Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 07/05/1998 |
Numero: | 119 |
§ 41.1.248 - Circolare 7 maggio 1998, n. 119/E. [1]
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
(G.U. 11 maggio 1998, n. 107).
Con l'art. 17, comma 3, della
Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decreti legge (i cui effetti sono stati confermati dalla
L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del
Effetti sui ruoli 1998.
In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell'abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo per l'anno 1998 non trova più fondamento, a decorrere dall'entrata in vigore della citata
nell'assimilazione legale dei rifiuti e nella correlativa tassabilità delle superfici ove si producono, con la possibilità per l'utente:
di affermare l'invalidità sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti;
di presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell'art. 75, comma 3, del
Nuova assimilazione.
Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera g), del
Costituisce ulteriore limite all'assimilazione il divieto di "immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani", cioè di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43, del
E' appena il caso di precisare che l'onere dell'assimilazione dei rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del
In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o silenzio dell'amministrazione comunale.
Modalità di assimilazione.
Diversamente dalla previgente normativa (articoli 2 e 8 del
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni locali che intendano procedere all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) sull'esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di un'apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.
Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata assimilazione, l'operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, del
Le direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile urgenza la diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Emanata dal Ministero delle finanze.