§ 2.3.368 - Regolamento 11 giugno 2009, n. 597.
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:11/06/2009
Numero:597


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Definizione di sussidio
Art. 4.  Sovvenzioni compensabili
Art. 5.  Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile
Art. 6.  Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario
Art. 7.  Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo
Art. 8.  Accertamento del pregiudizio
Art. 9.  Definizione di industria comunitaria
Art. 10.  Apertura del procedimento
Art. 11.  L’inchiesta
Art. 12.  Misure provvisorie
Art. 13.  Impegni
Art. 14.  Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure
Art. 15.  Imposizione di dazi definitivi
Art. 16.  Retroattività
Art. 17.  Durata
Art. 18.  Riesami in previsione della scadenza
Art. 19.  Riesami intermedi
Art. 20.  Riesami accelerati
Art. 21.  Restituzioni
Art. 22.  Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni
Art. 23.  Elusione
Art. 24.  Disposizioni generali
Art. 25.  Consultazioni
Art. 26.  Visite di verifica
Art. 27.  Campionamento
Art. 28.  Omessa collaborazione
Art. 29.  Trattamento riservato
Art. 30.  Comunicazione di informazioni
Art. 31.  Interesse della Comunità
Art. 32.  Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali
Art. 33.  Disposizioni finali
Art. 34.  Abrogazione
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 2.3.368 - Regolamento 11 giugno 2009, n. 597.

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

(G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188)

 

(Versione codificata)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

 

visti i regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli e i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], ha subito numerose e sostanziali modificazioni [2]. È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e chiarezza procedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) La conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ha portato all’istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio ("OMC").

 

(3) L’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC ("accordo OMC"), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) [3], comprende, tra l’altro, l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("il GATT 1994"), un accordo sull’agricoltura, un accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT del 1994 ("accordo antidumping del 1994") e un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo sulle sovvenzioni").

 

(4) Per rendere più trasparente ed efficace l’applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall’accordo antidumping del 1994 e dall’accordo sulle sovvenzioni, è stata ritenuta necessaria l’adozione di due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l’applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale.

 

(5) Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme stabilite dai predetti due accordi, è opportuno recepire, per quanto possibile, i loro termini nella legislazione comunitaria.

 

(6) Appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico) e in base a quali criteri debba essere calcolato l’importo della sovvenzione compensabile.

 

(7) Nel determinare l’esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c’è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c’è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all’impresa beneficiaria.

 

(8) Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi, i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l’altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.

 

(9) È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall’industria comunitaria, occorre tener conto dell’incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità.

 

(10) È opportuno definire il termine "industria comunitaria" e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine "parti collegate"; inoltre occorre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione.

 

(11) È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall’industria comunitaria, e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; è inoltre opportuno specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti.

 

(12) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi; è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l’inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; è inoltre opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito; sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di informazioni.

 

(13) È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall’inizio del procedimento; è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi.

 

(14) Occorre stabilire procedure per l’accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all’imposizione di dazi provvisori o definitivi; è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un’inchiesta supplementare per completare le risultanze; ai fini dell’accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza.

 

(15) Si considera opportuno consentire la revoca di un impegno e l’applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un’adeguata applicazione della misura.

 

(16) È necessario prevedere che i procedimenti si concludano — con o senza l’istituzione di misure definitive — normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall’inizio dell’inchiesta.

 

(17) Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi qualora si riscontri che l’importo della sovvenzione è minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, che il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili e che è opportuno definire tali criteri; per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell’inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

 

(18) È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l’efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni.

 

(19) Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi a un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi.

 

(20) Sebbene l’accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all’elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping; risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni.

 

(21) È auspicabile chiarire quali parti hanno il diritto di chiedere l’apertura di inchieste antielusione.

 

(22) È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un’elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all’interno o all’esterno della Comunità. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono essere concesse agli importatori, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l’elusione che ha luogo al di fuori della Comunità.

 

(23) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l’applicazione continuativa di tali misure.

 

(24) È necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all’atto dell’importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

 

(25) Ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino, e comunichino alla Commissione, gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. È inoltre necessario prevedere la possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornire, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, informazioni da utilizzare per controllare l’osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare il grado di efficacia delle misure in vigore.

 

(26) È necessario prevedere che il comitato consultivo sia regolarmente sentito in determinate fasi dell’inchiesta; il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

(27) È opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; tali visite sono tuttavia condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

 

(28) È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell’inchiesta entro i termini fissati.

 

(29) È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell’ipotesi della cooperazione.

 

(30) Dovrebbero essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d’impresa o amministrativi.

 

(31) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

 

(32) È opportuno istituire un sistema amministrativo nell’ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all’interesse della Comunità, e in particolare dei consumatori, all’istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all’informazione delle parti interessate.

 

(33) Per l’applicazione delle norme dell’accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Principi

1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

 

2. Nonostante il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d’origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d’origine e la Comunità.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

 

a) un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento "paese di esportazione";

 

b) per "pubblica amministrazione" s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;

 

c) per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

 

d) per "pregiudizio" si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell’articolo 8.

 

     Art. 3. Definizione di sussidio

Vi è sovvenzione quando:

 

1) a) una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando:

 

i) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

 

ii) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d’imposta). Al riguardo, non si considerano sovvenzioni l’esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;

 

iii) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni;

 

iv) la pubblica amministrazione:

 

- effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o

 

- incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

 

o

 

b) sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994; e

 

2) venga in tal modo conferito un vantaggio.

 

     Art. 4. Sovvenzioni compensabili

1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

 

2. Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate "determinate imprese"), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

 

a) ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

 

b) ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;

 

c) ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

 

Ai fini della lettera b) per "criteri o condizioni oggettivi" s’intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa.

 

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.

 

Nell’applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell’ambito di competenza dell’autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

 

3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. L’istituzione o la modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

 

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

 

a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell’allegato I;

 

b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

 

Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all’andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

 

5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev’essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

 

     Art. 5. Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile

L’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l’ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l’apertura dell’inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.

 

     Art. 6. Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

 

a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione;

 

b) il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;

 

c) la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

 

d) la fornitura di beni o servizi ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

 

Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

 

i) le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure

 

ii) ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.

 

     Art. 7. Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo

1. L’importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso la Comunità.

 

Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

 

a) tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

 

b) imposte d’esportazione, dazi o altri tributi prelevati all’esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

 

Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

 

2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni.

 

3. Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.

 

L’importo così calcolato che si può attribuire al periodo d’inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

 

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell’articolo 6, lettera b).

 

4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all’acquisto di capitale fisso, l’importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell’inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l’attribuzione a un periodo diverso.

 

     Art. 8. Accertamento del pregiudizio

1. L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

 

a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario; e

 

b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

 

2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

 

3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

 

a) l’importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall’articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

 

b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

 

4. L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

 

5. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

 

6. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

 

7. L’effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

 

8. L’esistenza della minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

 

Per accertare l’esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:

 

a) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

 

b) un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

 

c) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento;

 

d) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; e

 

e) la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

 

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.

 

     Art. 9. Definizione di industria comunitaria

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria comunitaria" il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

 

a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l’espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

 

b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati un’industria distinta se:

 

i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

 

ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

 

In questo caso, l’esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell’industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

 

a) uno di essi controlli l’altro in forma diretta o indiretta; oppure

 

b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

 

c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

 

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che un produttore controlli l’altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

 

3. Qualora per industria comunitaria si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l’opportunità di offrire impegni a norma dell’articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l’interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all’interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

 

4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 7.

 

     Art. 10. Apertura del procedimento

1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di un’asserita sovvenzione è aperta in seguito a una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria comunitaria.

 

La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

 

Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un’industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

 

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 contiene elementi di prova relativi all’esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia contiene tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

 

a) l’identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell’industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l’industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l’indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

 

b) descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

 

c) elementi di prova relativi all’esistenza, all’importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;

 

d) informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell’industria comunitaria, elencati all’articolo 8, paragrafi 2 e 4.

 

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

 

4. Può essere aperta un’inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.

 

5. Può altresì essere aperta un’inchiesta sulle misure elencate nell’allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell’articolo 3 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.

 

6. L’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria.

 

7. Se non è stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l’accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell’apertura dell’inchiesta, la Commissione informa il paese d’origine e/o d’esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.

 

8. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

 

9. Ai fini della decisione relativa all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l’inizio di un’inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

 

10. Una denuncia può essere ritirata prima dell’apertura dell’inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

 

11. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

 

12. L’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

 

L’avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta; l’avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.

 

13. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d’origine e/o d’esportazione e i denunzianti in merito all’apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese d’origine e/o d’esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d’origine e/o d’esportazione e alla relativa associazione di categoria.

 

14. L’inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.

 

     Art. 11. L’inchiesta

1. Dopo l’apertura dei procedimenti, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

 

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d’inchiesta di cui all’articolo 5.

 

Le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

 

2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d’origine e/o d’esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.

 

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

 

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

 

Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.

 

4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti e i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d’accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.

 

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

 

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni.

 

5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall’esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

 

6. Gli importatori, gli esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica amministrazione del paese d’origine e/o d’esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

 

Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

 

Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

 

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

 

7. I denunzianti, il governo del paese d’origine e/o d’esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 29 e siano utilizzate nell’inchiesta.

 

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

 

8. Salvo nei casi di cui all’articolo 28, l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza.

 

9. Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13 per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti.

 

10. Per tutta la durata dell’inchiesta, la Commissione offre al paese d’origine e/o d’esportazione un’adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire a una soluzione concordata.

 

     Art. 12. Misure provvisorie

1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

 

a) sia stato avviato un procedimento a norma dell’articolo 10;

 

b) sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;

 

c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l’industria comunitaria; e

 

d) qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

 

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

 

L’importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

 

2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

 

3. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

 

4. Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.

 

5. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

 

6. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.

 

     Art. 13. Impegni

1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

 

a) il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

 

b) l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

 

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

 

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

 

2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l’obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

 

Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio.

 

Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni.

 

3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d’origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell’offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

 

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell’impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti dell’inchiesta interessate.

 

5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l’inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere l’inchiesta. L’inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

 

6. Se gli impegni sono accettati, l’inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l’insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l’impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all’esistenza di un impegno. In questa ipotesi, si può esigere che l’impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

 

Se si accerta l’esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l’impegno continua a esplicare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento.

 

7. La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all’adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L’inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell’impegno assunto.

 

8. Quando nel corso dell’inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell’inchiesta nei confronti del paese d’origine e/o esportazione.

 

9. In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 12 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l’esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell’impegno da parte dell’esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

 

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell’impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

 

La Commissione può chiedere l’assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

 

10. A norma dell’articolo 12, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l’impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell’impegno, qualora l’inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa.

 

     Art. 14. Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure

1. In caso di ritiro della denuncia i procedimenti possono essere chiusi, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

 

2. Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o i procedimenti sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere i procedimenti. I procedimenti si considerano chiusi se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

 

3. I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l’importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.

 

4. Per i procedimenti iniziati a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell’articolo 10, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.

 

5. L’importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all’1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem, fermo restando che deve essere chiusa solo l’inchiesta qualora l’importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d’irrilevanza per singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19.

 

     Art. 15. Imposizione di dazi definitivi

1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.

 

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

 

Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi.

 

Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

 

L’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

 

2. Il dazio compensativo viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

 

3. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell’esame, non supera la media ponderata dell’importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.

 

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28.

 

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell’articolo 27.

 

     Art. 16. Retroattività

1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, ovvero dell’articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

 

2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l’esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall’imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

 

A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un’industria comunitaria, né la minaccia di un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell’industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

 

3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l’accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

 

4. Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell’apertura dell’inchiesta.

 

Il primo comma si applica a condizione che:

 

a) le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5;

 

b) la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni;

 

c) esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

 

d) si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

 

5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell’impegno.

 

     Art. 17. Durata

Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

 

     Art. 18. Riesami in previsione della scadenza

1. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.

 

2. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

 

3. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d’origine e/o d’esportazione e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

 

4. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori comunitari, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre pubblicato anche l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.

 

     Art. 19. Riesami intermedi

1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari oppure del governo del paese d’origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.

 

2. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

 

3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari o un’altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l’inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l’incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l’importo delle sovvenzioni compensabili.

 

Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

 

4. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 8. A tale fine, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

 

     Art. 20. Riesami accelerati

Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell’inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.

 

La Commissione avvia tale riesame dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l’opportunità di comunicare le loro osservazioni.

 

     Art. 21. Restituzioni

1. Nonostante l’articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l’importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

 

2. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l’importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

 

3. Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all’importo delle sovvenzioni compensabili per l’esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l’importatore non sia collegato all’esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l’esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all’importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell’esportatore attestante che l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l’esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

 

4. Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.

 

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall’importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo.

 

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione di cui al primo comma.

 

     Art. 22. Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20.

 

I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura.

 

I riesami effettuati a norma dell’articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

 

Se un riesame a norma dell’articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell’articolo 19 si conclude alla scadenza prevista sopra per il riesame a norma dell’articolo 18.

 

La Commissione presenta una proposta d’azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

 

Se l’inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

 

a) giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell’articolo 18;

 

b) giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli articoli 18 e 19 parallelamente nel caso in cui l’inchiesta a norma dell’articolo 18 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure

 

c) essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.

 

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 dopo aver sentito il comitato consultivo.

 

3. Secondo l’esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 18 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20 dall’istituzione comunitaria che le ha adottate.

 

4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.

 

5. Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all’articolo 18, il riesame a norma dell’articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all’articolo 18.

 

6. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.

 

     Art. 23. Elusione

1. L’applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.

 

2. Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse.

 

3. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

 

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro:

 

a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

 

b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; e

 

c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.

 

4. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L’inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie.

 

Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi.

 

Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

 

L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all’apertura e allo svolgimento delle inchieste.

 

5. Non sono soggette alla registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

 

6. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta.

 

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 3.

 

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

 

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone delle misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

 

Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell’inchiesta che ha portato all’estensione delle misure.

 

7. A condizione che sia trascorso almeno un anno dall’estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un’esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell’estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell’articolo 19.

 

8. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

 

     Art. 24. Disposizioni generali

1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

 

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.

 

2. I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì, ai riesami.

 

3. Disposizioni particolari, relative tra l’altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [4], possono essere adottate a norma del presente regolamento.

 

4. Nell’interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

 

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

 

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

 

5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione.

 

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

 

La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

 

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all’importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l’importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

 

7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente l’applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 6.

 

     Art. 25. Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 7, e all’articolo 11, paragrafo 10, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, su richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

 

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.

 

3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto. In questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che questa possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

 

4. Le consultazioni riguardano in particolare:

 

a) l’esistenza di sovvenzioni compensabili e i metodi da utilizzare per determinarne l’importo;

 

b) l’esistenza e l’entità del pregiudizio;

 

c) il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio;

 

d) le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

 

     Art. 26. Visite di verifica

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa.

 

2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d’origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

 

3. Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

 

4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

 

     Art. 27. Campionamento

1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata:

 

a) a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; oppure

 

b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

 

2. La selezione di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

 

3. Qualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

 

4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

 

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell’articolo 28.

 

     Art. 28. Omessa collaborazione

1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

 

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

 

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

 

2. L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

 

3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

 

4. Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.

 

5. Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

 

6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso a informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

 

     Art. 29. Trattamento riservato

1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale questa l’ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

 

2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

 

3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

 

4. Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità comunitarie, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d’impresa o amministrativi non siano rivelati.

 

5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell’articolo 25 o alle consultazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 7, e all’articolo 11, paragrafo 10, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

 

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

 

Tale disposizione non osta all’utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un’inchiesta ai fini dell’apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell’ambito dello stesso procedimento.

 

     Art. 30. Comunicazione di informazioni

1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

 

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

 

3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell’istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

 

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 14 e 15, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

 

La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

 

5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell’urgenza della questione, che non può essere inferiore a dieci giorni.

 

     Art. 31. Interesse della Comunità

1. Per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse della Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell’industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l’interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell’interesse della Comunità.

 

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l’istituzione delle misure sia nell’interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell’avviso di apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

 

3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un’audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell’interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

 

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull’applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall’applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

 

5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma degli articoli 14 e 15.

 

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

 

7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

 

     Art. 32. Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali

Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell’accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

 

     Art. 33. Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all’applicazione:

 

a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

 

b) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2783/75 [5], (CE) n. 3448/93 [6] e (CE) n. 1667/2006 [7]. Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all’applicazione dei dazi compensativi;

 

c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

 

     Art. 34. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2026/97 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

 

     Art. 35. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

 

[2] Cfr. allegato V.

 

[3] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

 

[4] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[5] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

 

[6] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

 

[7] GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE

 

a) Concessione da parte di una pubblica amministrazione di sovvenzioni dirette a un’impresa o a un’industria, in base alle loro prestazioni all’esportazione.

 

b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all’esportazione.

 

c) Tariffe di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all’esportazione, stabilite da, o per conto di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all’interno del paese.

 

d) La fornitura da parte di pubbliche amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali [1] sono riservate sui mercati mondiali agli esportatori nazionali.

 

e) L’esenzione totale o parziale, la remissione o il differimento, riferiti specificamente alle esportazioni, di imposte dirette [2] o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali [3].

 

f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

 

g) L’esenzione o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette [4] in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

 

h) L’esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori [5] sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all’esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell’esonero della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) [6]. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II.

 

i) La remissione o la restituzione di oneri relativi all’importazione [7] in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione sempreché l’importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all’esportazione, contenute nell’allegato III.

 

j) La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all’esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l’incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

 

k) La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni e/o operanti sotto l’autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti all’esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all’esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito all’esportazione.

 

Tuttavia, ove un membro dell’OMC abbia aderito ad un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione del quale siano parti al 1 gennaio 1979 almeno dodici membri originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell’OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all’esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all’esportazione.

 

l) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994.

 

[1] Per "scambi commerciali" si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d’importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

 

[2] Ai fini del presente regolamento:

 

- per "imposte dirette" si intendono le imposte su retribuzioni, gli utili, gli interessi, le rendite, le royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare,

 

- per "oneri sulle importazioni" si intendono le tariffe, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni,

 

- per "imposte indirette" si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d’affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, l’imposta di bollo, le imposte sui trasferimenti, le imposte sulle scorte e le attrezzature, le compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni,

 

- le imposte indirette "riscosse a stati anteriori" sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto,

 

- le imposte indirette "a cascata" sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d’imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo,

 

- la "remissione" delle imposte comprende le restituzioni e la riduzione delle imposte,

 

- la "remissione o la restituzione del dazio (drawback)" comprende l’esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

 

[3] Il differimento non costituisce necessariamente una sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

 

[4] Cfr. nota 2.

 

[5] Cfr. nota 2.

 

[6] La lettera h) non si applica ai sistemi dell’imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell’eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dalla lettera g).

 

[7] Cfr. nota 2.

 

 

ALLEGATO II

 

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO [1]

 

I

 

1. I sistemi di abbuono delle imposte indirette prevedono l’esenzione, la remissione o il differimento di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull’importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

 

2. L’elenco illustrativo delle sovvenzioni all’esportazione di cui all’allegato I fa riferimento ai "fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato" alle lettere h) e i). Ai sensi della lettera h), i sistemi di abbuono delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l’ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi della lettera i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull’importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i punti stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. La lettera i) prevede inoltre, se del caso, l’utilizzo di fattori sostitutivi.

 

II

 

3. Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell’ambito di una inchiesta in merito all’imposizione di dazi compensativi a norma del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura.

 

4. Ove si presuma che un sistema di abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell’importo eccessivo dell’abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

 

5. Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un’ulteriore verifica in conformità del punto 4.

 

6. La Commissione considera di norma i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell’immissione nel processo di produzione.

 

7. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un "normale scarto" che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine "scarto" si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

 

8. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia "normale", la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell’esperienza media dell’industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell’abbuono o della remissione in relazione a imposte o dazi.

 

[1] Per fattori immessi nel processo produttivo s’intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

 

 

ALLEGATO III

 

DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE

 

I

 

I sistemi di restituzione del dazio (drawback) possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all’atto della riesportazione, quest’ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi della lettera i) dell’allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

 

II

 

Nell’esaminare un sistema di restituzione daziaria sostitutiva nell’ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri:

 

1) la lettera i) dell’allegato I stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l’esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi, nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L’esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l’importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione;

 

2) ove si presuma che un sistema di restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace;

 

3) ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un’ulteriore verifica in conformità del punto 2;

 

4) l’esistenza di una disposizione sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza di una sovvenzione;

 

5) vi è restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi della lettera i) dell’allegato I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

 

 

ALLEGATO IV

 

(Il presente allegato riproduce l’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale accordo.)

 

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L’ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

 

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l’esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l’esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

 

a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e

 

b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori;

 

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

 

Programmi pubblici di servizi

 

2. Servizi generali

 

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all’agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al punto 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

 

a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

 

b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;

 

c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

 

d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

 

e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

 

f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

 

g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l’erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d’esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

 

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare [1]

 

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

 

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev’essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

 

4. Aiuto alimentare interno [2]

 

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

 

L’ammissibilità all’aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L’aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell’aiuto devono essere trasparenti.

 

5. Pagamenti diretti ai produttori

 

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l’esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al punto 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai punti da 6 a 13. Qualora l’esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai punti da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al punto 1, ai criteri di cui al punto 6, lettere da b) a e).

 

6. Sostegno dei redditi su base fissa

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

 

b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

 

c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

 

d) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

 

e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

 

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall’agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell’equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell’ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

 

b) L’importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.

 

c) L’importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

 

d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

 

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

 

b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

 

c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

 

d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

 

e) Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

 

9. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall’attività

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall’attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

 

b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

 

10. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

 

b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all’abbattimento o alla cessione permanente definitiva.

 

c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

 

d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

 

11. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all’investimento

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L’ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

 

b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

 

c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

 

d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all’attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

 

e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l’obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

 

f) I pagamenti devono essere limitati all’importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

 

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell’ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

 

b) L’importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall’osservanza del programma statale.

 

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

 

a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un’area geografica contigua chiaramente designata con un’identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

 

b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

 

c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

 

d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

 

e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

 

f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all’esercizio dell’agricoltura nell’area indicata.

 

[1] Ai fini del punto 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell’ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

 

[2] Ai fini dei punti 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente punto.

 

 

ALLEGATO V

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4). | |

 

Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). | (limitatamente all’articolo 2) |

 

 

ALLEGATO VI

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 2026/97

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 1, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Art. 2, frase introduttiva |

 

 

Art. 1, paragrafo 2, parole finali

Art. 2, lettera a), frase iniziale |

 

 

Art. 1, paragrafo 3, primo comma

Art. 2, lettera a), frase finale |

 

 

Art. 1, paragrafo 3, secondo comma

Art. 2, lettera b) |

 

 

Art. 1, paragrafo 4

Art. 1, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 5

Art. 2, lettera c) |

 

 

Art. 2

Art. 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1

Art. 4, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Art. 4, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Art. 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), prima frase

Art. 4 paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), seconda frase

Art. 4, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), terza frase

Art. 4, paragrafo 2, terzo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Art. 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, secondo comma

Art. 4, paragrafo 2, quarto comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 3

Art. 4, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva

Art. 4, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), prima frase

Art. 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), seconda e terza frase

Art. 4, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Art. 4, paragrafo 4, primo comma, lettera b) |

 

 

Art. 3, paragrafo 5

Art. 4, paragrafo 5 |

 

 

Art. 5

Art. 5 |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7, paragrafi 1e 2

Art. 7, paragrafi 1e 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Art. 7, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Art. 7, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 3, secondo comma

Art. 7, paragrafo 3, terzo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 4

Art. 7, paragrafo 4 |

 

 

Art. 8, paragrafo 1

Art. 2, lettera d) |

 

 

Art. 8, paragrafi da 2 a 9

Art. 8, paragrafi da 1 a 8 |

 

 

Art. 9

Art. 9 |

 

 

Art. 10, paragrafi da 1 a 4

Art. 10, paragrafi da 1 a 4 |

 

 

Art. 10, paragrafi da 7 a 13

Art. 10, paragrafi da 5 a 11 |

 

 

Art. 10, paragrafo 14, prima frase

Art. 10, paragrafo 12, primo comma |

 

 

Art. 10, paragrafo 14, seconda e terza frase

Art. 10, paragrafo 12, secondo comma |

 

 

Art. 10, paragrafi 15 e 16

Art. 10, paragrafi 13 e 14 |

 

 

Art. 11, paragrafo 1, prima e seconda frase

Art. 11, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 1, terza frase

Art. 11, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 1, quarta frase

Art. 11, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 2

Art. 11, paragrafo 2 |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, prima frase

Art. 11, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, seconda frase

Art. 11, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, terza frase

Art. 11, paragrafo 3, terzo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, prima frase

Art. 11, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, seconda frase

Art. 11, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, terza frase

Art. 11, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 5

Art. 11, paragrafo 5 |

 

 

Art. 11, paragrafo 6, prima frase

Art. 11, paragrafo 6, primo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 6, seconda frase

Art. 11, paragrafo 6, secondo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 6, terza frase

Art. 11, paragrafo 6, terzo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 6), quarta frase

Art. 11, paragrafo 6, quarto comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 7), prima frase

Art. 11, paragrafo 7, primo comma |

 

 

Art. 11, paragrafo 7), seconda frase

Art. 11, paragrafo 7, secondo comma |

 

 

Art. 11, paragrafi 8, 9 e 10

Art. 11, paragrafi 8, 9 e 10 |

 

 

Art. 12

Art. 12 |

 

 

Art. 13, paragrafo 1

Art. 13, paragrafo 1 |

 

 

Art. 13, paragrafo 2, prima e seconda frase

Art. 13, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 2, terza e quarta frase

Art. 13, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 2, quinta frase

Art. 13, paragrafo 2, terzo comma |

 

 

Art. 13, paragrafi 3, 4 e 5

Art. 13, paragrafi 3, 4 e 5 |

 

 

Art. 13, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase

Art. 13, paragrafo 6, primo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 6, quarta frase

Art. 13, paragrafo 6, secondo comma |

 

 

Art. 13, paragrafi 7 e 8

Art. 13, paragrafi 7 e 8 |

 

 

Art. 13, paragrafo 9, primo comma

Art. 13, paragrafo 9, primo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase

Art. 13, paragrafo 9, secondo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 9, secondo comma, terza frase

Art. 13, paragrafo 9, terzo comma |

 

 

Art. 13, paragrafo 10

Art. 13, paragrafo 10 |

 

 

Art. 14, paragrafi da 1 a 4

Art. 14, paragrafi da 1 a 4 |

 

 

Art. 14, paragrafo 5, frase introduttiva

Art. 14, paragrafo 5, prima parte della frase |

 

 

Art. 14, paragrafo 5, lettera a)

Art. 14, paragrafo 5, seconda parte della frase, da "nel caso" a "ad valorem" |

 

 

Art. 14, paragrafo 5, lettera b)

— |

 

 

Art. 14, paragrafo 5, parole finali

Art. 14, paragrafo 5, ultima parte della frase |

 

 

Art. 15, paragrafo 1, prima frase

Art. 15, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 1, seconda frase

Art. 15, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 1, terza frase

Art. 15, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 1, quarta frase

Art. 15, paragrafo 1, quarto comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 1, quinta frase

Art. 15, paragrafo 1, quinto comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 2

Art. 15, paragrafo 2 |

 

 

Art. 15, paragrafo 3, prima frase

Art. 15, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 3, seconda frase

Art. 15, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 3, terza frase

Art. 15, paragrafo 3, terzo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 1

Art. 16, paragrafo 1 |

 

 

Art. 16, paragrafo 2, prima frase

Art. 16, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 2, seconda e terza frase

Art. 16, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 3

Art. 16, paragrafo 3 |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, frase introduttiva, prima parte

Art. 16, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, frase introduttiva, seconda parte

Art. 16, paragrafo 4, secondo comma, parole introduttive e lettere a) e b) |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, lettere a) e b)

Art. 16, paragrafo 4, secondo comma, lettere c) e d) |

 

 

Art. 16, paragrafo 5

Art. 16, paragrafo 5 |

 

 

Art. 17

Art. 17 |

 

 

Art. 18

Art. 18 |

 

 

Art. 19

Art. 19 |

 

 

Art. 20, prima frase

Art. 20, primo comma |

 

 

Art. 20, seconda frase

Art. 20, secondo comma |

 

 

Art. 21, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 21, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 21, paragrafo 4, prima frase

Art. 21, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 21, paragrafo 4, seconda frase

Art. 21, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 21, paragrafo 4, terza frase

Art. 21, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Art. 22, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase

Art. 22, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, primo comma, quarta frase

Art. 22, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, primo comma, quinta frase

Art. 22, paragrafo 1, quarto comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, secondo comma

Art. 22, paragrafo 1, quinto comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Art. 22, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

Art. 22, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 22, paragrafo 1, quarto comma

Art. 22, paragrafo 1, settimo comma |

 

 

Art. 22, paragrafo 2, prima frase

Art. 22, paragrafo 2 |

 

 

Art. 22, paragrafo 2, seconda frase

Art. 22, paragrafo 3 |

 

 

Art. 22, paragrafo 2, terza frase

Art. 22, paragrafo 4 |

 

 

Art. 22, paragrafo 3

Art. 22, paragrafo 5 |

 

 

Art. 22, paragrafo 4

Art. 22, paragrafo 6 |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Art. 23, paragrafo 1 |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Art. 23, paragrafo 2 |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, primo comma, terza frase

Art. 23, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, secondo comma, da "Le pratiche" a "tra l’altro"

Art. 23, paragrafo 3, secondo comma, alinea |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, secondo comma, da "le leggere modificazioni" a "dei fabbricanti"

Art. 23, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 23, paragrafo 2, prima e seconda frase

Art. 23, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 2, terza frase

Art. 23, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 2, quarta e quinta frase

Art. 23, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 2, sesta e settima frase

Art. 23, paragrafo 4, quarto comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Art. 23, paragrafo 5 |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Art. 23, paragrafo 6, primo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, primo comma, terza frase

Art. 23, paragrafo 6, secondo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, primo comma, quarta frase

Art. 23, paragrafo 6, terzo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, secondo comma

Art. 23, paragrafo 6, quarto comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, terzo comma

Art. 23, paragrafo 6, quinto comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 3, quarto comma

Art. 23, paragrafo 7 |

 

 

Art. 23, paragrafo 4

Art. 23, paragrafo 8 |

 

 

Art. 24, paragrafo 1, prima e seconda frase

Art. 24, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 1, terza frase

Art. 24, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, prima frase

Art. 24, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, seconda e terza frase

Art. 24, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 3

Art. 24, paragrafo 3 |

 

 

Art. 24, paragrafo 4, prima e seconda frase

Art. 24, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 4, terza frase

Art. 24, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 4, quarta e quinta frase

Art. 24, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 5, prima frase

Art. 24, paragrafo 5, primo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 5, seconda frase

Art. 24, paragrafo 5, secondo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 5, terza e quarta frase

Art. 24, paragrafo 5, terzo comma |

 

 

Art. 24, paragrafi 6 e 7

Art. 24, paragrafi 6 e 7 |

 

 

Art. 25

Art. 25 |

 

 

Art. 26

Art. 26 |

 

 

Art. 27, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 27, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 27, paragrafo 4, prima frase

Art. 27, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 27, paragrafo 4, seconda frase

Art. 27, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 28

Art. 28 |

 

 

Art. 29, paragrafi da 1 a 5

Art. 29, paragrafi da 1 a 5 |

 

 

Art. 29, paragrafo 6, prima frase

Art. 29, paragrafo 6, primo comma |

 

 

Art. 29, paragrafo 6, seconda frase

Art. 29, paragrafo 6, secondo comma |

 

 

Art. 30, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 30, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 30, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase

Art. 30, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 30, paragrafo 4, frase finale

Art. 30, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 30, paragrafo 5

Art. 30, paragrafo 5 |

 

 

Art. 31

Art. 31 |

 

 

Art. 32

Art. 32 |

 

 

Art. 33

Art. 33 |

 

 

Art. 34

— |

 

 

Art. 34 |

 

 

Art. 35

Art. 35 |

 

 

Allegati da I a IV

Allegati da I a IV |

 

 

Allegato V |

 

 

Allegato VI |