Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 16/03/1995 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. 1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 41.1.172 - D.L. 16 marzo 1995, n. 72.
Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.
(G.U. 17 marzo 1995, n. 64).
1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della
2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.