Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 21/12/2005 |
Numero: | 958 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.494 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 958.
Decisione n. 2005/958/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. È opportuno approvare detto accordo,
DECIDE:
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).
(1) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [1]
TRADUZIONE
A. Lettera della Comunità europea
Negoziati tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.
Bruxelles, addì 21 dicembre 2005
Egregio signore,
Mi pregio far riferimento ai recenti negoziati tra le Comunità europee (CE) e il governo del Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, che sono stati avviati dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Ho inoltre l’onore di comunicarle che, a parere della Comunità europea, i negoziati in causa sono sfociati nei seguenti risultati:
85254099: aliquota ridotta pari al 12,5 %,
37023219: aliquota ridotta pari all’1,3 %,
85254019: aliquota ridotta pari all’1,2 %.
Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Il periodo di quattro anni di cui sopra decorre dalla data di attuazione delle misure esposte nella presente lettera.
La CE integrerà nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.
Quando la CE e il governo del Giappone avranno confermato la loro intesa sui risultati dei negoziati summenzionati, dopo averli esaminati secondo le rispettive procedure, la CE applicherà i risultati in causa quanto prima possibile, nel rispetto delle proprie procedure interne, e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2006.
La prego di confermare che il governo del Giappone condivide il parere sopra espresso.
Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.
B. Lettera del Giappone
Bruxelles, addì 21 dicembre 2005
Egregio signore,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Negoziati tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.
Egregio signore,
Mi pregio far riferimento ai recenti negoziati tra le Comunità europee (CE) e il governo del Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, che sono stati avviati dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Ho inoltre l’onore di comunicarle che, a parere della Comunità europea, i negoziati in causa sono sfociati nei seguenti risultati:
85254099: aliquota ridotta pari al 12,5 %,
37023219: aliquota ridotta pari all’1,3 %,
85254019: aliquota ridotta pari all’1,2 %.
Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Il periodo di quattro anni di cui sopra decorre dalla data di attuazione delle misure esposte nella presente lettera.
La CE integrerà nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.
Quando la CE e il governo del Giappone avranno confermato la loro intesa sui risultati dei negoziati summenzionati, dopo averli esaminati secondo le rispettive procedure, la CE applicherà i risultati in causa quanto prima possibile, nel rispetto delle proprie procedure interne, e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2006.»
Mi pregio di informarLa che il governo del mio paese concorda con l'opinione della Comunità europea e che non sono necessarie ulteriori procedure interne da parte del governo giapponese. Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
[1] L’accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2005.