§ 41.1.270 - D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:30/03/1999
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Artigianato  
Art. 2.  Funzioni della regione.
Art. 3.  Funzioni delle province.
Art. 4.  Funzioni della regione.
Art. 5.  Funzioni delle province.
Art. 6.  Funzioni della regione.
Art. 7.  Funzioni delle province.
Art. 8.  Funzioni della regione.
Art. 9.  Funzioni delle province.
Art. 10.  Funzioni della regione.
Art. 11.  Funzioni della regione.
Art. 12.  Funzioni delle province.
Art. 13.  Funzioni dei comuni.
Art. 14.  Funzioni della regione.
Art. 15.  Funzioni generali esercitate dalla regione.
Art. 16.  Funzioni della regione.
Art. 17.  Funzioni delle province.
Art. 18.  Funzioni della regione.
Art. 19.  Funzioni dei comuni.
Art. 20.  Funzioni della regione.
Art. 21.  Funzioni delle province.
Art. 22.  Funzioni dei comuni.
Art. 23.  Funzioni della regione.
Art. 24.  Funzioni delle province.
Art. 25.  Funzioni della regione.
Art. 26.  Funzioni delle province.
Art. 27.  Funzioni della regione.
Art. 28.  Funzioni della regione.
Art. 29.  Funzioni delle province
Art. 30.  Funzioni dei comuni.
Art. 31.  Funzioni della regione.
Art. 32.  Funzioni delle province.
Art. 33.  Funzioni della regione.
Art. 34.  unzioni delle province.
Art. 35.  Funzioni della regione.
Art. 36.  Funzioni delle province.
Art. 37.  Funzioni dei comuni.
Art. 38.  Funzioni della regione.
Art. 39.  Funzioni delle province.
Art. 40.  Funzioni della regione.
Art. 41.  Funzioni delle province.
Art. 42.  Funzioni dei comuni.
Art. 43.  Funzioni delle regioni.
Art. 44.  Funzioni dei comuni.
Art. 45.  Funzioni della regione.
Art. 46.  Funzioni delle province.
Art. 47.  Funzioni dei comuni.
Art. 48.  Funzioni delle province.
Art. 49.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999


§ 41.1.270 - D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

(G.U. 19 aprile 1999, n. 90).

 

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

Titolo I

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I

     Artigianato

 

     Art. 2. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

     a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;

     c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 3. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II

Industria

 

     Art. 4. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

 

     Art. 5. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

Capo III

Energia

 

     Art. 6. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 7. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

Capo IV

Miniere e risorse geotermiche

 

     Art. 8. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

 

     Art. 9. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:

     a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

     b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;

     c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.

Capo V

Ordinamento delle camere di commercio

industria, artigianato e agricoltura

 

     Art. 10. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VI

Fiere, mercati e commercio

 

     Art. 11. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

     a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;

     b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

     c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

     d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

     e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

     f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.

 

     Art. 12. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

 

     Art. 13. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.

Capo VII

Turismo

 

     Art. 14. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VIII

Disposizioni comuni

 

     Art. 15. Funzioni generali esercitate dalla regione.

     1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Titolo II

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

Territorio e urbanistica

 

     Art. 16. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 17. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 18. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto dall'articolo 19.

 

     Art. 19. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

     a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

     b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

     c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

     d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.

Capo III

Funzioni di carattere generale in materia

ambientale e protezione della flora e della fauna

 

     Art. 20. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.

 

     Art. 21. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 22. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo IV

Attività a rischio di incidente rilevante

 

     Art. 23. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

     b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

 

     Art. 24. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.

Capo V

Aree ad elevato rischio ambientale

 

     Art. 25. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione:

     a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;

     b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

     c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento.

 

     Art. 26. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera c).

Capo VI

Parchi e riserve naturali

 

     Art. 27. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VII

Inquinamento delle acque

 

     Art. 28. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30.

 

     Art. 29. Funzioni delle province

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 30. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VIII

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

 

     Art. 31. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

 

     Art. 32. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

     a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

     b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

Capo IX

Risorse idriche e difesa del suolo

 

     Art. 33. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 34.

 

     Art. 34. unzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

     a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

     b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;

     d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

     e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

     f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

     g) alla polizia delle acque;

     h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

     i) alla gestione del demanio idrico.

Capo X

Opere pubbliche

 

     Art. 35. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37.

 

     Art. 36. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

     a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV;

     b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

 

     Art. 37. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

     a) all'edilizia di culto;

     b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

     c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

     d) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.

Capo XI

Viabilità

 

     Art. 38. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

     Art. 39. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

Capo XII

Trasporti

 

     Art. 40. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42.

 

     Art. 41. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 42. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Titolo III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I

Tutela della salute

 

     Art. 43. Funzioni delle regioni.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, cosi' come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44.

 

     Art. 44. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II

Servizi sociali

 

     Art. 45. Funzioni della regione.

     1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonché le funzioni amministrative relative:

     a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 46. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 47. Funzioni dei comuni.

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.

Capo III

Formazione professionale

 

     Art. 48. Funzioni delle province.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 49.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999.