Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 18/07/2005 |
Numero: | 1155 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004. |
Art. 2. Modifica del titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 20.5.136 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1155.
Regolamento (CE) n. 1155/2005 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1419/2004 relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000.
(G.U.U.E. 19 luglio 2005, n. L 187).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione, in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali di cui al
(2) Occorre rettificare un errore nel titolo dell’articolo 4 del
(3) È pertanto necessario modificare e rettificare il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica dell’articolo 3 del
L’articolo 3 del
«Articolo 3. Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali.
1. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell’articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
“Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
a) se l’ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all’articolo 9 della presente sezione;
b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all’articolo 11 della presente sezione.
Il pagamento non pregiudica l’adozione di una successiva decisione ai sensi dell’articolo 12 della presente sezione.”
2. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
“Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.”»
Art. 2. Modifica del titolo dell’articolo 4 del
Il titolo dell’articolo 4 del
«Articolo 4. Sostituzione degli importi di cui all’articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003».
Art. 3. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.