Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 08/11/1984 |
Numero: | 752 |
Sommario |
Art. unico. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni [...] |
§ 41.1.111 - L. 8 novembre 1984, n. 752.
Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea.
(G.U. 12 novembre 1984, n. 311).
I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.
Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale decreto terrà conto del curriculum degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione al curriculum necessario per il conseguimento del titolo in Italia.
In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza a titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonché i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico curriculum scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.