§ 41.1.110 - L. 29 ottobre 1984, n. 732.
Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:29/10/1984
Numero:732


Sommario
Art. unico.  - Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della «buona condotta».


§ 41.1.110 - L. 29 ottobre 1984, n. 732.

Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

(G.U. 31 ottobre 1984, n. 300).

 

Art. unico. - Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della «buona condotta».

     Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.