Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 13/12/2005 |
Numero: | 929 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.485 - Decisione 13 dicembre 2005, n. 929.
Decisione n. 2005/929/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994
(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. È opportuno approvare tale accordo in forma di scambio di lettere,
DECIDE:
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).
(1) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [1]
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994
A. Lettera della Comunità europea
Bruxelles, addì 13 dicembre 2005
Egregio signor …,
A seguito dell’avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e la Repubblica di Corea convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
La CE conviene di integrare nell’elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.
La CE conviene di introdurre le seguenti aliquote ridotte:
8525 40 99: aliquota ridotta pari al 12,5 %,
3903 19 00: aliquota ridotta pari al 4 %,
8521 10 30: aliquota ridotta pari al 13,0 %,
8527 31 91: aliquota ridotta pari all’11,4 %.
Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Tuttavia, l’aliquota ridotta per la voce 8525 40 99 deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. I periodi sopra indicati decorrono dalla data di applicazione.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Corea una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure.
La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune entrino siano messe in atto entro e non oltre il 1o gennaio 2006.
Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
B. Lettera della Repubblica di Corea
Bruxelles, addì 13 dicembre 2005
Egregio signor …,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:
«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e la Repubblica di Corea convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
La CE conviene di integrare nell’elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.
La CE conviene di introdurre le seguenti aliquote ridotte:
8525 40 99: aliquota ridotta pari al 12,5 %,
3903 19 00: aliquota ridotta pari al 4 %,
8521 10 30: aliquota ridotta pari al 13,0 %,
8527 31 91: aliquota ridotta pari all’11,4 %.
Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Tuttavia, l’aliquota ridotta per la voce 8525 40 99 deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. I periodi sopra indicati decorrono dalla data di applicazione.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Corea una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure.
La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune entrino siano messe in atto entro e non oltre il 1o gennaio 2006.»
Posso comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
[1] L’accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2005.