§ 20.6.176 - Regolamento 12 luglio 2002, n. 1309.
Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/07/2002
Numero:1309


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.176 - Regolamento 12 luglio 2002, n. 1309.

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

(G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Per garantire una gestione amministrativa più efficace, il documento di vigilanza di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbe essere aggiornato per adeguarlo al documento comune di vigilanza comunitaria contenuto nei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, modificati dal regolamento (CE) n. 139/96. Per motivi di chiarezza, le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbero essere opportunamente riformulate.

     (2) Occorre introdurre la possibilità di richiedere e rilasciare il documento di vigilanza per via elettronica. A tal fine, è necessario modificare l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 517/94 per consentire la trasmissione per via elettronica della domanda.

     (3) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 relative alle procedure adottate dal comitato dovrebbero essere adeguate per tenere conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (4) La procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 517/94 relativa all'adozione di misure di salvaguardia urgenti a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento è una variante della vecchia procedura "IIIB ", che non è più applicata. Per quanto riguarda le misure di salvaguardia urgenti, è opportuno applicare la procedura prevista all'articolo 6, lettera c), prima alternativa, della decisione 1999/468/CE.

     (5) La procedura per l'adozione di misure di salvaguardia standard di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 517/94 corrisponde a quella indicata all'articolo 6, lettera c), seconda alternativa, della decisione 1999/468/CE, prevista in caso di applicazione di questo tipo di misure.

     (6) La procedura per l'applicazione delle misure di vigilanza ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbe pertanto essere identica a quella applicata per le normali misure di salvaguardia, cioè quella prevista all'articolo 6, lettera c), seconda alternativa, della decisione 1999/468/CE, dal momento che i due tipi di misure sono strettamente connessi.

     (7) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 relative alla procedura del comitato.

     (8) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, la Repubblica federale di Iugoslavia include il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Nel Kosovo, l'amministrazione civile internazionale (UNMIK) ha istituito un'amministrazione doganale distinta. Gli allegati del regolamento dovrebbero essere modificati per tenere conto della situazione.

     (9) Il regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbe essere pertanto opportunamente modificato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

     1) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)

     2) l'articolo 21 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     c) è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis)

     3) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     4) agli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 6, paragrafi 2 e 3, 7, paragrafo 1, 8, paragrafo 2, 17, paragrafi 3 e 6, 20, 21, paragrafi 2 e 3, 22, 23 e 28, le parole "conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle parole (Omissis);

     5) gli allegati sono modificati come segue:

     a) Negli allegati IIIB e VI la dicitura "REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA" è sostituita da (Omissis);

     b) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)