| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.1 disciplina generale | 
| Data: | 07/08/1987 | 
| Numero: | 332 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 [...] | 
| Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del [...] | 
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | 
§ 41.1.125 - L. 7 agosto 1987, n. 332.
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.
(G.U. 7 agosto 1987, n. 183).
Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della 
2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, indice con decreto i referendum di cui al comma 1, fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della data di convocazione degli elettori.
     Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della 
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.