§ 2.3.253 – Decisione 6 dicembre 2001, n. 883.
Decisione n. 2001/883/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/650/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:06/12/2001
Numero:883


Sommario
Art. 1.    
Art. 2.    


§ 2.3.253 – Decisione 6 dicembre 2001, n. 883.

Decisione n. 2001/883/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/650/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna.

(G.U.C.E. 12 dicembre 2001, n. L 327).

 

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

 

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 5 della decisione 2001/650/CE della Commissione, del 9 agosto 2001, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna è necessario che il produttore presenti una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione o, se del caso, una nuova dichiarazione. Per armonizzare le procedure ed evitare l'impiego di documenti giustificativi diversi per l'olio di oliva e le olive da tavola occorre utilizzare lo stesso modulo della dichiarazione di coltivazione.

    (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

    All'articolo 5 della decisione 2001/650/CE, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola, il produttore deve aver presentato una dichiarazione di coltivazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01.»

 

         Art. 2.

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.