§ 41.2.61 - O.P.C.M. 27 dicembre 2001, n. 3170.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:27/12/2001
Numero:3170


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte all'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, a causa del moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo, il sindaco di [...]
Art. 2.      1. Il commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      1. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione degli interventi strutturali per il definitivo superamento dell'emergenza del traffico lagunare, il commissario delegato predispone, [...]
Art. 5.      1. Per il compimento del complesso delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, limitatamente alla vigenza dello stato di emergenza, è autorizzato ad avvalersi di [...]
Art. 6.      1. Al fine di consentire la piena attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato a richiedere ed ottenere dalle pubbliche [...]
Art. 7.      1. Il commissario delegato presenta trimestralmente una relazione illustrativa al Dipartimento della protezione civile, inerente alle iniziative intraprese ed al relativo stato di attuazione.
Art. 8.      1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'espletamento dei propri compiti, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:
Art. 9.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede, anche con riferimento al funzionamento del comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, a valere sui fondi [...]
Art. 10.      1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.


§ 41.2.61 - O.P.C.M. 27 dicembre 2001, n. 3170.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia.

(G.U. 2 gennaio 2002, n. 1)

 

     Art. 1.

     1. Per far fronte all'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, a causa del moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo, il sindaco di Venezia è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     2. A tal fine, in deroga alla normativa vigente e limitatamente allo svolgimento di tutte le iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, al commissario delegato sono attribuite tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione nell'ambito di cui al precedente comma 1, esercitate in via ordinaria dalla capitaneria di porto, dall'ispettorato di porto, dal magistrato delle acque, dai comuni interessati, dalla provincia di Venezia e dalla regione Veneto.

     3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia - commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonché di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attività culturali di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 marzo 1963, n. 366. [1]

     4. Il comitato può essere integrato da altri funzionari ed esperti, in numero non superiore a sei unità, nominati dal commissario delegato.

     5. Restano ferme le competenze attribuite in via ordinaria alla capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori, che provvede, d'intesa con il commissario delegato, a disciplinare l'uso dei canali marittimi prospicienti il centro storico di Venezia, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza.

 

          Art. 2.

     1. Il commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E' altresì autorizzato a revocare ed a riassegnare le concessioni acquee e le autorizzazioni relative agli approdi dei mezzi privati, a ridimensionare e/o a riposizionare gli approdi del servizio pubblico di trasporto, a stabilire fasce orarie e zone a traffico limitato per la circolazione, nuovi limiti di velocità anche in relazione alla tipologia dei mezzi acquei e/o alla natura del servizio prestato, nonché ad interdire l'accesso a natanti che per dimensioni e/o potenza non siano compatibili con i singoli rivi o canali.

     2. Nell'ipotesi di pagamento di importi da parte di titolari delle concessioni ed autorizzazioni di cui al precedente comma, il commissario delegato, ove eserciti i poteri di cui allo stesso comma precedente, provvede alla relativa restituzione nella misura conseguente al periodo di tempo residuo.

     3. Per assicurare il rispetto delle sopracitate misure, il commissario delegato istituisce sistemi di controllo della velocità e degli ambiti di circolazione, prevedendo l'adozione di appositi mezzi elettronici di rilevamento delle infrazioni da acquisirsi, da parte dell'amministrazione comunale, con la massima urgenza anche a mezzo di trattativa privata.

     4. Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia, laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via d'urgenza. [2]

 

          Art. 3. [3]

     1. Fatte salve le responsabilità penali ed amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonché di obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a motore, o di loro occultamento, è immediatamente disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta e successive violazioni.

 

          Art. 4.

     1. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione degli interventi strutturali per il definitivo superamento dell'emergenza del traffico lagunare, il commissario delegato predispone, sentito il comitato consultivo, piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare, determinando il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo circolanti in ciascuna area, sulla base di criteri definiti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime e delle peculiarità dell'area.

     2. Il commissario delegato determina percorsi di accesso alla città alternativi rispetto a quelli esistenti provvedendo altresì, ove necessario, alla realizzazione di opere lavori anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici.

     3. Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di stabilità dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza. [4]

 

          Art. 5.

     1. Per il compimento del complesso delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, limitatamente alla vigenza dello stato di emergenza, è autorizzato ad avvalersi di personale, posto in posizione di comando, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici nonché a società a capitale pubblico di titolarità degli enti territoriali interessati, nel limite massimo di dieci unità.

     2. Il sindaco di Venezia, in ragione dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato, con contratti a tempo determinato correlati alla vigenza dello stato d'emergenza, ad integrare la dotazione organica del Corpo dei vigili urbani nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 29 novembre 1994.

     3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unità, da assegnare al servizio di polizia lagunare. [5]

     4. Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle norme contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui all'art. 27 della medesima legge n. 366/1963. [6]

 

          Art. 6.

     1. Al fine di consentire la piena attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato a richiedere ed ottenere dalle pubbliche amministrazioni e dalle società operanti nel settore dei pubblici servizi ogni utile elemento informativo, fatti salvi i limiti previsti per l'accesso ai dati concernenti ordine e la sicurezza pubblica nelle disponibilità delle forze di polizia e del C.E.D. del Dipartimento di pubblica sicurezza - Ministero dell'interno.

     2. Il prefetto di Venezia, su richiesta del commissario delegato, convoca il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 7.

     1. Il commissario delegato presenta trimestralmente una relazione illustrativa al Dipartimento della protezione civile, inerente alle iniziative intraprese ed al relativo stato di attuazione.

     2. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia, dichiarato fino al 31 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, fino alla predetta data, di dieci unità di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso.

     3. Al fine di garantire al Dipartimento della protezione civile il necessario supporto tecnico-specialistico nella materia oggetto della presente ordinanza, il termine, di cui all'art. 21 dell'ordinanza di protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000 per il mantenimento in servizio del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, è prorogato al 31 dicembre 2002.

 

          Art. 8.

     1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'espletamento dei propri compiti, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

     regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e sue successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 81, 85, 153, 230, 543, 1269, 1270;

     decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523;

     decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni, art. 142;

     legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

     legge 5 marzo 1963, n. 36, articoli 3, 4, 6, 12, 27, 28, 29;

     regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, art. 2;

     legge 11 febbraio 1971, n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, art. 13;

     decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, art. 2;

     decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105, comma 2, lettere d) e l);

     decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, art. 11;

     legge 15 gennaio 1992, n. 21, articoli 2, 3, 4, 5, 11;

     legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 1, 2, 6, 9, 10, comma 1, lettera d), 18, commi 1 e 6, 30, 32, 33, 34, 35, 40;

     legge 29 novembre 1994, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6;

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

     piano regolatore generale, piano ambientale laguna veneta, in riferimento a quanto previsto dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e dalla legge 16 aprile 1973, n. 171.

 

          Art. 9.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede, anche con riferimento al funzionamento del comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, a valere sui fondi assegnati al comune di Venezia ai sensi dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di euro 1.549.370.

     2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.

     3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità di Stato.

     4. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di mezzi operativi, il magistrato delle acque provvederà mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 7082 - U.P.B. 1.2.3.5 (Programma di tutela ambientale) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, fino ad un importo massimo di Euro 650.000,00. [7]

 

          Art. 10.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

 


[1]  Comma sostituito dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196 e così modificato art. 1 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196, nel testo stabilito dall'art. 6 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 5 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 5 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 6 dell’O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196 ecosì modificato dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 14 novembre 2002, n. 3251.