Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 20/07/2005 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Obiettivi |
Art. 3. Cooperazione istituzionale |
Art. 4. Finanziamento |
Art. 5. Comitato degli ambasciatori |
Art. 6. Organismi |
Art. 7. Direzione |
Art. 8. Responsabilità del direttore |
Art. 9. Consiglio d'amministrazione |
Art. 10. I membri del consiglio d'amministrazione |
Art. 11. Compiti del consiglio d'amministrazione |
Art. 12. |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 20.7.118 - Decisione 20 luglio 2005, n. 8.
Decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-CE relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (2006/186/CE)
(G.U.U.E. 8 marzo 2006, n. L 66).
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), dell'allegato III,
visto l'accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'allegato III dell'accordo, dopo la firma dell'accordo il Comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto e il regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito «Centro»), in particolare dei suoi organismi di sorveglianza.
(2) A norma dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità allegato all'accordo, tali privilegi e immunità si applicano al personale del Centro.
(3) Occorrerebbe istituire un consiglio d'amministrazione, organismo di sorveglianza del Centro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), dell'allegato III dell'accordo,
DECIDE:
Art. 1. Oggetto
1. Il Centro, ai sensi dell'allegato III dell'accordo, è un organismo tecnico e paritetico ACP-CE. Esso ha personalità giuridica ed è dotato, in tutte le parti dell'accordo, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dello stesso tipo.
2. Il personale del Centro gode dei consueti privilegi, immunità e agevolazioni previsti nel protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegate all'accordo.
3. Il Centro non ha fini di lucro. Esso ha sede a Bruxelles, con uffici decentralizzati in ciascuna regione ACP, a discrezione del consiglio d'amministrazione.
Art. 2. Obiettivi
1. Il Centro agisce nel quadro delle disposizioni e dei principi dell'accordo. Esso persegue gli obiettivi definiti nell'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo.
2. Il Centro definisce nei particolari tali obiettivi in un documento strategico di riferimento.
Art. 3. Cooperazione istituzionale
1. I principi che regolano la cooperazione del Centro con altri organismi si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative di enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. Nell'intraprendere le sue attività il Centro segue un'impostazione selettiva.
2. Il Centro può essere chiamato dalle regioni o dai paesi interessati a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di programmi indicativi nazionali o regionali per quanto riguarda il settore privato.
3. Il Centro può essere chiamato ad eseguire, gestire o cogestire programmi specifici intrapresi dalla Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») a favore dei paesi ACP.
Art. 4. Finanziamento
1. Il Centro è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), secondo le modalità previste nel protocollo finanziario figurante nell'allegato I dell'accordo, e da entrate interne, quali definite nel regolamento finanziario del Centro.
2. Il bilancio del Centro può ricevere risorse supplementari da altre parti ai fini dell'esecuzione degli obiettivi del Centro previsti nell'accordo e della strategia definita dal Centro.
3. Il Centro può, nell'ambito dei suoi obiettivi, gestire per conto terzi risorse destinate alla realizzazione di attività previste nell'accordo e i cui beneficiari sono le parti di cui all'allegato III.
Art. 5. Comitato degli ambasciatori
1. L'articolo 2, paragrafo 6 dell'allegato III dell'accordo prevede quanto segue:
«Il Comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del Centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:
a) stabilisce gli statuti e il regolamento interno del Centro, nonché i relativi organismi di vigilanza;
b) stabilisce lo statuto relativo al personale e il regolamento finanziario;
c) verifica le attività degli organismi del Centro; e
d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del Centro.»
2. Il Comitato approva la strategia globale del Centro sulla base di una proposta del consiglio d'amministrazione.
Art. 6. Organismi
Gli organismi incaricati della supervisione del Centro sono il consiglio d'amministrazione e la Direzione.
Art. 7. Direzione
1. Il Centro è guidato da un direttore. Il direttore è assistito da un direttore aggiunto, che lavora sotto la sua autorità e ha funzioni operative.
Il direttore e il direttore aggiunto sono scelti in base alla loro competenza in materia di gestione e alle loro capacità professionali ai fini dell'esecuzione degli obiettivi e dei compiti attribuiti al Centro dall'accordo, e in particolare, dall'articolo 2 dell'allegato III.
2. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-CE (di seguito «il Comitato») sulla base di una procedura e di un profilo preventivamente approvati dal Comitato. La durata dei mandati del direttore e del direttore aggiunto coincide con il periodo quinquennale del protocollo finanziario del FES. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati per un periodo massimo di cinque anni non rinnovabile. Per gli incarichi di direttore e di direttore aggiunto vige il principio dell'alternanza tra cittadini ACP e UE.
3. I copresidenti del Comitato firmano la lettera di nomina del direttore e del direttore aggiunto.
4. Il direttore riferisce al consiglio d'amministrazione del Centro secondo la procedura di cui all'articolo 7.
5. Qualora risultasse necessario e previo espletamento della procedura prevista nel regime applicabile al personale, il consiglio d'amministrazione può sottoporre al Comitato una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore.
6. Qualora risultasse necessario e previo espletamento della procedura prevista nel regime applicabile al personale, il consiglio d'amministrazione può, su proposta del direttore, sottoporre al Comitato una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore aggiunto. La procedura di revoca del direttore aggiunto può anche essere avviata dal consiglio d'amministrazione senza proposta preliminare del direttore.
Art. 8. Responsabilità del direttore
1. Il direttore è responsabile della rappresentanza giuridica e istituzionale del Centro e dell'esecuzione del mandato e delle funzioni del Centro, quali definiti nell'accordo e nell'allegato III dell'accordo.
2. Il direttore è responsabile della presentazione al consiglio d'amministrazione per approvazione:
— dei programmi di attività annuali e pluriennali,
— dei bilanci annuali del Centro,
— delle relazioni annuali,
— della struttura organizzativa, della politica del personale e dell'organigramma.
3. Il direttore è responsabile della presentazione degli stati finanziari annuali al consiglio d'amministrazione perché li adotti e li trasmetta al Comitato per l'approvazione definitiva. Il Comitato è responsabile della concessione al direttore del discarico per l'esecuzione dei bilanci annuali.
4. Il direttore stabilisce le disposizioni interne relative al funzionamento operativo del Centro e ne informa il consiglio d'amministrazione.
Art. 9. Consiglio d'amministrazione
1. Il consiglio d'amministrazione, organismo di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 dell'allegato III dell'accordo, è composto da sei membri appartenenti al settore privato, tre cittadini degli ACP e tre cittadini dell'Unione europea.
I sei membri sono nominati dal Comitato, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con riesame intermedio della situazione.
2. Un rappresentante della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, del segretariato ACP e della Banca europea per gli investimenti e un rappresentante di un'organizzazione regionale ACP con provata esperienza nel settore dell'impresa privata possono assistere ai lavori del consiglio d'amministrazione in qualità di osservatori.
3. I membri del consiglio d'amministrazione eleggono il presidente e il vicepresidente per un periodo massimo di cinque anni, secondo il suo regolamento interno. Il posto di presidente spetta alla parte (ACP o CE) che non occupa il posto di direttore del Centro.
4. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati ai sensi del suo regolamento interno. Ciascun membro dispone di un voto.
5. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
6. I lavori di ciascuna riunione sono oggetto di un verbale e sono riservati.
7. I membri del consiglio d'amministrazione, anche dopo la fine del loro incarico, sono tenuti a non divulgare informazioni coperte da segreto professionale. Essi non possono chiedere né ricevere istruzioni da parte di terzi.
Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
Art. 10. I membri del consiglio d'amministrazione
1. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati tra persone che godono di una solida reputazione e hanno un'approfondita conoscenza degli obiettivi e delle questioni attinenti alla cooperazione allo sviluppo ACP-UE, nonché dei meccanismi e degli strumenti istituiti nell'ambito dell'accordo.
2. I membri devono avere una provata esperienza nel settore dell'impresa privata. Per quanto riguarda le loro attività, essi agiscono conformemente alle proprie responsabilità e agli obiettivi del Centro.
3. I membri devono avere un'approfondita conoscenza dell'inglese o del francese.
4. L'esercizio della funzione di membro del consiglio d'amministrazione è incompatibile con altre attività retribuite svolte per conto del Centro.
5. Le imprese nelle quali membri del consiglio d'amministrazione detengono quote non possono essere scelte per programmi e attività finanziate dal Centro.
Art. 11. Compiti del consiglio d'amministrazione
1. Il consiglio d'amministrazione esercita un rigido controllo delle attività del Centro. Esso tiene fino a quattro riunioni ordinarie all'anno. Può inoltre riunirsi ogniqualvolta l'esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su iniziativa del Comitato o del presidente o su richiesta del direttore del Centro.
2. Il consiglio d'amministrazione è incaricato:
a) di consigliare e assistere il direttore nella gestione del Centro e di verificare la corretta esecuzione delle regole e degli obiettivi fissati dal Comitato;
b) su proposta del direttore del Centro:
1) di adottare la strategia globale del Centro da sottoporre all'approvazione del Comitato;
2) di approvare i programmi di attività annuali e pluriennali;
3) di approvare la struttura organizzativa, la politica del personale e l'organigramma;
4) di approvare l'assunzione di nuovi agenti e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;
5) di adottare i bilanci annuali del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato;
6) di adottare gli stati finanziari annuali da sottoporre all'approvazione del Comitato;
7) di approvare le relazioni annuali e di trasmetterle al Comitato per consentirgli di verificare la conformità delle attività del Centro agli obiettivi ad esso assegnati dall'accordo e dalla strategia globale approvata;
c) di rendere conto, se del caso, al Comitato di qualsiasi questione importante sorta nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il consiglio d'amministrazione trasmette al Comitato gli stati finanziari annuali per approvazione finale. Il Comitato è responsabile della concessione al direttore del discarico per i bilanci annuali.
4. Il direttore del Centro partecipa ai lavori del consiglio d'amministrazione a titolo consultivo. Il Centro provvede alla segretaria del consiglio d'amministrazione.
5. Il consiglio d'amministrazione può invitare altri membri della direzione o del personale del Centro e/o esperti esterni a dare un parere su questioni specifiche.
6. Il consiglio d'amministrazione è responsabile verso il Comitato.
7. Il consiglio d'amministrazione sceglie, previa gara d'appalto fra almeno tre imprese, una società di revisione di fama internazionale per un periodo di tre esercizi finanziari. Questa società verifica che gli stati finanziari siano stati compilati regolarmente secondo le norme contabili internazionali e forniscano un quadro esatto e reale della situazione finanziaria del Centro. Essa inoltre si pronuncia sulla sana gestione finanziaria del Centro.
Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.
Art. 13. Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.