§ 20.6.49 - Regolamento 7 dicembre 1992, n. 3541.
Regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:07/12/1992
Numero:3541


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento:
Art. 2.      1. E' vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:
Art. 3.      Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 661
Art. 4.      In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della [...]
Art. 5.      Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 20.6.49 - Regolamento 7 dicembre 1992, n. 3541.

Regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

(G.U.C.E. 10 dicembre 1992, n. L 361).

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento:

     1) per «contratto o transazione» si intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

     2) per «richiesta» si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega, e in particolare:

     a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;

     b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

     c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione;

     d) una domanda riconvenzionale;

     e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

     3) per «misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano» si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali in applicazione di, in relazione o conformemente alle decisioni pertinenti di detto Consiglio di sicurezza, oppure qualsiasi azione, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo all'invasione e all'occupazione del Kuwait da parte dell'Irak;

     4) per «persona fisica o giuridica in Irak» si intende:

     a) lo Stato iracheno o qualsiasi ente pubblico iracheno;

     b) qualsiasi persona fisica che si trova o che risiede in Irak;

     c) qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale in Irak;

     d) qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate. Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

 

     Art. 2.

     1. E' vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:

     a) persone fisiche o giuridiche in Irak o operanti tramite una persona fisica o giuridica in Irak;

     b) persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;

     c) persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;

     d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 29 della risoluzione 687 [1991] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

     e) persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, o ad essa correlata, a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche sopramenzionate,

che deriva o che si riferisce ad un contratto o ad una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

     2. Tale divieto si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

 

     Art. 3.

     Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, le disposizioni di cui all'articolo 2 non sono applicabili:

     a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ad eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per i quali le persone fisiche o giuridiche menzionate in detto articolo dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che tali misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

     b) alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;

     c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

     d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;

     e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

     f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 [1990] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta, purché la richiesta non comprenda un importo, sotto forma di interesse, indennizzo o altro, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta in conformità dei termini del contratto o della transazione in questione.

 

     Art. 4.

     In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della tale richiesta stessa.

 

     Art. 5.

     Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.