§ 41.1.248 - Circolare 7 maggio 1998, n. 119/E.
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:07/05/1998
Numero:119

§ 41.1.248 - Circolare 7 maggio 1998, n. 119/E. [1]

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

(G.U. 11 maggio 1998, n. 107).

 

     Con l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995 - 1997, n. 128, del 24 aprile 1998 (Supplemento Ordinario n. 88/L alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, che, secondo l'interpretazione consolidata (circ. n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 40/e del 17 febbraio 1996) disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 253/1984), integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decreti legge (i cui effetti sono stati confermati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575), è tuttora vigente, non risultando emesso il regolamento di cui all'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che avrebbe dovuto dichiarare l'incompatibilità dell'art. 39 in esame con la nuova classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

     L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

 

     Effetti sui ruoli 1998.

 

     In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell'abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo per l'anno 1998 non trova più fondamento, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998,

nell'assimilazione legale dei rifiuti e nella correlativa tassabilità delle superfici ove si producono, con la possibilità per l'utente:

     di affermare l'invalidità sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti;

     di presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993;           di presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d'ufficio il predetto sgravio o rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili alla residua frazione d'anno. Ciò in quanto ovviamente non operano più le dichiarazioni (esplicite o implicite) di assimilazione a suo tempo effettuate dall'ente locale prima del 19 marzo 1994, data di soppressione del relativo potere comunale in forza dell'art. 39 in esame.

 

     Nuova assimilazione.

 

     Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 22/1997 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche" vigenti (citata d.i. del 27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997). In caso contrario i rifiuti, già assimilati per legge, nonchè quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, si configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma.

     Costituisce ulteriore limite all'assimilazione il divieto di "immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani", cioè di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43, del decreto legislativo n. 22/1997).

     E' appena il caso di precisare che l'onere dell'assimilazione dei rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ed ora all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997.

     In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o silenzio dell'amministrazione comunale.

 

     Modalità di assimilazione.

 

     Diversamente dalla previgente normativa (articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 915/1982), che non recava chiare disposizioni sulle modalità di assimilazione (come quella dell'art. 60 del decreto legislativo n. 507/1993, abrogato tuttavia dall'art. 39 della legge n. 146/1994), la nuova disciplina di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 22/1997, prescrive che un apposito regolamento (quello tecnico relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa) stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche (tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla d.i. 27 luglio 1984), senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.

     Si richiama l'attenzione delle amministrazioni locali che intendano procedere all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) sull'esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di un'apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.

     Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata assimilazione, l'operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Parimenti il comune dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda dell'entità dei rifiuti avviati al recupero, come già chiarito con la citata circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei "residui".

 

     Le direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile urgenza la diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.

     La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Emanata dal Ministero delle finanze.