§ 2.3.303 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 922.
Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:29/04/2004
Numero:922


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.303 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 922.

Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 15,

     considerando quando segue:

      (1) L'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2799/ 1999 della Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Visto l'andamento della situazione relativa all'approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, occorre ridurre l'importo dell'aiuto.

      (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

      (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'importo dell'aiuto è fissato a:

     a) 4,57 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %,

     b) 4,04 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %,

     c) 56,60 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %,

     d) 49,92 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.