§ 20.6.225 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1515.
Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:23/07/2001
Numero:1515


Sommario
Art. 1.      1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del [...]
Art. 2.      1. Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche [...]
Art. 3.      Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.225 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1515.

Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni.

(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con regolamento (CE) n. 384/96 , il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

     (2) Con regolamento (CE) n. 2026/97 , il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea.

     (3) Nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), è stata raggiunta un'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("Dispute Settlement Understanding - DSU"). Ai sensi della DSU, è stato istituito l'organo di conciliazione ("Dispute Settlement Body - DSB").

     (4) Al fine di consentire alla Comunità, ove lo ritenga opportuno, di conformare una misura adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97 alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB, è necessario introdurre disposizioni specifiche.

     (5) Al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB, le istituzioni comunitarie possono ritenere opportuno abrogare o modificare le misure adottate in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97 , o adottare qualsiasi altra misura speciale al riguardo, anche nei confronti di quelle misure che non abbiano formato oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro della DSU. Inoltre, le istituzioni comunitarie dovrebbero, se del caso, poter sospendere o riesaminare tali misure.

     (6) Il ricorso alla DSU non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio o del presente regolamento ("misura contestata"), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio o dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ("comitato consultivo"), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

     a) abrogare o modificare la misura contestata o;

     b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.

     2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura contestata.

     3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

     4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

 

     Art. 2.

     1. Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.

     2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura non contestata.

     3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

     4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

 

     Art. 3.

     Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle relazioni adottate dopo il 1° gennaio 2001 dall'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB").