Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 30/12/2003 |
Numero: | 2338 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.337 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2338.
Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Tenendo conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con i due paesi suddetti non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno prorogare tale deroga per un periodo limitato, in funzione dei progressi realizzati nelle trattative.
(3) Occorre inoltre aggiornare il regolamento (CE) n. 883/ 2001 in seguito all'applicazione, a decorrere dal 1o agosto 2003, del
(4) Occorre modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 26 sono applicabili sino al 31 dicembre 2005.»
2) All'allegato VIII.B, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario VI 1 e nella casella 5 dell'estratto VI 2 è realizzata in conformità con l'articolo 10 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.