§ 20.6.472 - Regolamento 12 settembre 2005, n. 1478.
Regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/09/2005
Numero:1478


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.472 - Regolamento 12 settembre 2005, n. 1478.

Regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 13 settembre 2005, n. L 236).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, in particolare gli articoli 8 e 19,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 10 giugno 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno sottoscritto un memorandum d’intesa sull’esportazione di alcuni prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi nell’Unione europea. La Commissione ha poi adottato il regolamento (CE) n. 1084/2005 per tener conto del memorandum d’intesa.

      (2) Occorre specificare la destinazione delle merci spedite nella Comunità di cui alla nota 3 della tabella che figura alla lettera b) dell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché il tasso di conversione specifico applicabile agli indumenti per bambini della categoria tessile 4.

      (3) Occorre definire le modalità del regime di perfezionamento passivo (TPP) delle merci spedite a tale scopo dalla Comunità in Cina.

      (4) Le modalità del TPP devono figurare nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

      (5) I limiti quantitativi fissati nel memorandum d’intesa sono stati raggiunti per diverse categorie di prodotti. Di conseguenza, una quantità considerevole di merci è bloccata nei porti comunitari creando difficoltà inaspettate per il normale andamento del commercio.

      (6) Il 5 settembre 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno concluso un ciclo di consultazioni sulle misure da adottare per ovviare ai problemi causati dalle esportazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi che superano i quantitativi fissati nel memorandum d’intesa. Le parti hanno deciso di aumentare i quantitativi per le categorie in questione e di introdurre determinate flessibilità.

      (7) A seguito dell’intesa raggiunta tra la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese, è necessario adeguare i limiti quantitativi applicabili nel 2005 e nel 2006 alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina e introdurre determinate flessibilità. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

      (8) Considerata la situazione attuale, inoltre, è necessario prevedere quantitativi supplementari per consentire lo svincolo di tutti i prodotti tessili e dell’abbigliamento attualmente bloccati.

      (9) Data l’urgenza, il regolamento deve entrare in vigore al più presto.

      (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

     1) l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

     2) la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato II del presente regolamento;

     3) la tabella dell’allegato VIII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

 

     a) L’allegato V è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO V

     LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

 

     a) applicabili nel 2005

 

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2005

Bielorussia

GRUPPO IA

 

 

 

1

tonnellate

1 585

 

2

tonnellate

5 100

 

3

tonnellate

233

 

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

1 600

 

5

1 000 pezzi

1 058

 

6

1 000 pezzi

1 400

 

7

1 000 pezzi

1 200

 

8

1 000 pezzi

1 110

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

tonnellate

363

 

20

tonnellate

318

 

22

tonnellate

498

 

23

tonnellate

255

 

39

tonnellate

230

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

5 958

 

13

1 000 pezzi

2 651

 

15

1 000 pezzi

1 500

 

16

1 000 pezzi

186

 

21

1 000 pezzi

889

 

24

1 000 pezzi

803

 

26/27

1 000 pezzi

1 069

 

29

1 000 pezzi

450

 

73

1 000 pezzi

315

 

83

tonnellate

178

 

GRUPPO IIIA

 

 

 

33

tonnellate

387

 

36

tonnellate

1 242

 

37

tonnellate

463

 

50

tonnellate

196

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

67

tonnellate

339

 

74

1 000 pezzi

361

 

90

tonnellate

199

 

GRUPPO IV

 

 

 

115

tonnellate

87

 

117

tonnellate

1 800

 

118

tonnellate

448

Serbia (1)

GRUPPO IA

 

 

 

1

tonnellate

 

 

2

tonnellate

 

 

tonnellate

 

 

3

tonnellate

 

 

GRUPPO IB

 

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

tonnellate

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

16

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

67

tonnellate

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

tonnellate

 

 

20

tonnellate

 

 

39

tonnellate

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

 

 

13

1 000 pezzi

 

 

14

1 000 pezzi

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

18

tonnellate

 

 

21

1 000 pezzi

 

 

26

1 000 pezzi

 

 

28

1 000 pezzi

 

 

29

1 000 pezzi

 

 

31

1 000 pezzi

 

 

68

tonnellate

 

 

73

1 000 pezzi

 

 

76

tonnellate

 

 

78

tonnellate

 

 

83

tonnellate

 

 

GRUPPO IIIA

 

 

 

35

tonnellate

 

 

41

tonnellate

 

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

10

1 000 paia

 

 

97

tonnellate

 

 

GRUPPO IV

 

 

 

118

tonnellate

 

 

GRUPPO V

 

 

 

161

tonnellate

 

 

(1) Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2) Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

 

     b) applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

 

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Livelli concordati

Paese terzo

Categoria

Unità

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IA

 

 

 

 

 

2 (compreso 2a)

tonnellate

20 212

61 948

69 692

 

GRUPPO IB

 

 

 

 

 

4 (2)

1 000 pezzi

161 255

540 204

594 225

 

5

1 000 pezzi

118 783

189 719

219 674

 

6

1 000 pezzi

124 194

338 923

382 880

 

7

1 000 pezzi

26 398

80 493

88 543

 

GRUPPO IIA

 

 

 

 

 

20

tonnellate

6 451

15 795

17 770

 

39

tonnellate

5 521

12 349

13 892

 

GRUPPO IIB

 

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

8 096

27 001

29 701

 

31

1 000 pezzi

108 896

219 882

248 261

 

GRUPPO IV

 

 

 

 

 

115

tonnellate

2 096

4 740

5 214

 

(1) Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell’11 giugno 2005 ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d’importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate con il pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall’11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005. Il rilascio di autorizzazioni d’importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d’esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d’esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento (CE) n. 1478/2005 aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d’esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

(2) Cfr. appendice A.»

 

     b) L’appendice A dell’allegato V è sostituita dalla seguente:

     «Appendice A dell’allegato V

 

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.»

 

 

ALLEGATO II

 

     La tabella dell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

     «TABELLA

     LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

 

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari 2005

Bielorussia

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

4 733

 

5

1 000 pezzi

6 599

 

6

1 000 pezzi

8 800

 

7

1 000 pezzi

6 605

 

8

1 000 pezzi

2 249

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

4 446

 

13

1 000 pezzi

697

 

15

1 000 pezzi

3 858

 

16

1 000 pezzi

786

 

21

1 000 pezzi

2 567

 

24

1 000 pezzi

661

 

26/27

1 000 pezzi

3 215

 

29

1 000 pezzi

1 304

 

73

1 000 pezzi

4 998

 

83

tonnellate

664

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

74

1 000 pezzi

872

Serbia (1)

GRUPPO IB

 

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

16

1 000 pezzi

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

 

 

13

1 000 pezzi

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

18

tonnellate

 

 

21

1 000 pezzi

 

 

26

1 000 pezzi

 

 

31

1 000 pezzi

 

 

68

tonnellate

 

 

76

tonnellate

 

 

78

tonnellate

 

 

 

(1) Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2) Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

 

Paese terzo

Categoria

Unità

Livelli specifici concordati

 

 

 

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IB

 

 

 

 

 

4

1 000 pezzi

208

408

449

 

5

1 000 pezzi

453

886

975

 

6

1 000 pezzi

1 642

3 216

3 538

 

7

1 000 pezzi

439

860

946

 

GRUPPO IIB

 

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

791

1 550

1 705

 

31

1 000 pezzi

6 301

12 341

13 575

 

(1) I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»

 

 

ALLEGATO III

 

     La tabella dell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

 

«1. PAESE

2. Uso anticipato

3. Riporto

4. Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3

5. Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6. Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7. Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8. Aumento massimo per ciascuna categoria

9. Condizioni supplementari

Bielorussia

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

Cina

5 %

7 %

 

 

 

 

 

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %.

Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %.

2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115.

Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.»