§ 41.1.181 - Circolare 27 settembre 1995, n. 19/95.
Concorsi unici: attuazione della normativa prevista dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:27/09/1995
Numero:19

§ 41.1.181 - Circolare 27 settembre 1995, n. 19/95. [1]

Concorsi unici: attuazione della normativa prevista dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

(G.U. 13 ottobre 1995, n. 240).

 

 

     Gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 prevedono - com'è noto - la possibilità per il dipartimento della funzione pubblica di indire direttamente concorsi unici per il reclutamento di personale da destinare, nel corso di un biennio, alle amministrazioni pubbliche secondo le loro programmate esigenze.

     Possono beneficiare di tale sistema di reclutamento tutte le amministrazioni ad eccezione delle regioni, delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione.

     Per l'attuazione di quanto sopra l'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 prevede, in particolare, che il dipartimento "entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso".

     "Entro il successivo mese di maggio", lo stesso dipartimento "indice il concorso da svolgere durante l'anno".

     Ciò premesso, si fa tuttavia rilevare che, anche se i termini sopra indicati sono, per l'anno in corso, ormai scaduti e molte amministrazioni non hanno ancora proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro, questo dipartimento ha ritenuto parimenti opportuno - anche in previsione della realizzazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, di quella rete unitaria (cosiddetto "sistema informativo integrato") che ha formato oggetto di una recente decisione del Consiglio dei Ministri - di dare inizio, in via sperimentale, alle procedure dei concorsi unici, al fine di predisporre, per il prossimo biennio, un serbatoio di persone abilitate all'impiego cui le amministrazioni interessate potranno attingere per soddisfare il proprio fabbisogno di personale.

     In considerazione, poi, del fatto che la vigente normativa limita le assunzioni di personale mediante concorsi al solo 10 per cento dei posti disponibili appare, altresì, prudente procedere a questa prima fase attuativa assoggettando al sistema dei concorsi unici soltanto i seguenti profili professionali:

     analista di sistema e analista di procedure (VIII q.f.), nonchè, per gli enti pubblici non economici, le corrispondenti figure professionali, ed inoltre:

     funzionario statistico (attuariale) (VIII q.f.);

     ingegnere direttore (VIII q.f.);

     architetto direttore (VIII q.f.);

     collaboratore statistico (VII q.f.);

     assistente statistico (VI q.f.);

     ragioniere (VI q.f.).

     Questi ultimi sei profili sono presenti solo nel comparto "ministeri".

     Allo scopo di individuare il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuno dei predetti profili, è stato quindi predisposto l'allegato prospetto che dovrà essere debitamente compilato da ciascuna amministrazione interessata ed essere trasmesso a questo dipartimento entro e non oltre il 30 ottobre 1995.

     In tale prospetto dovranno essere, in particolare, indicati i posti che nel biennio 1996-1997 si intendono coprire, considerando - sempre nel rispetto del menzionato limite per le assunzioni - anche le vacanze che si verificheranno nel predetto biennio.

     Si precisa, ad ogni buon fine, che il serbatoio di abilitati all'impiego è costituito dai soli vincitori dei concorsi unici.

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Emesso dal Ministro della funzione pubblica.