§ 20.7.117 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 389.
Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:27/02/2006
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Obiettivo generale e beneficiari
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Gestione dell'assistenza
Art. 4.  Tipi di assistenza
Art. 5.  Attuazione dell'assistenza
Art. 6.     
Art. 7.  Tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche
Art. 8.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 9.  Partecipazione agli appalti e ai contratti
Art. 10.  Relazioni
Art. 11.  Eventualità di una soluzione
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 20.7.117 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 389.

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

(G.U.U.E. 7 marzo 2006, n. L 65).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il Consiglio europeo ha ribadito a più riprese la sua netta preferenza per l'adesione di una Cipro riunificata. Finora, una soluzione globale non è ancora stata raggiunta.

      (2) Il Consiglio del 26 aprile 2004, tenuto conto del fatto che la comunità turco-cipriota ha chiaramente espresso il desiderio di un futuro nell'Unione europea, raccomandava che le risorse stanziate per la parte settentrionale di Cipro in caso di raggiungimento di una soluzione fossero utilizzate per porre fine all'isolamento di tale comunità e facilitare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e ponendo nel contempo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l’UE.

      (3) In seguito all'adesione di Cipro, l'applicazione dell’acquis è sospesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003 nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (di seguito «le zone»).

      (4) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nessun elemento di tale protocollo preclude misure volte a promuovere lo sviluppo economico delle zone.

      (5) Le misure che saranno finanziate ai sensi del presente regolamento hanno carattere eccezionale e transitorio e sono intese, in particolare, a preparare e facilitare, ove opportuno, la piena attuazione dell'acquis comunitario nelle zone in seguito alla soluzione della questione di Cipro.

      (6) Al fine di ripartire il sostegno finanziario nella maniera più efficiente e rapida possibile, è auspicabile disporre che l'assistenza possa essere fornita direttamente ai beneficiari.

      (7) Al fine di fornire l'aiuto conformemente ai principi di buona gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe poter delegare all'agenzia europea per la ricostruzione l'attuazione dell'aiuto previsto nel quadro del presente regolamento. Pertanto, occorre modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio.

      (8) Lo sviluppo e la ristrutturazione delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, dell'ambiente, delle telecomunicazioni e delle risorse idriche dovrebbero fondarsi, ove opportuno, su una pianificazione che comprenda l'intera isola.

      (9) Nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento i diritti delle persone fisiche e giuridiche, inclusi i diritti di possesso e proprietà, dovrebbero essere rispettati.

      (10) Le disposizioni del presente regolamento non comportano il riconoscimento implicito, nelle zone, di autorità pubbliche diverse dal governo della Repubblica di Cipro.

      (11) In conformità dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate applicando la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

      (12) Come indicato precedentemente, l'attuazione del presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità. Tuttavia, per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo generale e beneficiari

     1. La Comunità fornisce assistenza al fine di favorire la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ponendo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola, sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l’UE, nonché sui preparativi in vista dell'attuazione dell'acquis comunitario.

     2. L’assistenza è destinata, tra l'altro, agli enti locali, alle cooperative e ai rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni delle parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli organismi che operano nell'interesse generale nelle zone, le comunità locali o tradizionali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non governative e le persone fisiche e giuridiche.

     3. Tale assistenza non comporta il riconoscimento implicito, nelle zone, di autorità pubbliche diverse dal governo della Repubblica di Cipro.

 

          Art. 2. Obiettivi

     L'assistenza è utilizzata per promuovere, tra l'altro:

     — lo sviluppo economico e sociale compresa la ristrutturazione, con un particolare accento sullo sviluppo rurale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo regionale,

     — lo sviluppo e la ristrutturazione delle infrastrutture, in particolare nei seguenti settori: energia, trasporti, ambiente, telecomunicazioni e risorse idriche,

     — le misure di riconciliazione, di rafforzamento del clima di fiducia e di sostegno alla società civile,

     — il ravvicinamento della comunità turco-cipriota all’Unione attraverso misure quali la divulgazione di informazioni sull’ordinamento politico e giuridico dell’Unione europea, la promozione dei contatti interpersonali e il conferimento di borse di studio comunitarie,

     — la preparazione dei testi giuridici in linea con l'acquis comunitario, affinché questi siano immediatamente applicabili al momento dell'entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro,

     — la preparazione per l'attuazione dell'acquis comunitario in vista della revoca della sua sospensione, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione.

 

          Art. 3. Gestione dell'assistenza

     1. La Commissione è responsabile della gestione dell'assistenza.

     2. La Commissione viene assistita dal comitato previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     3. Il comitato formula il suo parere sui progetti di decisione di finanziamento, qualora il relativo importo sia superiore a 5 milioni di EUR. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15 % della dotazione finanziaria della decisione di finanziamento in questione.

     4. Qualora, in conformità con il paragrafo 3, il comitato non sia consultato in merito alle decisioni di finanziamento, la Commissione la informa al più tardi entro una settimana dall'adozione della decisione.

     5. Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

 

          Art. 4. Tipi di assistenza

     1. L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria.

     2. L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

     3. L'assistenza può anche essere utilizzata per coprire in particolare le spese per il sostegno ad attività quali ad esempio gli studi preliminari e comparati, la formazione, le attività riguardanti la preparazione, la valutazione, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'assistenza, le attività per l'informazione e la visibilità nonché le spese riguardanti il sostegno al personale, l'affitto dei locali e la fornitura delle attrezzature.

 

          Art. 5. Attuazione dell'assistenza

     1. Le azioni previste ai sensi del presente regolamento sono attuate in conformità delle norme previste dal titolo IV della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. I singoli impegni giuridici riguardanti l'assistenza di cui al presente regolamento sono conclusi entro tre anni dalla data dell’impegno di bilancio.

     2. Fatta salva ogni decisione adottata conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni di esecuzione, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. I criteri di selezione degli organismi elencati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

     — fama riconosciuta a livello internazionale,

     — conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale, e

     — vigilanza ad opera di un'autorità pubblica di uno Stato membro o di un’organizzazione/istituzione internazionale.

     3. Le azioni previste ai sensi del presente regolamento possono essere attuate mediante gestione concorrente, in base alle norme di cui ai titoli I e II della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

          Art. 6.

     Nel regolamento (CE) n. 2667/2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. La Commissione può affidare all'agenzia l'attuazione degli aiuti intesi a sostenere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione.»

 

          Art. 7. Tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche

     1. La Commissione garantisce, nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, il rispetto dei diritti delle persone fisiche o giuridiche, inclusi i diritti di possesso e proprietà. In tale contesto la Commissione agisce conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

     2. Al fine di consentire agli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi informazione relativa ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà, la Commissione sottopone ogni progetto di decisione di finanziamento che potrebbe incidere sui diritti di proprietà al comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, due mesi prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

 

          Art. 8. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

     1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra irregolarità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

     2. Per le azioni comunitarie finanziate ai sensi del presente regolamento il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che a causa di una spesa indebita abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.

     3. Ogni accordo con i beneficiari prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco in conformità delle disposizioni procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

     4. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 3.

 

          Art. 9. Partecipazione agli appalti e ai contratti

     1. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a:

     — tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell’Unione europea,

     — tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo o che sono legalmente costituite nel territorio di tale Stato membro,

     — tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o che sono legalmente costituite nel territorio di tali paesi.

     2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1 o che sono legalmente costituite nel territorio di tale paese, qualora sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

     3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

     4. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono essere originari del territorio doganale della Comunità, delle zone o di un paese ammissibile secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

     5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può, caso per caso, autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o l'impiego di forniture e materiali di origine diversa.

 

          Art. 10. Relazioni

     Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del presente strumento. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.

 

          Art. 11. Eventualità di una soluzione

     Qualora venisse trovata una soluzione globale al problema di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide all'unanimità i necessari adeguamenti al presente regolamento.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.