Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 30/05/2005 |
Numero: | 850 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l’articolo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 20.5.134 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 850.
Regolamento (CE) n. 850/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l’attuazione dell’assistenza comunitaria a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
(G.U.U.E. 4 giugno 2005, n. L 141).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 54, paragrafo 2, del
(2) Nel settore dell’assistenza preadesione, la gestione centralizzata indiretta nella forma definita all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario si è dimostrata uno strumento valido, soprattutto per quanto riguarda le azioni svolte dall’Ufficio per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX).
(3) La Turchia è stata uno dei principali beneficiari del TAIEX negli ultimi anni ed è opportuno quindi che possa continuare a ricorrere a tale strumento conformemente alle norme stabilite dal regolamento finanziario.
(4) È auspicabile adottare un’impostazione armonizzata in materia di assistenza preadesione e la formula utilizzata dovrebbe pertanto essere identica a quella prevista nei regolamenti (CEE) n. 3906/1989 del Consiglio (PHARE) e (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (CARDS).
(5) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
«Articolo 6 bis
Nei limiti previsti dall’articolo 54 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.