§ 2.2.338 – Regolamento 24 gennaio 2000, n. 176.
Regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:24/01/2000
Numero:176


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 1015/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2. 


§ 2.2.338 – Regolamento 24 gennaio 2000, n. 176.

Regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.C.E. 27 gennaio 2000, n. L 22).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea,

     vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (in appresso "STC") originari del Giappone.

     (2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping i sistemi di camere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (in appresso "l'allegato"), ovvero sistemi di camere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.

     (3) Nell'ottobre 1995, con il regolamento (CE) n. 2474/95, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di camere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (4) Nell'ottobre 1997, con il regolamento (CE) n. 1952/97, il Consiglio ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due delle società interessate, cioè per la Sony Corporation e per la Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping taluni nuovi modelli di sistemi di camere professionali, aggiungendoli all'allegato.

     (5) Nel gennaio 1999, con il regolamento (CE) n. 193/1999, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato alcune nuove versioni di modelli di sistemi di camere professionali, che sono state così escluse dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

 

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI CAMERE PROFESSIONALI

 

     1. Procedimento

 

     (6) Successivamente, numerosi produttori-esportatori giapponesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di camere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di camere professionali con i relativi accessori fossero aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

     (7) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta volta unicamente a determinare se i prodotti in esame rientrassero nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 dovesse essere opportunamente modificata.

 

     2. Modelli oggetto dell'inchiesta

 

     (8) Le domande pervenute riguardano i seguenti modellicamere, forniti con le relative informazioni tecniche:

     i) Hitachi Denshi, Ltd. (in appresso "Hitachi")

     - Corpo camera V-21, presentato come nuova versione del corpo camera Z-ONE.DA e venduto senza adattatore triax

     - nuovi accessori del V-21:

     - mirino GM-9 da 1,5 pollici, presentato come mirino standard per il corpo camera modello V-21

     - adattatori CA-Z31 e CA-Z32, presentati come nuovi modelli degli adattatori CA-Z1A e CA-Z2, già inclusi nell'allegato, da collegare al corpo camera modello V-21

     - pannelli di controllo RC-Z2A e RC-Z21A, presentati come nuove versioni dei pannelli di controllo RC-Z2 e RC-Z21, già inclusi nell'allegato.

     - Corpo camera V-21 W, presentato come versione a grande schermo del corpo camera V-21

     - mirino GM-51 da 5 pollici, presentato come mirino standard per il corpo camera modello V-21W

     Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

     ii) Olympus Winter & IBE GmbH (in appresso "Olympus")

     - unità di controllo OTV-S6, presentato come modello utilizzato in campo medico e come nuova versione del modello OTV-S5, già inserito nell'allegato.

     iii) Matsushita

     - corpo camera AW-F575HE, presentato come nuova versione del corpo camera WV-F565HE, già incluso nell'allegato

     - adattatori AW-AD500AE e AW-AD700BSE, presentati come nuove versioni degli adattatori WV-AD500E e WV-AD700ASE, già inclusi nell'allegato.

     iv) Ikegami Tsushinki Co, Ltd (in appresso "Ikegami")

     - corpi camera HC-400 e HC-400W, presentati come nuove versioni del corpo camera HC 390, già incluso nell'allegato

     - nuovi accessori per i corpi camera HC-400 e HC-400W

     - mirini VF15-46

     - pannello di controllo operativo RCU-390

     - adattatore CA-400

     - unità di controllo MA-200A

     Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

     v) Victor Company of Japan, Ldt (in appresso "JVC")

     - corpo camera KY-D29WECH, presentato come versione a grande schermo del precedente modello KY-D29ECH, già incluso nell'allegato

     - mirini VF-P116WE e VF-P550WE, che possono essere collegati al nuovo corpo camera KY-D29WECH di cui sopra e che sono rispettivamente le nuove versioni dei modelli di mirino VF-P116 e VF-P550BE, già inclusi nell'allegato.

     Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

 

     3. Risultanze

 

     (9) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, comprensivo di un confronto particolareggiato tra i modelli in questione e i precedenti modelli elencati nell'allegato, dal quale è emerso che i due gruppi di modelli erano quasi del tutto identici. Le piccole differenze rilevate sono dovute allo sviluppo tecnico del settore degli STC e non incidono sulla classificazione di questi STC tra i sistemi di camere professionali. È stato pertanto concluso che tutti i modelli interessati devono essere esclusi dal campo d'azione delle misure antidumping esistenti.

     (10) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Poiché le parti interessate non hanno sollevato obiezioni nei confronti delle conclusioni della Commissione, tutti i modelli ed i relativi dispositivi elencati al punto 8 sono considerati sistemi di camere professionali. Ne consegue che questi prodotti devono essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping applicabile a taluni sistemi di telecamere originari del Giappone e che l'allegato deve essere opportunamente modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1015/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2. [1]

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 aprile 1999 per i prodotti della Ikegami Tsushinki Co. Ltd di seguito elencati:

     — corpo camera HC-400,

     — corpo camera HC-400W,

     — mirino VF15-46,

     — unità di controllo operativa RCU-390,

     — adattatore per camera CA-400,

     — unità di controllo camera MA-200°.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1754/2004.