§ 41.1.154 - D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254.
Istituzione della provincia di Prato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:27/03/1992
Numero:254


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita la provincia di Prato nell'ambito della regione Toscana
Art. 2.      1. La provincia di Prato, con capoluogo Prato, è costituita dai sottoelencati sette comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio
Art. 3.      1. La provincia di Firenze, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del [...]
Art. 4.      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, [...]
Art. 5.      1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di [...]


§ 41.1.154 - D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254.

Istituzione della provincia di Prato.

(G.U. 1 aprile 1992, n. 77).

 

Art. 1.

     1. E' istituita la provincia di Prato nell'ambito della regione Toscana.

 

     Art. 2.

     1. La provincia di Prato, con capoluogo Prato, è costituita dai sottoelencati sette comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

 

     Art. 3.

     1. La provincia di Firenze, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

     2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Firenze.

     3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Firenze continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

 

     Art. 4.

     1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

 

     Art. 5.

     1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

     2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Prato per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Firenze in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

     3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Firenze, dei fondi di spettanza di quella di Prato.

     4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Prato viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.