e) fissare, alla luce dei risultati dell'audit, al più elevato livello appropriato di direzione, obiettivi volti al costante miglioramento dell'efficienza ambientale, e rivedere adeguatamente il programma ambientale per consentire il conseguimento di tali obiettivi nel sito; f) elaborare, conformemente all'articolo 5, una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito sottoposto ad audit; la prima dichiarazione deve anche includere le informazioni di cui all'allegato V;

g) far esaminare la politica, il programma, il sistema di gestione, la procedura di analisi o di audit e la dichiarazione o le dichiarazioni ambientali al fine di accertarne la conformità alle pertinenti esigenze del presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato III;

h) comunicare le dichiarazioni ambientali convalidate all'organismo competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento e portarle alla conoscenza del pubblico in modo appropriato nello Stato membro interessato previa registrazione del sito in questione ai sensi dell'articolo 8.

 

     Art. 4. Audit e convalida.

     1. L'audit ambientale interno di un sito può essere effettuato da revisori dell'impresa, oppure da persone od organismi esterni che operano per conto dell'impresa. In entrambi i casi l'audit si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato I, punto C e nell'allegato II.

     2. La frequenza degli audit è fissata secondo i criteri indicati nell'allegato II, punto H, sulla base di linee direttrici stabilite dalla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 19.

     3. Le politiche, i programmi e i sistemi di gestione, le procedure di analisi o di audit e le dichiarazioni ambientali sono esaminati al fine di accertarne la conformità alle esigenze del presente regolamento, e le dichiarazioni ambientali sono convalidate, sulla base dell'allegato III, da un verificatore ambientale accreditato indipendente.

     4. Il verificatore ambientale accreditato deve essere indipendente dal revisore del sito.

     5. Ai fini del paragrafo 3 e fatta salva la competenza delle autorità nazionali in materia di controllo per quanto riguarda le disposizioni regolamentari, i verificatori ambientali accreditati verificano: a) se è stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dell'articolo 3 e le pertinenti esigenze indicate nell'allegato I; b) se il programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze dell'allegato I;

c) se l'analisi e l'audit ambientali sono svolti in conformità delle pertinenti esigenze degli allegati I e II;

d) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni ambientali relative al sito.

     6. La dichiarazione ambientale è convalidata dal verificatore ambientale accreditato solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

     7. I revisori esterni e i verificatori ambientali accreditati hanno l'obbligo di non divulgare, senza l'autorizzazione della direzione dell'impresa, le informazioni e i dati raccolti nello svolgimento delle attività di audit o di verifica.

 

     Art. 5. Dichiarazione ambientale.

     1. Per ciascun sito che partecipa al sistema viene redatta una dichiarazione ambientale in seguito all'analisi ambientale iniziale e al completamento di ogni audit o ciclo di audit successivo.

     2. La dichiarazione ambientale è concepita per il pubblico ed è redatta in forma concisa e comprensibile. Possono esservi allegati documenti tecnici.

     3. La dichiarazione ambientale comprende in particolare i seguenti elementi:

a) una descrizione delle attività dell'impresa nel sito in questione; b) una valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi con le attività in questione;

c) un compendio dei dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua, il rumore e, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti; d) altri fattori relativi all'efficienza ambientale;

e) una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione dell'ambiente applicati dall'impresa nel sito in questione; f) la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva; g) il nome del verificatore ambientale accreditato.

     4. La dichiarazione ambientale deve porre in evidenza le variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione precedente.

     5. Inoltre si richiede che venga elaborata annualmente, negli anni intermedi, una dichiarazione ambientale semplificata, che comprenda come minimo i dati previsti dal paragrafo 3, lettera c) e, se del caso, ponga in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione precedente. Tali dichiarazioni semplificate saranno convalidate solo alla fine dell'audit o ciclo di audit.

     6. Non si richiede tuttavia la redazione annuale delle dichiarazioni ambientali per i siti:

- in cui il verificatore ambientale accreditato ritiene che, in particolare nei casi di piccole e medie imprese, la natura e la dimensione delle attività siano tali da non richiedere un'ulteriore dichiarazione ambientale fino al termine dell'audit successivo, e

- in cui si sono verificate poche variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione ambientale precedente.

 

     Art. 6. Accreditamento e controllo dei verificatori ambientali.

     1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema volto ad accreditare i verificatori ambientali indipendenti e a controllarne le attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni esistenti in materia di accreditamento o agli organismi competenti di cui all'articolo 18, oppure designare o creare altri organismi con statuto appropriato. Gli Stati membri provvedono affinché la struttura di questi organismi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché questi organismi siano pienamente operativi entro i ventun mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri provvedono all'opportuna consultazione delle parti interessate, nell'istituzione e nella direzione degli organismi di accreditamento.

     4. L'accreditamento dei verificatori ambientali e il controllo delle loro attività si effettuano in conformità delle esigenze dell'allegato III.

     5. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformità del presente articolo.

     6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 19, promuove la collaborazione tra gli Stati membri al fine in particolare di:

- evitare l'incongruenza tra i criteri, le condizioni e le procedure da essi applicati per l'accreditamento dei verificatori ambientali;

- favorire il controllo delle attività dei verificatori ambientali negli

Stati membri diversi da quelli in cui hanno ottenuto l'accreditamento.

     7. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono esercitare attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro, previa notifica e sotto il controllo dell'organismo di accreditamento dello Stato membro in cui ha luogo la verifica.

 

     Art. 7. Albo dei verificatori ambientali accreditati.

Gli organismi di accreditamento stabiliscono, rivedono e aggiornano l'albo dei verificatori ambientali accreditati in ciascuno Stato membro e ogni sei mesi comunicano tale albo alla Commissione.

La Commissione pubblica un albo complessivo per la Comunità sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 8. Registrazione dei siti.

     1. L'organismo competente registra un sito e gli conferisce un numero di registrazione non appena gli sia pervenuta una dichiarazione ambientale convalidata e l'eventuale quota di registrazione pagabile a norma dell'articolo 11 ed accerti che il sito soddisfa tutte le condizioni imposte dal presente regolamento. Esso informa la direzione del sito della registrazione dello stesso.

     2. L'organismo competente aggiorna annualmente l'elenco dei siti di cui al paragrafo 1.

     3. Se un'impresa omette di presentare all'organismo competente una dichiarazione ambientale convalidata e di versare la quota di registrazione entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto ovvero ogniqualvolta l'organismo competente concluda che il sito non soddisfa più tutte le condizioni del presente regolamento, il sito è cancellato dal registro e la direzione del sito ne è informata.

     4. Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo di una violazione delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente verificatasi nel sito, esso rifiuta la registrazione di detto sito o lo sospende dal registro a seconda del caso e informa di ciò la direzione dello stesso.

Il rifiuto o la sospensione sono annullati se l'organismo competente riceve dall'autorità competente in materia di controllo assicurazioni adeguate del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che esistono accordi soddisfacenti atti a garantire che non si ripeterà.

 

     Art. 9. Pubblicazione dell'elenco dei siti registrati.

     Entro la fine di ogni anno, gli organismi competenti comunicano alla Commissione direttamente o tramite le autorità nazionali, a seconda di quanto è stato deciso dallo Stato membro interessato, gli elenchi di cui all'articolo 8 con i relativi aggiornamenti.

L'elenco di tutti i siti registrati nella Comunità è pubblicato ogni anno dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 10. Dichiarazione di partecipazione al sistema.

     1. Per i siti registrati le imprese possono servirsi di una delle dichiarazioni di partecipazione elencate nell'allegato IV, destinate a presentare con chiarezza la natura del sistema.

Il grafico non può essere utilizzato senza una delle dichiarazioni di partecipazione ad esso allegate.

     2. La menzione dei siti deve figurare, ove del caso, con la dichiarazione di partecipazione.

     3. La dichiarazione di partecipazione non può essere utilizzata per la pubblicità di prodotti o sui prodotti o sui relativi imballaggi.

 

     Art. 11. Spese e quote.

     Un sistema di quote secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto per le spese amministrative sostenute in relazione alle procedure di registrazione di siti e all'autorizzazione di verificatori ambientali, come pure per le spese per la promozione del sistema.

 

     Art. 12. Relazione con norme nazionali, europee e internazionali.

     1. Si considerano conformi alle corrispondenti esigenze del presente regolamento le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo appropriate procedure di certificazione, conformi a tali norme a condizione che:

a) le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19;

b) effettui la certificazione un organismo il cui accreditamento è riconosciuto nello Stato membro in cui è situato il sito.

Le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Per permettere la registrazione di tali siti nell'ambito del presente sistema, le imprese interessate devono comunque soddisfare le esigenze relative alla dichiarazione ambientale di cui agli articoli 3 e 5, compresa la convalida, nonché le esigenze di cui all'articolo 8.

 

     Art. 13. Promozione della partecipazione delle imprese in particolare delle piccole e medie imprese.

     1. Gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di ecogestione e audit, in particolare delle piccole e medie imprese, organizzando o promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza e il sostegno necessari per l'osservanza delle regole, delle condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento, in particolare per l'introduzione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente, per eseguire l'audit, e predisporre le dichiarazioni e la relativa convalida.

     2. La Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte volte a rafforzare la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema, in particolare mediante l'informazione, la formazione e l'assistenza strutturale e tecnica, e concernenti l'audit e la verifica.

 

     Art. 14. Inclusione di altri settori.

     A titolo di esperimento, gli Stati membri possono applicare a settori diversi da quello industriale, ad esempio al commercio e ai servizi pubblici, disposizioni analoghe a quelle previste dal sistema di ecogestione e audit.

 

     Art. 15. Informazione.

     Ogni Stato membro provvede con mezzi adeguati affinché:

- le imprese siano informate del contenuto del presente regolamento;

- il pubblico sia informato degli obiettivi e delle modalità principali del

sistema.

 

     Art. 16. Infrazioni.

     Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per il caso di inosservanza del disposto del presente regolamento.

 

     Art. 17. Allegati.

     Gli allegati del presente regolamento sono adattati dalla Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo 19, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema.

 

     Art. 18. Organismi competenti.

     1. Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in particolare di procedure per prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, relative ai siti registrati o all'eliminazione o alla sospensione di siti dalla registrazione.

 

     Art. 19. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

     3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

 

     Art. 20. Revisione.

     Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario, propone al Consiglio opportune modifiche concernenti in particolare il campo d'applicazione del sistema e l'eventuale introduzione di un logo.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ventun mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

ESIGENZE CONCERNENTI LE POLITICHE,

I PROGRAMMI E I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI

A. Politiche, obiettivi e programmi ambientali

     1. La politica ambientale aziendale e il programma ambientale aziendale per il sito devono essere stabiliti per iscritto. Documenti connessi devono indicare come il programma ambientale e il sistema di gestione del sito siano connessi alla politica e ai sistemi dell'impresa nel suo insieme.

     2. La politica ambientale dell'impresa deve essere adottata e periodicamente riesaminata, in particolare alla luce degli audit ambientali, e corretta se del caso, al più alto livello di direzione. Essa deve essere comunicata al personale dell'impresa e resa disponibile al pubblico.

     3. La politica ambientale dell'impresa deve basarsi sui principi di azione esposti al punto D.

Oltre a provvedere affinché tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente siano rispettate, la politica deve mirare a migliorare costantemente l'efficienza ambientale.

La politica in materia di ambiente e il programma relativo al sito devono concernere in particolare gli aspetti indicati al punto C.

     4. Obiettivi in materia di ambiente.

L'impresa deve specificare i suoi obiettivi in materia di ambiente a tutti i livelli pertinenti al suo interno.

Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica in materia di ambiente e, ogniqualvolta sia praticabile, devono quantificare l'impegno volto al costante miglioramento dell'efficienza ambientale secondo scadenzari precisi.

     5. Programma ambientale per il sito.

L'impresa deve mettere e mantenere in atto un programma mirante al conseguimento degli obiettivi riguardanti il sito. Detto programma deve comprendere:

a) l'assegnazione delle responsabilità per quanto attiene agli obiettivi per ogni funzione ed ogni livello dell'impresa;

b) gli strumenti con cui tali obiettivi vanno conseguiti.

Devono essere fissati programmi separati in merito alla gestione ambientale dei progetti relativi ai nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati, destinati a definire:

1) gli obiettivi di carattere ambientale che occorre raggiungere; 2) i meccanismi volti al loro raggiungimento;

3) le procedure volte a gestire i cambiamenti e le modifiche man mano che i progetti procedono;

4) i meccanismi correttivi che devono essere utilizzati, qualora se ne presenti la necessità, il modo in cui devono essere attivati e quello in cui va misurata la loro adeguatezza nelle particolari situazioni in cui vengono applicati.

 

     B. Sistemi di gestione ambientale.

     Il sistema di gestione ambientale deve essere concepito, attuato e mantenuto in modo da garantire l'adempimento delle esigenze definite più avanti.

     1. Politica, obiettivi e programmi ambientali.

L'introduzione e il periodico riesame e, se del caso, correzione della politica, degli obiettivi e dei programmi in materia di ambiente dell'impresa per quanto riguarda il sito, al massimo livello appropriato di direzione.

     2. Organizzazione e personale.

Responsabilità e poteri

Definizione corredata di documenti della responsabilità, dei poteri e delle interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività che influiscono sull'ambiente.

Rappresentante della direzione

_ nominato un rappresentante della direzione, con potere e responsabilità per assicurare l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione. Personale, comunicazione e formazione

Provvedere affinché il personale a tutti i livelli sia consapevole: a) dell'importanza di rispettare la politica e gli obiettivi ambientali e le esigenze applicabili nell'ambito del sistema di gestione introdotto; b) delle possibili ripercussioni ambientali delle proprie attività lavorative e dei vantaggi per l'ambiente legati a una migliore efficienza; c) del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel conformarsi alle politiche e agli obiettivi ambientali e alle esigenze del sistema di gestione;

d) delle possibili conseguenze della deviazione dalle procedure operative approvate.

Individuazione delle necessità di formazione, e adeguata formazione di tutto il personale la cui attività può avere un'incidenza rilevante sull'ambiente.

L'impresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a ricevere, registrare e rispondere a comunicazioni (interne ed esterne) delle pertinenti parti interessate riguardo ai propri effetti e alla propria gestione ambientale.

     3. Effetti ambientali

Valutazione e registrazione degli effetti ambientali

Esame e valutazione degli effetti ambientali delle attività dell'impresa nel sito e compilazione di un registro di quelli individuati come importanti. Ciò comporta, se del caso, la presa in conto di: a) emissioni controllate e incontrollate nell'atmosfera;

b) scarichi controllati e incontrollati nell'acqua o nella rete fognaria; c) rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi; d) contaminazione del terreno;

e) utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibili e di energia e di altre risorse naturali;

f) scarico di energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivo;

g) incidenza su settori specifici dell'ambiente e degli ecosistemi. Ciò comporta gli effetti derivanti, o che possono derivare, in conseguenza di:

1) condizioni operative normali;

2) condizioni operative anormali;

3) incidenti, imprevisti e possibili situazioni di emergenza; 4) attività passate, presenti e previste.

Registro delle disposizioni legislative e regolamentari e di altre esigenze della politica aziendale.

L'impresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a registrare tutte le disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, nonché le altre esigenze della politica aziendale attinenti agli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi.

     4. Controllo operativo

Introduzione di procedure operative

Individuazione delle funzioni, attività e processi che incidono o possono incidere sull'ambiente e che sono significativi per la politica e gli obiettivi dell'impresa.

Pianificazione e controllo di tali funzioni, attività e processi, prestando particolare attenzione a:

a) istruzioni operative documentate che definiscano le modalità di esecuzione dell'attività sia da parte degli addetti dell'impresa che da parte di terze persone che agiscono per suo conto. Tali istruzioni devono essere approntate per situazioni in cui la loro mancanza potrebbe portare a violazioni della politica ambientale;

b) procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che agiscono per conto dell'impresa si conformino alla politica ambientale dell'impresa, per quanto di questa politica li riguarda;

c) sorveglianza e controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (ad esempio flussi di effluenti ed eliminazione dei rifiuti); d) approvazione di processi e apparecchiature previsti;

e) criteri relativi all'efficienza, da specificare nella forma di norme scritte.

Sorveglianza

Sorveglianza da parte dell'impresa della conformità alle esigenze stabilite dalla sua politica ambientale e dal suo programma e dal suo sistema di gestione ambientali relativi al sito; registrazione e archiviazione dei risultati.

Per ogni attività o settore, ciò significa:

a) individuare e documentare l'informazione da ottenere relativa alla sorveglianza;

b) specificare e documentare le procedure di sorveglianza da applicare; c) determinare e documentare i criteri di accettabilità e gli interventi da compiere se i risultati non sono soddisfacenti;

d) valutare e documentare la validità delle informazioni relative alla sorveglianza precedentemente ottenute se si constata che i sistemi di sorveglianza sono deficitari.

Inosservanza e azioni correttive

In caso di inosservanza della politica, degli obiettivi o delle norme dell'impresa in materia di ambiente, inchiesta e interventi correttivi per: a) accertare la causa;

b) stabilire un piano di azione;

c) avviare azioni preventive ad un livello corrispondente ai rischi constatati;

d) effettuare controlli per garantire l'efficacia delle azioni preventive; e) registrare qualsiasi cambiamento nelle procedure a seguito di azioni correttive.

     5. Documentazione relativa alla gestione ambientale.

Elaborazione di documenti per:

a) presentare in modo esauriente la politica, gli obiettivi e i programmi in materia ambientale;

b) documentare i ruoli principali e le responsabilità;

c) descrivere le interazioni tra gli elementi del sistema.

Elaborazione di documenti per dimostrare la conformità alle esigenze del sistema di gestione ambientale e registrare il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.

     6. Audit ambientali.

     Gestione, attuazione e riesame di un programma sistematico e periodico concernente:

a) la conformità o meno delle attività di gestione ambientali al programma ambientale e relativa efficacia di applicazione;

b) validità del sistema di gestione ambientale nell'applicazione della politica ambientale dell'impresa.

 

     C. Aspetti da trattare.

     Nel quadro della politica e dei programmi ambientali, nonché degli audit ambientali, devono essere trattati i seguenti aspetti:

     1. Valutazione, controllo e riduzione delle incidenze dell'attività in questione sulle varie componenti dell'ambiente.

     2. Gestione, risparmio e scelte energetiche.

     3. Gestione, risparmio, scelta e trasporto delle materie prime; gestione e risparmio dell'acqua.

     4. Riduzione, riciclaggio, riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

     5. Valutazione, controllo e riduzione del rumore all'interno e all'esterno dello stabilimento.

     6. Scelta dei nuovi processi di produzione e modifiche dei processi di produzione.

     7. Gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento).

     8. Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

     9. Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali.

     10. Definizione di apposite procedure di emergenza qualora si verifichino incidenti ambientali.

     11. Informazione e formazione del personale riguardo ai problemi ambientali.

     12. Informazione esterna riguardo ai problemi ambientali.

 

     D. Prassi di buona gestione.

     La politica ambientale dell'impresa deve essere basata sui principi di azione definiti in appresso; le attività dell'impresa vanno controllate regolarmente per verificare se siano coerenti con detti principi e con quelli del costante miglioramento dell'efficienza ambientale.

     1. Viene promosso tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso l'ambiente.

     2. Sono valutati in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i prodotti e processi nuovi.

     3. Sono valutati e controllati gli effetti delle attività in corso sull'ambiente locale ed esaminate tutte le incidenze rilevanti di tali attività sull'ambiente in generale.

     4. Sono adottate disposizioni necessarie per prevenire o eliminare l'inquinamento e, qualora ciò si riveli impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e di rifiuti e preservare le risorse, tenendo conto di possibili tecnologie pulite.

     5. Sono adottate le misure necessarie per prevenire le emissioni accidentali di materie o energia.

     6. Sono introdotte e applicate procedure di sorveglianza al fine di controllare la conformità alla politica ambientale e, qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, al fine di effettuare e aggiornare le registrazioni dei risultati.

     7. Sono introdotte e aggiornate procedure e interventi da effettuare nel caso in cui sia stata rilevata una situazione non conforme alla politica, agli obiettivi e agli scopi in materia ambientale.

     8. Viene assicurata la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell'ambiente che nonostante tutto si verificasse.

     9. Sono comunicate al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività dell'impresa, e viene perseguito un dialogo aperto con il pubblico.

     10. Sono indicate ai clienti le opportune avvertenze da osservare, ai fini del rispetto ambientale, nella manipolazione, nell'utilizzazione e nell'eliminazione dei prodotti dell'impresa.

     11. Sono predisposte misure per garantire che gli appaltatori che lavorano nel sito per conto dell'impresa applichino norme ambientali equivalenti a quelle dell'impresa.

ALLEGATO II

ESIGENZE CONCERNENTI L'AUDIT AMBIENTALE

L'audit è programmato ed eseguito in base alle linee direttrici della norma internazionale ISO 10011 (1990 parte 1, in particolare i paragrafi 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 e 5.4.2) e a quelle delle altre pertinenti norme internazionali, e nel quadro dei principi e delle disposizioni specifiche del presente regolamento [1].

In particolare:

 

     A. Obiettivi.

     I programmi di audit ambientale del sito devono definire per iscritto gli obiettivi di ciascun audit o ciclo di audit, compresa la frequenza dell'audit per ciascuna attività.

Gli obiettivi devono comprendere in particolare: la valutazione dei sistemi di gestione impiegati e l'accertamento della conformità alle politiche dell'impresa e al programma relativo al sito, compresa l'osservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente.

 

     B. Campo di applicazione.

     Il campo complessivo di applicazione dei singoli audit o di ogni fase di un ciclo di audit deve essere chiaramente definito e comprende esplicitamente:

1) gli aspetti presi in considerazione,

2) le attività da sottoporre ad audit,

3) le norme ambientali da prendere in conto,

4) il periodo cui si riferisce l'audit.

L'audit ambientale comprende la rilevazione dei dati di fatto necessari per valutare l'efficienza ambientale.

 

     C. Organizzazione e risorse.

     Gli audit ambientali devono essere eseguiti da persone o gruppi di persone che abbiano un'adeguata conoscenza dei settori e dei campi sottoposti all'audit, comprese conoscenza ed esperienza dei pertinenti aspetti di gestione ambientale, tecnici, ambientali e regolamentari, nonché una sufficiente formazione e competenza nelle mansioni specifiche di audit per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo impiegati devono essere adeguati rispetto alla portata e agli obiettivi del controllo.

La direzione generale dell'impresa presta il suo appoggio all'audit. I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attività che valutano da poter esprimere un giudizio obiettivo e imparziale.

 

     D. Pianificazione e preparazione dell'audit di un sito.

     Ciascun audit deve essere pianificato e preparato, in particolare al fine di:

- far sì che siano messe a disposizione risorse adeguate,

- far sì che ciascun individuo che partecipa al processo di audit (ivi compresi i revisori, la direzione del sito e il personale) comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

La preparazione deve comprendere la familiarizzazione con le attività del sito e con il sistema ivi esistente di gestione ambientale e l'esame delle constatazioni e delle conclusioni dei precedenti audit.

 

     E. Attività di audit.

     1. Le attività di audit nel sito comprendono le discussioni con il personale, l'esame delle condizioni di funzionamento e degli impianti, l'esame dei registri, delle procedure scritte e di ogni altra documentazione pertinente, al fine di valutare l'efficienza ambientale del sito accertando se le norme applicabili sono rispettate e se il sistema esistente per gestire le responsabilità ambientali sia efficace e adeguato.

     2. Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasi:

a) comprensione dei sistemi di gestione;

b) valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestione; c) raccolta di risultanze pertinenti;

d) valutazione delle constatazioni dell'audit;

e) preparazione delle conclusioni dell'audit;

f) relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit.

 

     F. Relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit.

     1. Al termine di ogni audit o ciclo di audit, i revisori devono preparare una relazione scritta sull'audit in debita forma e con contenuto adeguato, per garantire una comunicazione completa e formale delle constatazioni e delle conclusioni dell'audit.

Le constatazioni e le conclusioni dell'audit devono essere formalmente comunicate alla direzione generale dell'impresa.

     2. Gli obiettivi fondamentali della relazione scritta sull'audit sono: a) documentare la portata dell'audit;

b) fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità con la politica ambientale dell'impresa e con i progressi di carattere ambientale compiuti nel sito;

c) fornire alla direzione informazioni sull'efficacia e l'affidabilità delle misure di sorveglianza dell'impatto ambientale nel sito; d) dimostrare, se del caso, la necessità di azioni correttive.

 

     G. Seguito dell'audit.

     Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e l'applicazione di un piano relativo ad un'adeguata azione correttiva. Devono essere in funzione ed essere applicati adeguati meccanismi per garantire il seguito da dare ai risultati dell'audit.

 

     H. Periodicità degli audit.

     L'audit deve essere eseguito o il ciclo di audit completato, secondo il caso, ad intervalli non superiori a tre anni. La periodicità per ogni attività dello stabilimento è stabilita dalla direzione generale dell'impresa, tenendo conto dell'incidenza potenziale globale sull'ambiente delle attività svolte nel sito e in particolare in funzione dei seguenti elementi:

a) natura, dimensioni e complessità delle attività;

b) natura, volume di emissioni, rifiuti, materie prime e consumo di energia nonché, in generale, delle interazioni con l'ambiente;

c) grado di importanza e di urgenza dei problemi constatati, a seguito dell'analisi ambientale iniziale o dell'audit precedente;

d) precedenti in materia di problemi ambientali.

 

[1] Ai fini del presente regolamento, i termini della norma vanno intesi come segue: - «sistemi di qualità»: leggasi «sistema di gestione ambientale», - «norma di qualità»: leggasi «norma ambientale», - «manuale di qualità»: leggasi «manuale di gestione ambientale», - «audit di qualità»: leggasi «audit ambientale», - «cliente»: leggasi «la direzione generale dell'impresa», - «oggetto di audit»: leggasi «il sito».

ALLEGATO III

ESIGENZE CONCERNENTI L'ACCREDITAMENTO

DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

E LE FUNZIONI DEL VERIFICATORE

     A. Esigenze per l'accreditamento dei verificatori ambientali.

     1. I criteri di accreditamento relativi ai verificatori ambientali comprendono gli elementi di seguito esposti:

 

Personale

Il personale del verificatore ambientale deve essere competente per le funzioni nell'ambito della portata dell'accreditamento e deve esibire e conservare documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del suo personale almeno nei seguenti campi:

- metodi di audit ambientale;

- informazioni e processi di gestione;

- problemi ambientali;

- legislazione e norme in materia, compresi gli orientamenti specifici elaborati ai fini del presente regolamento;

- conoscenze tecniche attinenti alle attività da esaminare. Indipendenza e obiettività

Un verificatore deve essere indipendente e imparziale.

Il verificatore ambientale deve dimostrare che la sua organizzazione e il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte, e che essi ottemperano a tutte le regole applicabili in materia.

I verificatori i cui requisiti siano conformi a EN 45012, articoli 4 e 5, sono considerati in regola con tali requisiti.

 

Procedure

Il verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentate, compresi sistemi per il controllo di qualità e disposizioni sulla riservatezza, in relazione alle esigenze del presente regolamento concernenti la verifica.

 

Organizzazione

Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a disposizione su richiesta un organigramma da cui risultino le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.

     2. Accreditamento di singoli.

     L'accreditamento può essere concesso a singoli, con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali l'interessato possieda tutte le competenze e l'esperienza necessarie onde espletare le mansioni di cui alla parte B in appresso.

In relazione ai siti nei quali vengono svolte siffatte attività, il richiedente deve dimostrare in particolare di possedere una competenza e un'esperienza sufficienti nelle materie tecniche, ambientali e regolamentari pertinenti all'oggetto dell'accreditamento, nonché in materia di metodi e procedure di verifica. Il richiedente deve ottemperare ai criteri enumerati nel paragrafo 1 con riguardo all'indipendenza, all'obiettività e alle procedure.

     3. Domanda di accreditamento.

     Il verificatore ambientale richiedente completa e firma un modulo ufficiale di domanda, in cui dichiara di conoscere il funzionamento del sistema di accreditamento, accetta di attenersi alla procedura di accreditamento e di pagare il canone necessario, di conformarsi ai criteri di accreditamento nonché segnala domande o accreditamenti precedenti. Al verificatore ambientale richiedente deve essere fornita una descrizione scritta della procedura di accreditamento e dei diritti e degli obblighi dei verificatori ambientali accreditati, ivi compreso il canone da pagare per la domanda. Al richiedente sono fornite informazioni supplementari dietro richiesta.

     4. Processo di accreditamento.

     Il processo di accreditamento comprende:

a) la raccolta delle informazioni, necessarie per valutare il verificatore ambientale che chiede l'accreditamento, comprendenti informazioni generali quali nome, indirizzo, status giuridico, risorse umane, rapporto nell'ambito di un'entità maggiore, ecc.; informazioni per valutare la conformità ai criteri di cui al punto 1 e fissare eventuali limitazioni alla portata dell'accreditamento;

b) la valutazione del richiedente da parte del personale dell'ente preposto all'accreditamento o dai loro rappresentanti designati per appurare se il richiedente soddisfa ai criteri di accreditamento, tramite l'esame delle informazioni presentate e dei lavori pertinenti nonché indagini supplementari, ove necessario, compresi eventualmente colloqui con il personale. Il richiedente deve essere informato dell'esame e poter esprimere osservazioni sui suoi contenuti;

c) un riesame da parte dell'ente di accreditamento di tutto il materiale di valutazione necessario per stabilire un accreditamento;

d) la decisione di concedere o rifiutare l'accreditamento, unitamente a qualsiasi termine e condizione o qualsiasi limitazione della portata dell'accreditamento è presa in base all'esame di cui alla lettera b) dall'ente di accreditamento ed è documentata. Gli enti di accreditamento devono disporre di procedure scritte per esaminare l'estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali accreditati.

     5. Sorveglianza dei verificatori ambientali accreditati.

     Si devono disporre controlli ad intervalli regolari, non superiori a trentasei mesi, per accertare che il verificatore ambientale accreditato continui ad ottemperare alle esigenze relative all'accreditamento e controllare la qualità delle verifiche effettuate.

Il verificatore ambientale accreditato ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ente di accreditamento qualsiasi cambiamento che influisca sull'accreditamento o sulla sua portata.

Qualsiasi decisione da parte dell'ente di accreditamento di porre fine o sospendere l'accreditamento o di ridurne la portata, deve essere presa soltanto dopo che il verificatore ambientale interessato abbia avuto la possibilità di un colloquio.

Nello svolgere le attività di verifica in uno Stato membro, un verificatore accreditato in un altro Stato membro notifica le sue attività all'organizzazione di accreditamento dello Stato membro in cui viene effettuata la verifica.

     6. Estensione della portata dell'accreditamento.

     L'ente di accreditamento deve stabilire per iscritto norme di procedure per la valutazione dei verificatori ambientali che chiedono l'estensione della portata dell'accreditamento.

 

     B. La funzione dei verificatori.

     1. L'esame delle politiche ambientali, dei programmi, dei sistemi di gestione, delle procedure di analisi e di audit e delle dichiarazioni ambientali nonché la convalida di queste ultime è effettuato dai verificatori ambientali accreditati.

La funzione del verificatore consiste nell'accertare, fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di supervisione relativa alle disposizioni regolamentari:

- l'ottemperanza a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;

- l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella dichiarazione

ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi

ambientali rilevanti, inerenti al sito.

In particolare, il verificatore esamina con tutto il professionalismo

necessario la validità tecnica dell'analisi ambientale, dell'audit o delle

altre procedure seguite dall'impresa evitando ripetizioni non necessarie

rispetto a queste ultime.

     2. Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto stipulato con l'impresa, che definisce la portata del lavoro, mette il verificatore in grado di operare in modo professionale e indipendente e impegna l'impresa a fornire la cooperazione necessaria.

La verifica comporta l'esame della documentazione, un sopralluogo nel sito, ivi compresi, in particolare, colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione dell'impresa e la soluzione dei problemi esposti in tale relazione.

La documentazione da esaminare prima della visita al sito comprende le informazioni basilari riguardo al sito e alle attività svolte, la politica e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nel sito, i dettagli dell'analisi o dell'audit ambientale eseguiti, la relazione di detta analisi o audit, nonché di qualsiasi azione correttiva adottata successivamente e il progetto di dichiarazione ambientale.

     3. La relazione del verificatore per la direzione generale dell'impresa deve comprendere:

a) in generale le infrazioni constatate delle disposizioni del presente regolamento e in particolare:

b) i difetti tecnici riscontrati nel metodo di analisi ambientale o di audit ambientale, o nel sistema di gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente;

c) i punti di disaccordo riguardo alla proposta di dichiarazione ambientale nonché i particolari delle modifiche o delle aggiunte che sarebbe necessario includere nella relazione ambientale.

     4. Possono presentarsi i seguenti casi:

a) se

- la politica ambientale è stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regolamento,

- l'analisi ambientale o l'audit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico,

- il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,

- il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui

all'allegato I,

- la dichiarazione risulta esatta, sufficientemente dettagliata e conforme

alle esigenze del sistema di ecogestione e audit

il verificatore convalida la dichiarazione;

b) se

- la politica ambientale è stabilita conformemente alle pertinenti esigenze

del presente regolamento,

- l'analisi ambientale o l'audit risulta soddisfacente dal punto di vista

tecnico,

- il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,

- il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui

all'allegato I,

ma

- la dichiarazione deve essere modificata e/o completata, oppure se la

dichiarazione relativa ad un anno intermedio in cui non è stata effettuata

una convalida è risultata scorretta o ingannevole, o se non c'è stata una

dichiarazione per un anno intermedio in cui ci sarebbe dovuta essere,

il verificatore esamina le modifiche necessarie con la direzione

dell'impresa e convalida la dichiarazione soltanto dopo che l'impresa vi ha

apportato le opportune modifiche/aggiunte, compreso, se del caso, un

riferimento alle modifiche che devono essere apportate a dichiarazioni

anteriori non convalidate o a informazioni supplementari che avrebbero

dovuto essere pubblicate negli anni intermedi;

c) se

- la politica ambientale non è stata stabilita conformemente alle

pertinenti esigenze del presente regolamento, o

- l'analisi ambientale o l'audit non è soddisfacente dal punto di vista

tecnico, o

- il programma ambientale non affronta tutti i problemi importanti

sollevati, o

- il sistema di gestione ambientale non soddisfa le esigenze di cui

all'allegato I,

il verificatore rivolge alla direzione dell'impresa le opportune

raccomandazioni concernenti i miglioramenti necessari e convalida la

dichiarazione soltanto dopo che sono state corrette le insufficienze

constatate relative alla politica e/o ai programmi e/o ai processi, sono

stati nuovamente applicati i metodi, per quanto necessario, e la relazione

è stata riveduta di conseguenza.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE

SISTEMA CE DI ECOGESTIONE E AUDIT

     Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit. (Numero di registrazione . . .)

SISTEMA CE DI ECOGESTIONE

E AUDIT

     Tutti i siti nella CEE in cui svolgiamo le nostre attività industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit. (Più dichiarazione facoltativa per la prassi nei paesi terzi)

SISTEMA CE DI ECOGESTIONE

E AUDIT

     Tutti i siti in (indicazione dello Stato o degli Stati membri della CE) in cui svolgiamo le nostre attività industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit.

SISTEMA CE DI ECOGESTIONE

E AUDIT

     I seguenti siti in cui svolgiamo le nostre attività industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit:

- nome dello stabilimento, numero di registrazione

-

- ...

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI ORGANISMI COMPETENTI

AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

O DELLA PRESENTAZIONE DI UNA SUCCESSIVA

DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA

     1. Denominazione dell'impresa.

     2. Denominazione e localizzazione del sito.

     3. Descrizione sintetica delle attività svolte nel sito (riferimenti ai documenti allegati, se del caso).

     4. Nome e indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione allegata.

     5. Termine par la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.

Alla domanda devono essere allegate:

a) una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientale; b) una descrizione del programma di audit stabilito per il sito; c) la dichiarazione ambientale convalidata.