§ 2.2.165 – Regolamento 18 febbraio 2004, n. 284.
Regolamento (CE) n. 284/2004 della Commissione che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:18/02/2004
Numero:284


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 2.2.165 – Regolamento 18 febbraio 2004, n. 284.

Regolamento (CE) n. 284/2004 della Commissione che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

(G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, (in seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. DOMANDA

 

     (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito: «fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India.

     (2) La domanda è stata presentata il 6 gennaio 2004 dai seguenti produttori comunitari: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA.

 

B. PRODOTTO

 

     (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono i fogli di PET originari dell'India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito: «i prodotti interessati»). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.

     (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono i fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele (in seguito: «i prodotti oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

 

C. MISURE IN VIGORE

 

     (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio.

 

D. MOTIVAZIONE

 

     (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India vengono eluse mediante il trasbordo in Brasile e in Israele.

     (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova: Dopo l'istituzione del dazio sui prodotti interessati la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India, dal Brasile e da Israele verso la Comunità ha subito un mutamento significativo, per il quale non sembrano esservi sufficienti motivazioni o giustificazioni oltre all'istituzione del dazio. Questo mutamento della configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo in Brasile e in Israele dei fogli di PET originari dell'India.

     (8) La domanda inoltre contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui prodotti interessati risultano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi. Le importazioni dei prodotti interessati originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele.

     (9) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei fogli di PET sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per i prodotti interessati.

     (10) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

 

E. PROCEDURA

 

     (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari di tali paesi.

 

     a) Questionari

 

     (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Brasile e in Israele, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in India, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore o che sono elencati nella domanda, nonché alle autorità dell' India, del Brasile e di Israele. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

     (13) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

     (14) Le autorità dell'India, del Brasile e di Israele saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno copia della domanda.

 

     b) Raccolta delle informazioni e audizioni

 

     (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

 

     c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

 

     (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esenti dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

     (17) La possibile elusione si verifica fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori dei paesi interessati che possono provare di non partecipare alle pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei loro prodotti esportati o dalle misure su tali importazioni.

     (18) I produttori che desiderino ottenere l'esenzione devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

F. REGISTRAZIONE

 

     (19) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dal Brasile e da Israele.

 

G. TERMINI

 

     (20) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

     — manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

     — chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

     (21) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

 

H. OMESSA COLLABORAZIONE

 

     (22) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

     (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET), di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (codici TARIC: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), spediti dal Brasile e da Israele, originari o no del Brasile o di Israele, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell'India.

 

          Art. 2.

     A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l'esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

     In deroga al primo comma, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

 

Produttore

Codice addizionale TARIC

Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile

A569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele

A570 [1]

 

          Art. 3.

     1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

     4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

     Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

     Commissione europea

     Direzione generale del Commercio

     Direzione B

     Ufficio: J-79, 5/16

     B-1049 Bruxelles

     Fax (32-2) 295 65 05

     Telex COMEU B 21877

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1830/2004.