§ 20.5.148 - Regolamento 14 febbraio 2006, n. 269.
Regolamento (CE) n. 269/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:14/02/2006
Numero:269


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.148 - Regolamento 14 febbraio 2006, n. 269.

Regolamento (CE) n. 269/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

(G.U.U.E. 17 febbraio 2006, n. L 47).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 533/2004 prevede l’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione per tutti i paesi dei Balcani occidentali.

      (2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha deciso che la Croazia è un paese candidato all’adesione all’Unione europea. I negoziati di adesione con la Croazia sono iniziati il 3 ottobre 2005.

      (3) Occorre quindi stabilire che, nelle sue relazioni con la Croazia, l’Unione europea istituirà un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 533/2004,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 533/2004 è modificato come segue.

     1) La parola «europei» è cancellata dal titolo.

     2) All’articolo 1, sono cancellate le parole «la Croazia».

     3) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 1 bis

     È istituito un partenariato di adesione per la Croazia nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. Il partenariato di adesione fornisce un quadro delle priorità risultanti dall'analisi della situazione in Croazia, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compreso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e, in particolare, la cooperazione regionale.»

     4) All’articolo 2, è cancellata la parola «europei».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.