§ 2.1.12 - Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2842.
Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:22/12/1998
Numero:2842


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si applica all'audizione delle parti prevista dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.      1. Prima di sentire il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, [...]
Art. 3.      1. La Commissione comunica per iscritto alle parti gli addebiti che contesta loro. Gli addebiti sono notificati a ciascuna delle parti ovvero ad un loro rappresentante.
Art. 4.      1. Le parti che intendano manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati devono farlo per iscritto e nel termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione non è [...]
Art. 5.      La Commissione offre alle parti alle quali sono stati contestati addebiti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista nel corso di un'audizione, qualora ne abbiano fatto [...]
Art. 6.      Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ovvero di dar seguito [...]
Art. 7.      Qualora la Commissione contesti addebiti in relazione ad una questione in merito alla quale abbia ricevuto una domanda o una denunzia di cui all'articolo 6, fornisce al richiedente o al [...]
Art. 8.      Se del caso, la Commissione può offrire ai richiedenti o ai denunzianti la possibilità di esprimere oralmente le proprie posizioni qualora questi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.
Art. 9.      1. Qualora altre parti rispetto a quelle di cui ai capi I e III chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi sufficiente interesse, la Commissione le informa per iscritto della natura e [...]
Art. 10.      Procede all'audizione il consigliere-auditore.
Art. 11.      1. La Commissione invita coloro che devono essere sentiti ad assistere all'audizione alla data da essa fissata.
Art. 12.      1. Le persone convocate compaiono personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un [...]
Art. 13.      1. Non vengono comunicate o rese accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali delle parti, incluse quelle alle quali la Commissione ha contestato [...]
Art. 14.      Nel fissare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, ed all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per [...]
Art. 15.      1. I regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 sono abrogati.
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.


§ 2.1.12 - Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2842. [1]

Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1998, n. L 354).

Capo I

Campo di applicazione

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica all'audizione delle parti prevista dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Capo II

Audizione delle parti alle quali la

Commissione ha contestato addebiti

 

     Art. 2.

     1. Prima di sentire il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 o all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, la Commissione procede all'audizione delle parti alle quali ha contestato addebiti.

     2. La Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto addebiti sui quali le parti hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione comunica per iscritto alle parti gli addebiti che contesta loro. Gli addebiti sono notificati a ciascuna delle parti ovvero ad un loro rappresentante.

     2. La Commissione può eseguire la comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ove le circostanze del caso lo giustifichino, in particolare il numero delle imprese da informare e l'assenza di un loro rappresentante comune. Nella pubblicazione si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali ed altre informazioni riservate.

     3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte ad una parte soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma prevista dal paragrafo 1.

     4. Nel comunicare gli addebiti, la Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono manifestarle per iscritto il proprio punto di vista.

     5. La Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono segnalare i punti della comunicazione degli addebiti contenenti, a loro avviso, segreti commerciali ed altre informazioni riservate. Se non procedono alla segnalazione entro tale termine, la Commissione è autorizzata a ritenere che gli addebiti non contengano simili informazioni.

 

     Art. 4.

     1. Le parti che intendano manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati devono farlo per iscritto e nel termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

     2. Nelle osservazioni scritte, le parti possono esporre tutti gli argomenti utili per la loro difesa. Esse possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.

 

     Art. 5.

     La Commissione offre alle parti alle quali sono stati contestati addebiti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista nel corso di un'audizione, qualora ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte.

Capo III

Audizione dei richiedenti e dei denunzianti

 

     Art. 6.

     Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ovvero di dar seguito ad una denuncia presentata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3975/87, ne indica i motivi al richiedente o al denunziante e fissa un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

 

     Art. 7.

     Qualora la Commissione contesti addebiti in relazione ad una questione in merito alla quale abbia ricevuto una domanda o una denunzia di cui all'articolo 6, fornisce al richiedente o al denunziante copia della versione non riservata degli addebiti contestati e stabilisce un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

 

     Art. 8.

     Se del caso, la Commissione può offrire ai richiedenti o ai denunzianti la possibilità di esprimere oralmente le proprie posizioni qualora questi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

Capo IV

Audizione di altri terzi

 

     Art. 9.

     1. Qualora altre parti rispetto a quelle di cui ai capi I e III chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi sufficiente interesse, la Commissione le informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento e assegna loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

     2. Se del caso, la Commissione può invitare le parti di cui al paragrafo 1 che ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte, a presentare osservazioni orali nel corso dell'audizione delle parti alle quali sono stati contestati addebiti.

     3. La Commissione può dare la possibilità ad ogni altro terzo di manifestare oralmente il proprio punto di vista.

Capo V

Disposizioni generali

 

     Art. 10.

     Procede all'audizione il consigliere-auditore.

 

 

     Art. 11.

     1. La Commissione invita coloro che devono essere sentiti ad assistere all'audizione alla data da essa fissata.

     2. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare all'audizione.

 

     Art. 12.

     1. Le persone convocate compaiono personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.

     2. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dal loro consulente legale o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.

     3. L'audizione orale non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali e altre informazioni riservate.

     4. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate. Le persone sentite possono chiedere una copia di tali registrazioni da cui saranno cancellati i brani concernenti segreti commerciali e altre informazioni riservate.

 

     Art. 13.

     1. Non vengono comunicate o rese accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali delle parti, incluse quelle alle quali la Commissione ha contestato addebiti, i richiedenti e i denunzianti e le altre parti interessate, o altre informazioni riservate né, infine, i documenti interni delle autorità. La Commissione adotta le disposizioni del caso per quanto concerne l'accesso al fascicolo, tenuto conto della necessità di tutelare i segreti commerciali, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate.

     2. Chiunque comunichi il suo punto di vista secondo le disposizioni del presente regolamento indica chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione. Se non procede in tal senso entro il termine fissato, la Commissione è autorizzata a ritenere che la comunicazione in oggetto non contenga simili informazioni.

 

     Art. 14.

     Nel fissare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, ed all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine concesso non è inferiore a due settimane e può essere prorogato.

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 15.

     1. I regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 sono abrogati.

     2. Le sezioni II dei regolamenti (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 sono soppresse.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 Regolamento (CE) n. 773/2004.