§ 2.1.32 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 869.
Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:26/04/2004
Numero:869


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.1.32 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 869.

Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in seguito denominata «ICCAT») ha adottato diverse raccomandazioni e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in seguito denominata «IOTC») ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza, che sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/ 2001.

     (2) L'ICCAT, nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione e, nel 2002, nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, e l'IOCT nel 2001, nella sua sesta riunione ordinaria, e nel 2002, nel corso della sua settima riunione ordinaria, hanno raccomandato nuove misure per il controllo di alcuni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni sono obbligatorie per la Comunità e dovrebbero essere pertanto attuate.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1936/2001 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

     «g) “ingrasso”: allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;

     h) “messa in gabbia”: sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;

     i) “azienda di ingrasso”: azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;

     j) “nave da trasporto”: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.»

     2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 4 bis. Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso.

     1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:

     — i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,

     — la zona di cattura,

     — la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,

     — il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,

     — il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

     2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

     a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;

     b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;

     c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;

     d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

     3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).

     In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso, da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che catturano tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

     a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione;

     b) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, operatori o noleggiatori.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci che essi autorizzano a fornire e/o trasferire tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

     a) nome della nave, bandiera e numero di immatricolazione;

     b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

     c) tipo di nave (nave con vasche, rimorchio, ecc.), lunghezza e stazza in GT;

     d) indicativo internazionale di chiamata;

     e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, dell'operatore/ degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.

     Articolo 4 ter. Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1° luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato.

     3. La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:

     — il nome dell'azienda,

     — l'indirizzo dell'azienda,

     — il proprietario dell'azienda,

     — i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,

     — la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),

     — il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,

     — la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,

     — la taglia media del pesce commercializzato.

     4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1° agosto di ogni anno:

     — i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;

     — i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.

     Articolo 4 quater. Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso.

     1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

     2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

     — il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,

     — la localizzazione dell'azienda,

     — la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).

     3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

     4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT.

     5. Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.»

     3) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri trasmettono per via informatica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato esecutivo dell'ICCAT, i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici, le stime definitive relative all'intero anno o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie.»

     b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «2. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono, per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT).»

     4) All'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. Gli Stati membri trasmettono, a fini scientifici e per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i dati sulle catture e lo sforzo di pesca quali definiti dall'ICCAT, in particolare le stime sui rigetti in mare delle carcasse di smerigli, squali mako e verdesche.»

     5) È inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 6 bis. Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro.

     1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano ogni giorno, nel giornale di bordo, le informazioni relative al rigetto in mare dei marlin bianchi e dei marlin azzurri, vivi o morti, per settori non superiori a 5° di latitudine e 5° di longitudine, e indicano nelle dichiarazioni di sbarco il numero o il peso dei marlin bianchi o dei marlin azzurri sbarcati.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici e per via informatica, entro il 30 giugno di ogni anno, le stime definitive relative all'intero anno precedente o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie dei dati relativi alle catture, compresi i rigetti in mare, e gli sbarchi di marlin bianchi e marlin azzurri.»

     6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 8 bis. Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione.

     1. Anteriormente al 1° giugno 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale.

     2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

     a) numero interno della nave secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

     b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

     c) informazioni sull'eventuale radiazione da altri registri;

     d) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/ degli operatori;

     e) attrezzo utilizzato;

     f) periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo.

     3. Anteriormente al 1° luglio 2003 la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT, affinché le navi comunitarie interessate vengano iscritte nel registro ICCAT delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri autorizzate a pescare nella zona della convenzione ICCAT (in seguito denominato “registro ICCAT”).

     4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, affinché la trasmetta al segretariato esecutivo dell'ICCAT secondo la stessa procedura, almeno dieci giorni lavorativi prima della data alla quale le navi iniziano le attività di pesca nella zona della convenzione.

     5. Ai pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

     6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

     a) solamente le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera siano autorizzate ad esercitare, secondo le condizioni stabilite nel permesso, attività di pesca di cui all'articolo 1 nella zona della convenzione ICCAT;

     b) non venga rilasciato alcun permesso di pesca speciale alle navi che hanno esercitato un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione ICCAT (“pesca IUU”) di cui all'articolo 19 ter, tranne qualora i nuovi armatori forniscano prove adeguate che gli armatori e gli operatori precedenti non abbiano più alcun interesse giuridico né finanziario rispetto a tali navi, né esercitino alcun controllo su queste e che le loro navi non prendano parte né siano associate ad una pesca IUU;

     c) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non prendano parte né siano associati ad attività di pesca di tonnidi esercitate nella zona della convenzione ICCAT da pescherecci che non figurano nel registro ICCAT;

     d) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza di uno Stato membro.

     7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tonnidi e di specie affini catturati nella zona della convenzione ICCAT da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non figurano nel registro ICCAT.

     8. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale si possa presumere che navi con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri non iscritte nel registro ICCAT esercitino attività di pesca e/o di trasbordo di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

     Articolo 8 ter. Disposizioni relative al noleggio di pescherecci comunitari.

     1. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera noleggiate da parti contraenti della convenzione ICCAT per l'anno in corso nonché, in qualsiasi momento, le modifiche apportate a tale elenco.

     2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

     a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

     b) nome e indirizzo degli armatori della nave;

     c) specie di pesci oggetto del noleggio e contingente attribuito in base al contratto di noleggio;

     d) durata dell'accordo di noleggio;

     e) nome del noleggiatore;

     f) consenso dello Stato membro di bandiera all'accordo di noleggio;

     g) nome dello Stato in cui la nave è noleggiata.

     3. Alla data di conclusione dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera fornisce al segretariato esecutivo dell'ICCAT le seguenti informazioni, che trasmette anche alla Commissione:

     a) il suo consenso all'accordo di noleggio;

     b) le misure adottate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT da parte delle navi battenti la sua bandiera e oggetto del noleggio.

     4. Alla scadenza dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera informa il segretariato esecutivo dell'ICCAT e la Commissione della data di scadenza dell'accordo di noleggio.

     5. Lo Stato membro di bandiera della nave noleggiata adotta le misure necessarie affinché:

     a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo di noleggio, a pescare nell'ambito del contingente o delle possibilità di pesca attribuite allo Stato membro di bandiera;

     b) la nave noleggiata non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più accordi di noleggio;

     c) le catture effettuate dalla nave noleggiata siano registrate separatamente dalle catture effettuate dalle altre navi battenti bandiera di tale Stato membro;

     d) la nave noleggiata rispetti le misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

     Articolo 8 quater. Operazioni di trasbordo.

     Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri che pescano con i palangari e sono iscritte nell'elenco ICCAT di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 possono effettuare operazioni di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.»

     7) All'articolo 9, paragrafo 1, il termine «15 giugno» è sostituito dal termine «15 agosto».

     8) È inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 9 bis. Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari.

     Gli Stati membri i cui pescherecci con palangari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona della convenzione trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la “Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari”, conformemente al modello di cui all'allegato IV.»

     9) Sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 19 bis. Misure per lottare contro la pesca IUU.

     Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per garantire che i suoi importatori, trasportatori e altri operatori interessati si astengano dal partecipare al commercio e al trasbordo dei tonnidi e delle specie affini catturate da pescherecci che praticano una pesca IUU, in particolare tutti i tipi di pesca non conformi alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

     Articolo 19 ter. Informazioni sulle navi che si presume abbiano esercitato una pesca IUU.

     1. Ai fini del presente articolo si presume che un peschereccio battente bandiera di una parte non contraente eserciti attività di “pesca IUU” qualora le autorità competenti di uno Stato membro dimostrino, tra l'altro, che tale nave:

     a) cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e non figura nel registro ICCAT;

     b) cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e appartiene ad uno Stato di bandiera al quale non sono stati assegnati, in base alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, né contingenti, né limiti di cattura o di sforzo;

     c) non registra né dichiara le catture realizzate nella zona della convenzione ICCAT o presenta false dichiarazioni;

     d) cattura o sbarca pesci sotto taglia, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     e) pesca durante i periodi di fermo o nelle zone precluse alla pesca, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     f) utilizza attrezzi da pesca vietati, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     g) partecipa ad operazioni di trasbordo con navi iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 5;

     h) cattura senza autorizzazione tonnidi o specie affini nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri nella zona della convezione ICCAT e/o contravviene alla loro legislazione;

     i) è priva di cittadinanza e cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT;

     j) pratica attività di pesca contrarie a qualsiasi altra misura di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

     2. In base alle informazioni raccolte dalle competenti autorità nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi battenti bandiera di una parte non contraente che si presume abbiano esercitato la pesca IUU durante l'anno in corso e negli anni precedenti, allegando i documenti giustificativi a sostegno di tale presunzione.

     La Commissione trasmette, entro il 15 luglio, le informazioni pervenute dagli Stati membri al segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     3. Non appena lo riceve dal segretariato esecutivo dell'ICCAT, la Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di elenco di navi di parti non contraenti che si presume esercitino la pesca IUU, elenco redatto dal segretariato esecutivo dell'ICCAT. Una volta ricevuto tale progetto di elenco, gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi che figurano nel progetto di elenco per determinare le attività di tali navi e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera e/o di proprietario delle navi stesse.

     4. Entro il 30 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere utili ai fini della redazione dell'elenco di cui al paragrafo 5.

     5. La Commissione notifica annualmente agli Stati membri, non appena lo riceve dall'ICCAT, l'elenco delle navi che si presume esercitino la pesca IUU (in seguito denominato “elenco IUU”).

     Articolo 19 quater. Misure nei confronti delle navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU.

     1. Gli Stati membri adottano, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto comunitario, le misure necessarie affinché:

     a) le navi iscritte nell'elenco IUU e che entrano volontariamente in porto non siano autorizzate a sbarcare o a trasbordare in tale porto;

     b) la loro bandiera non venga concessa a navi che figurano nell'elenco IUU, tranne qualora la nave abbia cambiato effettivamente di proprietario e il nuovo proprietario possa comprovare che il proprietario o l'operatore precedente non abbia più alcun interesse giuridico, né finanziario né effettivo rispetto alla nave, né eserciti alcun controllo su questa oppure qualora lo Stato di bandiera stabilisca, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, che il fatto di concedere la propria bandiera alla nave non comporterà la pesca IUU;

     c) gli importatori, i trasportatori ed gli altri settori interessati siano incoraggiati ad astenersi dall'effettuare transazioni e trasbordi di tonnidi e specie affini provenienti dalle navi iscritte nell'elenco IUU;

     d) vengano raccolte e scambiate tutte le informazioni pertinenti con le altre parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti, con l'obiettivo di individuare, controllare o prevenire i falsi certificati d'importazione/esportazione di tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.

     2. Sono vietate le seguenti attività:

     a) per i pescherecci, le navi madri e le navi da trasporto battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, partecipare a trasbordi con navi che figurano nell'elenco IUU;

     b) noleggiare una nave che figura nell'elenco IUU;

     c) importare, sbarcare o trasbordare tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.»

     10) Il capitolo II è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO II

     MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLA ZONA 2

     Sezione 1

     Misure di controllo

     Articolo 20. Principi generali.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

     Articolo 20 bis. Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT.

     L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.

     Articolo 20 ter.Operazioni di trasbordo.

     L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.

     Articolo 20 quater. Marcatura degli attrezzi da pesca.

     1. Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.

     2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

     3. I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

     Articolo 20 quinquies. Comunicazione di statistiche a fini scientifici.

     1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:

     a) sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

     b) sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

     c) sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.

     2. Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

     Sezione 2

     Procedure d'ispezione in porto

     Articolo 20 sexies

     Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.

     Sezione 3

     Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

     Articolo 21. Osservazione.

     1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali le osservazioni di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

     2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.

     Articolo 21 bis. Misure di controllo della pesca.

     L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

     Articolo 21 ter. Navi IUU.

     L'articolo 19 ter si applica mutatis mutandis.

     Articolo 21 quater. Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU.

     L'articolo 19 quater si applica mutatis mutandis.»

     11) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

     12) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegati IV e V.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)