§ 20.6.115 - Decisione 17 gennaio 2002, n. 78.
Decisione n. 78/2002/CECA della Commissione recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:17/01/2002
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati [...]
Art. 3.      I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. La Commissione può [...]
Art. 4.      Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale [...]
Art. 5.      Dopo la scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, si applicano le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea
Art. 6.      Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione
Art. 7.      La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.6.115 - Decisione 17 gennaio 2002, n. 78.

Decisione n. 78/2002/CECA della Commissione recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (169a deroga).

(G.U.C.E. 18 gennaio 2002, n. L 16).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

     vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 88/27/CECA, in particolare l'articolo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità. Da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo. Inoltre i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori. Quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori.

     (2) Le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti.

     (3) Il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi.

     (4) Si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64.

     (5) E’ necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione.

     (6) I governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato.

      (7) Il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale, stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

 

Numero d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione dei prodotti

Contingente (in t)

Dazio doganale

Fine del periodo contingentale

09.2921

a)

 

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

200

0

31 dicembre 2002

 

ex 7209 16 90

10

 

 

 

 

ex 7209 17 90

10

 

 

 

09.2922

b)

 

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5% o più di nichel di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5% o più di nichel e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5% o più di nichel Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo di spessore superior e a 1 mm ed inferiore a 3 mm., contenenti, in peso, il 2,5% o più di nichel di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5% o più di nichel

700

0

31 dicembre 2002

 

ex 7219 32 10 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 7219 33 10

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 7219 34 10

11 di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2927

c)

 

1.080

0

31 dicembre 2002

 

ex 7219 33 10

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

ex 7219 34 10

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

     2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

     a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

     Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64% a 0,70% di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1.200 N/mm2 (± 10%). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.708).

     b) Prodotti dei codici NC ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

     Acciaio inossidabile "NICRO" per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

     Tipo i): resistenza alla trazione 1.050 N/mm2 (± 10%). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06%; contenuto di cromo 13%; contenuto di nichel 4%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.708).

     Tipo ii): resistenza alla trazione 1.200 N/mm2 (± 15%). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15%; contenuto di cromo 17%; contenuto di nichel 7%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.708).

     c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 e 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

     Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

     Tipo i): resistenza alla trazione 1.200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1%; contenuto di silicio 0,6%; contenuto di manganese 1,4%; contenuto di cromo 17,5%; contenuto di nichel 7,5%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.712).

     Tipo ii): resistenza alla trazione 1.200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06%; contenuto di silicio 0,6%; contenuto di manganese 1,4%; contenuto di cromo 18,5%; contenuto di nichel 8,5%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

     Tipo iii): resistenza alla trazione 1.000 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05%; contenuto di silicio 0,6%; contenuto di manganese 1,7%; contenuto di cromo 17,5%; contenuto di nichel 12,5%; contenuto di molibdeno 2,7%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

     Tipo iv): resistenza alla trazione 1.080 N/mm2. Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,05%; contenuto massimo di silicio 1%; contenuto di cromo 13%; contenuto di nichel 4%; contenuto di titanio 0,3%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.710).

     Tipo v): resistenza alla trazione 1.150 N/mm2. Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,08%; contenuto di silicio 1,5%; contenuto di cromo 14%; contenuto di nichel 7%; contenuto di rame 0,7%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1.701).

     Tipo vi): resistenza alla trazione 1.200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03%; contenuto di silicio 0,6%; contenuto di cromo 15,25%; contenuto di nichel 4,9%; contenuto di rame 3,25%.

     Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

     NB: la composizione dei prodotti a), b) e c) a i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

 

Numero d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione dei prodotti

Contingente (in t)

Dazio doganale (in %)

Fine del periodo contingentale

09.2923

a) ex 7227 90 95

15

Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso, da 0,5% a 0,8% di carbonio da 0,1% a 1,7% di silicio da 0,5% a 0,8% di manganese 0,03% o meno di zolfo 0,03% o meno di fosforo da 0,4% a 0,8% di cromo da 0,1% a 0,3% di vanadio

5.000

0

31 dicembre 2002

 

     Art. 3.

     I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

 

     Art. 4.

     Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

 

     Art. 5.

     Dopo la scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, si applicano le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

 

     Art. 7.

     La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

     La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.