§ 2.3.337 - Regolamento 4 luglio 2006, n. 1018.
Regolamento (CE) n. 1018/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:04/07/2006
Numero:1018


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.337 - Regolamento 4 luglio 2006, n. 1018.

Regolamento (CE) n. 1018/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

(G.U.U.E. 5 luglio 2006, n. L 183).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1° luglio 2006, occorre ridurre l'importo dell'aiuto.

     (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L’importo dell’aiuto è fissato a:

     a) 0,81 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

     b) 0,71 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

     c) 10,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

     d) 8,82 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.