§ 20.5.132 – Decisione 13 dicembre 2004, n. 40/2005.
Decisione n. 2005/40/CE, EURATOM del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:13/12/2004
Numero:40


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12. Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Art.  13. Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione.
Art.  14. Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE.
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.
Art.  18.
Art.  19.
Art.  20.
Art.  21.
Art.  22.
Art.  23.
Art.  24. Definizione.
Art.  25.
Art.  26.
Art.  27. Prodotti agricoli.
Art.  28. Prodotti della pesca.
Art.  29.
Art.  30.
Art.  31.
Art.  32.
Art.  33. Standstill.
Art.  34. Divieto di discriminazione fiscale.
Art.  35.
Art.  36. Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere.
Art.  37. Dumping.
Art.  38. Clausola di salvaguardia generale.
Art.  39. Clausola di penuria.
Art.  40. Monopoli di Stato.
Art.  41.
Art.  42. Restrizioni autorizzate.
Art.  43.
Art.  44.
Art.  45.
Art.  46.
Art.  47.
Art.  48.
Art.  49.
Art.  50.
Art.  51.
Art.  52.
Art.  53.
Art.  54.
Art.  55.
Art.  56.
Art.  57.
Art.  58.
Art.  59.
Art.  60.
Art.  61.
Art.  62.
Art.  63.
Art.  64.
Art.  65.
Art.  66.
Art.  67.
Art.  68.
Art.  69.
Art.  70. Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
Art.  71. Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Art.  72. Appalti pubblici.
Art.  73. Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
Art.  74. Tutela dei consumatori.
Art.  75. Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto.
Art.  76. Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.
Art.  77. Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione.
Art.  78. Lotta al riciclaggio del denaro.
Art.  79. Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite.
Art.  80. Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione.
Art.  81.
Art.  82. Politica economica.
Art.  83. Cooperazione nel settore statistico.
Art.  84. Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari.
Art.  85. Promozione e tutela degli investimenti.
Art.  86. Cooperazione industriale.
Art.  87. Piccole e medie imprese.
Art.  88. Turismo.
Art.  89. Dogane.
Art.  90. Fiscalità.
Art.  91. Cooperazione nel settore sociale.
Art.  92. Agricoltura e settore agroindustriale.
Art.  93. Pesca.
Art.  94. Istruzione e formazione.
Art.  95. Cooperazione culturale.
Art.  96. Informazione e comunicazione.
Art.  97. Cooperazione nel settore audiovisivo.
Art.  98. Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi.
Art.  99. Società dell'informazione.
Art.  100. Trasporti.
Art.  101. Energia.
Art.  102. Sicurezza nucleare.
Art.  103. Ambiente.
Art.  104. Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
Art.  105. Sviluppo regionale e locale.
Art.  106.
Art.  107.
Art.  108.
Art.  109.
Art.  110.
Art.  111.
Art.  112.
Art.  113.
Art.  114.
Art.  115.
Art.  116.
Art.  117.
Art.  118.
Art.  119.
Art.  120.
Art.  121.
Art.  122.
Art.  123.
Art.  124.
Art.  125.
Art.  126.
Art.  127.
Art.  128.
Art.  129.
Art.  130. Accordo interinale.


§ 20.5.132 – Decisione 13 dicembre 2004, n. 40/2005.

Decisione n. 2005/40/CE, EURATOM del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.

(G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 26).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

     (2) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

     (3) Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda, in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica di Croazia che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, ai sensi del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

     (4) L'accordo in questione dovrebbe essere approvato,

 

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, nonché gli allegati e i protocolli ad esso allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

     2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

     2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

     3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

 

     Art. 3.

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona( persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita il suddetto atto di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

 

 

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

 

     IL REGNO DEL BELGIO,

     IL REGNO DI DANIMARCA,

     LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

     LA REPUBBLICA ELLENICA,

     IL REGNO DI SPAGNA,

     LA REPUBBLICA FRANCESE,

     L'IRLANDA,

     LA REPUBBLICA ITALIANA,

     IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

     IL REGNO DEI PAESI BASSI,

     LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

     LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

     LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

     IL REGNO DI SVEZIA,

     IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

     Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

     in appresso denominati «Stati membri», e

     LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

     in appresso denominate «la Comunità»,

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «Croazia»,

     dall'altra,

     CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunità;

     CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

     CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonché il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

     CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso del presente accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette;

     CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi;

     CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, nonché del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

     CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia;

     CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

     DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

     PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

     TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità;

     TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

     CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

     RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

     RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

 

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

Art. 1.

     1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra.

     2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

     — fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,

     — sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

     — sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Croazia,

     — promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 2.

     La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 3.

     La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia.

 

     Art. 4.

     La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

 

     Art. 5.

     1. L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

 

     Art. 6.

     L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

 

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

 

     Art. 7.

     Viene instaurato nell'ambito del presente accordo il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

     Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

     — la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea,

     — una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti,

     — la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

     — una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

 

     Art. 8.

     1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

     2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

     — all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,

     — utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,

     — con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

 

     Art. 9.

     A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

 

     Art. 10.

     Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

 

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

 

     Art. 11.

     Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

     Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

 

     Art. 12. Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

     Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

     Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

     — il dialogo politico,

     — l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,

     — concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo,

     — disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

     All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

     Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

 

     Art. 13. Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione.

     La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

 

     Art. 14. Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE.

     La Croazia può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

 

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     Art. 15.

     1. Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

     2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

     3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.

     4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

     5. La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

 

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

 

     Art. 16.

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23.

     3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

 

     Art. 17.

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 18.

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

     2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

     — all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

     3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

     — all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

     4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 19.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

 

     Art. 20.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

 

     Art. 21.

     La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

 

     Art. 22.

     Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

 

     Art. 23.

     Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

 

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

 

     Art. 24. Definizione.

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

     2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

 

     Art. 25.

     Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

 

     Art. 26.

     1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

 

     Art. 27. Prodotti agricoli.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

     Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

     3. a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

     ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.

     b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).

     c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     ii) riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     iii) riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

     4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

 

     Art. 28. Prodotti della pesca.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

 

     Art. 29.

     Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

 

     Art. 30.

     Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

 

     Art. 31.

     Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 32.

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

 

     Art. 33. Standstill.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

     3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

 

     Art. 34. Divieto di discriminazione fiscale.

     1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

     2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

 

     Art. 35.

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

     Art. 36. Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere.

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

     2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

     3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

 

     Art. 37. Dumping.

     1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

     2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

 

     Art. 38. Clausola di salvaguardia generale.

     1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     — grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o

     — gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

     la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

     2. La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

     3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

     4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

     a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

     Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

     b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

     5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

     6. Qualora la Comunità o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

 

     Art. 39. Clausola di penuria.

     1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

     a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

     b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

     quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

     2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

     3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

     4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

     5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

 

     Art. 40. Monopoli di Stato.

     La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

 

     Art. 41.

     Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

 

     Art. 42. Restrizioni autorizzate.

     Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

 

     Art. 43.

     Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

     Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

 

     Art. 44.

     L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

 

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

 

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

 

     Art. 45.

     1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

     — il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

     — il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

     2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

 

     Art. 46.

     1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

     — si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

     — gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

     2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

 

     Art. 47.

     1. Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

     — tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

     — le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

     — ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

     2. La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

 

CAPITOLO II

STABILIMENTO

 

     Art. 48.

     Ai fini del presente accordo,

     a) per «società comunitaria» o «società croata» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia.

     Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia;

     b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

     c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

     d) per «stabilimento» si intende

     i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

     ii) per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità;

     e) per «attività» si intendono quelle economiche;

     f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

     g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino croato» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia;

     h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni;

     i) per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

 

     Art. 49.

     1. La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

     i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

     ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

     2. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

     i) per lo stabilimento di società croate sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

     ii) per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

     4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

     5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

     a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia;

     b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo;

     c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie.

 

     Art. 50.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

     2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.

     3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

 

     Art. 51.

     1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

     2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 52.

     1. Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

     2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

 

     Art. 53.

     Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

 

     Art. 54.

     1. Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

     2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

     a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

     — dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

     — controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

     — hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

     b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

     c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

     3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che:

     — detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che

     — la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia.

 

     Art. 55.

     Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

     — siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure

     — rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure

     — stiano affermandosi sul suo territorio.

     Le suddette misure:

     i) cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,

     ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

     iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati.

     Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

     Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

 

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

     Art. 56.

     1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

     2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

     3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

 

     Art. 57.

     1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

 

     Art. 58.

     Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunità.

     2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

     a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

     b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

     3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:

     a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

     b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

     c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

     d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

     4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

     6. La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

     7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

 

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

 

     Art. 59.

     Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

 

     Art. 60.

     1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

     2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

     Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati. Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori di cui all'allegato VII.

     Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Croazia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

     4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Croazia, la Comunità e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

     5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

     6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

 

     Art. 61.

     1. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

     2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 62.

     1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

     2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

     Art. 63.

     Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

 

     Art. 64.

     Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini croati e società o cittadini della Comunità.

 

     Art. 65.

     1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

     2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

     3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

     Art. 66.

     1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

     2. Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

     3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

 

     Art. 67.

     Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

 

     Art. 68.

     Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

 

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

 

     Art. 69.

     1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità. La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario.

     2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso. Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare. La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

 

     Art. 70. Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:

     i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

     ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

     iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

     2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

     3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

     4. La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

     5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

     6. La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

     7. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

     b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

     8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

     — la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

     — le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

     9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

     Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

 

     Art. 71. Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     1. A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     2. La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

     3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

     4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

     Art. 72. Appalti pubblici.

     1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società croate, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

     Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo croato avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

     Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate.

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Croazia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

     3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Croazia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45- 68.

 

     Art. 73. Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

     1. La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

     2. A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

     — promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità;

     — concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;

     — promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

     — incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

 

     Art. 74. Tutela dei consumatori.

     Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

     A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

     — l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunità;

     — una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;

     — un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

 

TITOLO VII

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

 

INTRODUZIONE

 

     Art. 75. Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto.

     Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare.

     La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

 

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

     Art. 76. Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.

     1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

     2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

     — lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

     — la redazione della normativa;

     — una maggiore efficienza delle istituzioni;

     — la formazione del personale;

     — la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

     3. La cooperazione si concentra in particolare:

     — nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento»;

     — nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 77. Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione.

     1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

     — la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

     — ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

     Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

     2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

     3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

     4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

 

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA

CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO E LE DROGHE ILLECITE

 

     Art. 78. Lotta al riciclaggio del denaro.

     1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

     2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

 

     Art. 79. Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite.

     1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

     2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

     La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

     — elaborazione delle normative e delle politiche nazionali;

     — creazione di enti e centri di informazione;

     — formazione di personale;

     — ricerca nel campo della droga;

     — prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga.

     Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

 

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

 

     Art. 80. Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione.

     1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

     — tratta di esseri umani;

     — attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;

     — traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

     — contrabbando;

     — traffico illecito di armi;

     — terrorismo.

     La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

     2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

     — l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;

     — una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;

     — la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;

     — la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

 

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

 

     Art. 81.

     1. La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

     2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

     3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

 

     Art. 82. Politica economica.

     1. La Comunità e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato.

     2. A tal fine, la Comunità e la Croazia collaborano per procedere a:

     — scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

     — un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

     — promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di know-how e l'accesso a nuove tecnologie.

     3. Su richiesta delle autorità croate, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali.

 

     Art. 83. Cooperazione nel settore statistico.

     1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia. Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario.

     2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

     — favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato;

     — procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore;

     — fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari;

     — fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

     — garantire il carattere riservato dei dati personali;

     — potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo.

     3. La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di knowhow e formazione.

 

     Art. 84. Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari.

     1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia.

     La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

     — adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;

     — potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;

     — miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

     — scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;

     — traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

     2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

     La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

     — assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia;

     — creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;

     — scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile; — uniformazione dei documenti di revisione contabile;

     — formazione e consulenze.

 

     Art. 85. Promozione e tutela degli investimenti.

     1. La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

     2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

     — il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia;

     — all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

     — una migliore tutela degli investimenti.

 

     Art. 86. Cooperazione industriale.

     1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

     2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

 

     Art. 87. Piccole e medie imprese.

     Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Croazia.

 

     Art. 88. Turismo.

     1. La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni.

     2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

     — scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how;

     — lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;

     — l'esame di progetti turistici regionali.

 

     Art. 89. Dogane.

     1. Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

     2. In particolare, la cooperazione comprende:

     — la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);

     — il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

     — lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;

     — lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale;

     — scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine.

     — l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata;

     — la formazione dei funzionari doganali.

     3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

 

     Art. 90. Fiscalità.

     Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali.

 

     Art. 91. Cooperazione nel settore sociale.

     1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

     2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

     3. La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

     4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

 

     Art. 92. Agricoltura e settore agroindustriale.

     La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformità delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia.

 

     Art. 93. Pesca.

     La Comunità e la Croazia valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.

 

     Art. 94. Istruzione e formazione.

     1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia.

     2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

     3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione in Croazia.

 

     Art. 95. Cooperazione culturale.

     Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

 

     Art. 96. Informazione e comunicazione.

     La Comunità e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni più specialistiche.

 

     Art. 97. Cooperazione nel settore audiovisivo.

     1. Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

     2. La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario.

 

     Art. 98. Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi.

     1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

     — elaborazione di politiche;

     — aspetti giuridici e normativi;

     — potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;

     — ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;

     — cooperazione internazionale;

     — cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;

     — coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

 

     Art. 99. Società dell'informazione.

     Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Croazia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

     Le autorità croate, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

     Le autorità croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

 

     Art. 100. Trasporti.

     1. Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n. 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di:

     — ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;

     — migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

     — applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

     — sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;

     — migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

     2. I settori di cooperazione prioritari sono:

     — lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;

     — la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

     — il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali;

     — il trasporto combinato strada-ferrovia;

     — l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;

     — l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;

     — la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;

     — l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

 

     Art. 101. Energia.

     1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

     2. La cooperazione prevede in particolare:

     — formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

     — gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

     — definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore;

     — lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario.

 

     Art. 102. Sicurezza nucleare.

     1. Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

     — miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;

     — protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

     — gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari;

     — promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

     — problemi inerenti al ciclo del combustibile;

     — salvaguardia del materiale radioattivo;

     — potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo;

     — responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

 

     Art. 103. Ambiente.

     1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

     2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

     — qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri;

     — lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero;

     — controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni;

     — elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;

     — produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia;

     — classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;

     — sicurezza degli impianti industriali;

     — riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);

     — impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;

     — tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità;

     — pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     — impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente;

     — realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

     — ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie;

     — convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;

     — cooperazione a livello regionale e internazionale;

     — istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

     3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

     — scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;

     — reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;

     — esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;

     — scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

 

     Art. 104. Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

     1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

     2. La cooperazione riguarda:

     — scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;

     — attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;

     — attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

     3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

 

     Art. 105. Sviluppo regionale e locale.

     Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

     Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

 

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 106.

     Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 107, e 109, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

 

     Art. 107.

     L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia.

     L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n. 6.

 

     Art. 108.

     Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

 

     Art. 109.

     Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

     A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

 

     Art. 110.

     È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

 

     Art. 111.

     1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia.

     2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

     3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

     4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

     5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

 

     Art. 112.

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

 

     Art. 113.

     Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

 

     Art. 114.

     1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia.

     2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

     3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

 

     Art. 115.

     Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

 

     Art. 116.

     È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

     Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato.

     Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

     Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

 

     Art. 117.

     Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

 

     Art. 118.

     L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Art. 119.

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     — il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

     — il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

     Art. 120.

     1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

     2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

     3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

 

     Art. 121.

     Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

     Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43.

 

     Art. 122.

     Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

 

     Art. 123.

     I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 124.

     Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

     Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

 

     Art. 125.

     Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

 

     Art. 126.

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia.

 

     Art. 127.

     Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

 

     Art. 128.

     Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

     Art. 129.

     Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

     L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

 

     Art. 130. Accordo interinale.

     Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n. 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

 

 

ALLEGATO I

 

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia

ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2

 

     I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

     — alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

     — il 1° gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti.

 

SA 6+ 

Designazione delle merci 

25.01 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:  

2501.001 

- - sale preparato da tavola e sale destinato all'industria alimentare 

2501.002 

- - sale destinato ad altri usi industriali 

2501.009 

- - altro 

25.15 

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:  

2515.1 

Marmi e travertini:  

2515.11 

- - greggia o sgrossata 

2515.12 

- - semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 

2515.20 

- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro 

27.10 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:  

2710.001 

- - oli per motore e altri oli leggeri 

2710.0014 

- - oli speciali (estraibili ed altri) 

2710.0015 

- - - - Acqua ragia minerale 

2710.0017 

- - - Carboturbi tipo benzina 

2710.002 

- - cherosene ed altri oli medi 

2710.0021 

- - - - cherosene 

2710.0022 

- - carboturbi tipo cherosene 

2710.0023 

- - - - alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine normali (C10 - C13) 

2710.003 

- - oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione 

2710.0033 

- - oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi a basso tenore di solfo 

2710.0034 

- - - - altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi 

2710.0035 

- - - - oli di base 

2710.0039 

- - Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti 

27.11 

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi 

2711.1 

Liquefatti 

2711.12 

- Propano 

2711.13 

- Butani 

2711.19 

- - - - altri 

2711.191 

- - Miscele di propano e butani 

2711.199 

- - altri 

2711.29 

- - - - altri 

27.12 

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:  

2712.10 

- Vaselina;  

2712.20 

- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio:  

27.13 

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:  

2713.20 

- Bitume di petrolio 

27.15 

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») 

2715.009 

- - altre 

2803.00 

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):  

2803.001 

- - nero di carbonio 

28.06 

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:  

2806.10 

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico);  

2806.101 

- - pro analysis 

2808.00 

Acido nitrico; acidi solfonitrici 

2808.002 

- - Altro acido nitrico 

28.14 

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):  

2814.20 

- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 

2814.201 

- - pro analysis 

28.15 

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:  

2815.11 

- Solido 

2815.111 

- - granulare, pro analyis 

2815.20 

- idrossido di potassio (potassa caustica);  

2815.201 

- - granulated, pro analysis 

29.02 

Idrocarburi ciclici:  

2902.4 

- Xileni:  

2902.41 

- - o-Xilene 

2902.411 

- - pro analysis 

2902.42 

- - m-Xilene 

2902.421 

- - pro analysis 

2902.43 

- - p-Xilene 

2902.431 

- - pro analysis 

2902.44 

- - Miscele di isomeri dello xilene:  

2902.441 

- - pro analysis 

29.05 

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  

2905.1 

- Monoalcoli saturi:  

2905.11 

- - Metanolo (alcole metilico) 

2905.111 

- - pro analysis 

2905.12 

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) 

2905.121 

- - pro analysis 

29.14 

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  

2914.1 

- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:  

2914.11 

- Acetone 

2914.111 

- - pro analysis 

29.15 

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

2915.3 

- Esteri dell'acido acetico:  

2915.311 

- - pro analysis 

29.33 

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto 

2933.6 

- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:  

2933.691 

- - - atrazine 

30.02 

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:  

3002.30 

- Vaccini per la medicina veterinaria 

30.03 

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto 

3003.90 

- altri 

3003.909 

- - altri 

30.04 

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.  

3004.10 

- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati 

3004.101 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.20 

- - contenenti altri antibiotici 

3004.201 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.3 

- - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici:  

3004.31 

- - contenenti insulina 

3004.311 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.32 

- - contenenti ormoni corticosurrenali:  

3004.321 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.39 

- - - - altri 

3004.391 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.40 

- - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici:  

3004.401 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.50 

- - altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36:  

3004.501 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.90 

- - - - altri 

3004.902 

- - medicamenti pronti per la vendita al minuto 

3004.909 

- - altri 

30.06 

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:  

3006.50 

- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso 

32.07 

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

3207.10 

- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 

3207.20 

- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:  

3207.30 

- Lustri liquidi e preparazioni simili 

3207.40 

- fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:  

32.08 

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 

3208.10 

- a base di poliesteri:  

3208.20 

- a base di polimeri acrilici o vinilici 

32.09 

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 

3209.10 

- a base di polimeri acrilici o vinilici 

3209.90 

- altri:  

32.14 

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura 

3214.10 

- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:  

3214.90 

- altri:  

32.15 

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:  

3215.1 

- - Inchiostri da stampa:  

3215.11 

- - nero 

3215.19 

- - - - altri 

33.04 

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure 

3304.99 

- - - - altri 

3304.999 

- - per la vendita al minuto 

33.07 

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti 

3307.90 

- - - - altre 

3307.909 

- - per la vendita al minuto 

34.05 

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 34.04 

3405.10 

- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio 

3405.20 

- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 

3405.30 

- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 

3405.40 

- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare 

3405.90 

- altri:  

3406.00 

Candele, ceri ed articoli simili:  

3605.00 

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04 

37.01 

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:  

3701.10 

- per raggi X 

3814.00 

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici 

3820.00 

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento 

39.05 

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:  

3905.1 

- acetato polivinilico 

3905.12 

- - in dispersione acquosa 

3905.19 

- - - - altri 

39.19 

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli 

3919.90 

- altri:  

39.20 

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:  

3920.10 

- - di polimeri di etilene 

3920.101 

- - strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di larghezza pari a 50-90 mm 

39.23 

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche 

3923.2 

- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:  

3923.21 

- - di polimeri di etilene 

3923.29 

- - di altre materie plastiche 

3923.40 

- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:  

3923.90 

- altre 

3923.901 

- - barili e serbatoi 

3923.909 

- - altre 

39.24 

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche 

3924.10 

- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina 

3924.90 

- altri:  

39.25 

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove 

3925.10 

- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri 

3925.20 

- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie 

3925.30 

- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 

3925.90 

- altri:  

40.09 

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi):  

4009.10 

- non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori 

4009.20 

- rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori 

4009.40 

- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori 

4009.50 

- con accessori:  

4009.509 

- - altro 

42.02 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta 

4202.1 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:  

4202.11 

- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 

4202.12 

- - con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:  

4202.19 

- - - - altri 

4202.2 

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:  

4202.21 

 

4202.22 

- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:  

4202.29 

- - - - altre 

4202.3 

- Oggetti da tasca o da borsetta:  

4202.31 

- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 

4202.32 

- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:  

4202.39 

- - - - altri 

4202.9 

- altri 

4202.91 

- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 

4202.92 

- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:  

4202.99 

- - - - altri 

43.02 

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 

4302.1 

- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:  

4302.11 

- di visone 

4302.12 

- - di coniglio o di lepre 

4302.13 

- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe 

4302.19 

- - - - altre 

4302.20 

- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti 

4302.30 

- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:  

4304.00 

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 

4304.009 

- - articoli di pellicce artificiali 

44.06 

Traversine di legno per strade ferrate o simili:  

4406.10 

- non impregnate 

4406.101 

- - di quercia 

4406.102 

- - di faggio 

4406.109 

- - altre 

4406.90 

- - - - altre 

4406.901 

- - di quercia 

4406.902 

- - di faggio 

4406.909 

- - altre 

44.18 

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:  

4418.10 

- Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti:  

4418.20 

- Porte e loro telai, stipiti e soglie:  

4418.30 

- Pannelli per pavimenti:  

48.05 

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:  

4805.10 

- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» 

48.11 

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci48.03, 48.09o 4810:  

4811.2 

- Carta e cartone gommati o adesivi:  

4811.29 

- - altre 

4811.299 

- - altre 

4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie 

 

4814.10 

- Carta detta «Ingrain» 

4814.20 

- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata 

4814.30 

- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente 

4814.90 

- altri:  

4817.10 

- Buste 

4817.20 

- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza 

4817.30 

- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza 

48.19 

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 

4819.10 

- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato 

4819.20 

- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato:  

4819.209 

- - altri 

4819.30 

- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più 

4819.40 

- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci 

4819.50 

- altri imballaggi, comprese le buste per dischi 

4819.501 

- - scatole cilindriche costituite da due o più materiali 

4819.60 

- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 

48.20 

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:  

4820.10 

- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:  

4820.20 

- Quaderni 

4820.30 

- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti 

4820.40 

- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:  

4820.50 

- Album per campioni o per collezioni 

4820.90 

altri:  

4820.901 

- - blocchi e libretti 

4820.909 

- - altre 

48.21 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:  

4821.10 

- stampate 

4821.90 

- altre 

48.23 

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:  

4823.1 

Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:  

4823.11 

- - autoadesivi 

4823.19 

- - - - altro 

4823.40 

- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi 

4823.5 

altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:  

4823.51 

- - stampati, impressi a secco, perforati 

4823.59 

- - - - altra 

4823.60 

- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:  

4823.70 

- Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:  

4823.90 

- altri:  

4823.909 

- - altre:  

64.02 

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:  

6402.1 

- Calzature per lo sport:  

6402.19 

- altri 

6402.20 

- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli 

6402.30 

- altre calzature, con puntale protettivo di metallo 

6402.9 

- altre calzature:  

6402.91 

- - che ricoprono la caviglia 

6402.99 

- altre 

64.03 

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:  

6403.1 

Calzature per lo sport:  

6403.19 

- altre 

6403.20 

- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce 

6403.30 

- Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo 

6403.40 

- altre calzature, con puntale protettivo di metallo 

6403.5 

- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:  

6403.51 

- - che ricoprono la caviglia 

6403.59 

- altre 

6403.9 

- altre calzature:  

6403.91 

- - che ricoprono la caviglia 

6403.99 

- altre 

64.05 

Altre calzature:  

6405.10 

- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:  

6405.20 

- con tomaie di materie tessili:  

6504.00 

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti 

65.05 

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce) , anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite 

6505.10 

- Retine per capelli 

6505.90 

- altri 

65.06 

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:  

6506.10 

- copricapo di sicurezza (caschi) 

6506.9 

- altri:  

6506.91 

- di gomma o di materia plastica 

6506.92 

- di pelliccia 

6506.99 

- di altre materie 

6507.00 

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo 

66.01 

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) 

6601.10 

- Ombrelloni da giardino e da sole 

6601.9 

- altri:  

6601.91 

- con fusto o manico telescopico 

6601.99 

- altri 

6602.00 

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili 

66.03 

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01e 66.02:  

6603.10 

- impugnature 

6603.20 

- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni 

6603.90 

- altri 

68.02 

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:  

6802.2 

- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:  

6802.21 

- - Marmo, travertino e alabastro 

6802.22 

- altre pietre calcaree 

6802.29 

- - altre pietre 

6802.9 

- altro:  

6802.91 

- - Marmo, travertino e alabastro 

6802.92 

- altre pietre calcaree 

6802.99 

- - altre pietre 

68.04 

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:  

6804.2 

altri:  

6804.22 

- - di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:  

6804.30 

- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano 

6804.309 

- - - di materie artificiali 

68.05 

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:  

6805.10 

- applicati su altre materie:  

6805.20 

- applicati solamente su carta o cartone 

6805.30 

- applicati su altre materie:  

68.06 

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12e del capitolo 69:  

6806.10 

- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli 

68.07 

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):  

6807.10 

- in rotoli 

6807.90 

- altri:  

6807.909 

- altri 

6808.00 

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali 

68.09 

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:  

6809.1 

- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:  

6809.11 

- - unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone 

6809.19 

- - - - altri 

6809.90 

- altri lavori 

68.12 

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11° 68.13 

6812.10 

- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio;  

6812.20 

- Fili 

6812.30 

- Corde e cordoni, anche intrecciati 

6812.40 

- Tessuti e stoffe a maglia 

6812.50 

- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo 

6812.60 

- Carta, cartoni e feltri 

6812.70 

- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli 

6812.90 

- altre 

6812.909 

- - altre:  

68.13 

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:  

6813.10 

- Guarnizioni per freni 

6813.109 

- - altri 

6813.90 

- altri 

6813.909 

- - altri 

69.04 

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:  

6904.10 

- Mattoni da costruzione 

6904.101 

- - pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 

6904.102 

- - Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 

6904.103 

- - blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190 

6904.104 

- - blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190 

6904.105 

- - blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140 

6904.109 

- - altri 

6904.90 

- altri:  

6904.901 

- - volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140 

6904.902 

- - volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160 

6904.903 

- - copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40 

6904.909 

- - altre 

69.05 

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:  

6905.10 

- Tegole 

6905.101 

- - tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200 

6905.102 

- - tegole pressate da incastro, di dimensioni pari a 340 x 200 

6905.103 

- - tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180 

6905.104 

- - tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200 

6905.109 

- - altre 

6905.90 

- altre:  

69.10 

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:  

6910.10 

- di porcellana 

6910.90 

- altri 

70.05 

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:  

7005.30 

- Vetro armato 

70.17 

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:  

7017.10 

- di quarzo o di altra silice fusi 

7017.109 

- - altre 

7017.20 

- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 

7017.90 

- altre:  

73.06 

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio 

7306.20 

- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 

7306.202 

- - tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2" 

7306.209 

- - altri 

7306.50 

- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:  

7306.509 

- - altri 

7306.90 

- altri:  

73.08 

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 

7308.10 

- Ponti ed elementi di ponti 

7308.20 

- Torri e piloni 

7308.40 

- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:  

7308.409 

- - altre 

7309.00 

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:  

7309.001 

- - - Autoveicoli per il trasporto di merci 

7309.009 

- - altri 

7311.00 

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:  

7311.009 

- - altri 

73.12 

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:  

7312.10 

- Trefoli e cavi:  

7312.109 

- - altri 

7312.1099 

- - altri 

7312.90 

- altri:  

7312.909 

- - altri 

7313.00 

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti 

73.14 

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:  

7314.4 

- altre tele metalliche, griglie e reti:  

7314.41 

- - zincate 

7314.42 

- - ricoperte di materie plastiche:  

7314.49 

- - altre 

73.15 

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:  

7315.1 

- Catene a maglie articolate e loro parti:  

7315.11 

- - altre catene 

7315.12 

- - altre catene 

7315.19 

- Parti 

7315.20 

- Catene antisdrucciolevoli 

7315.8 

- altre catene 

7315.81 

- - Catene a maglie con traversino 

7315.82 

- - altre catene, a maglie saldate:  

7315.89 

- - - - altre 

7315.90 

- altre parti 

7316.00 

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 

73.17 

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:  

7317.001 

- - per rotaie 

7317.002 

- - per cemento 

73.18 

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:  

7318.1 

- Articoli filettati:  

7318.11 

- - Tirafondi 

7318.12 

- - altre viti per legno:  

7318.13 

- - Ganci a vite e viti ad occhio 

7318.14 

- - Viti autofilettanti:  

7318.19 

- - - - altre 

7318.2 

- Articoli non filettati:  

7318.21 

- - Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio 

7318.23 

- Rivets 

7318.24 

- - Copiglie, pernotti e chiavette 

7318.29 

- - - - altre 

73.21 

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:  

7321.11 

- - a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:  

7321.13 

- - a combustibili solidi 

73.23 

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:  

7323.10 

- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi 

7323.9 

- altri:  

7323.93 

- - di acciai inossidabili 

7323.931 

- - - recipienti 

7323.939 

- - altre 

73.26 

Altri lavori di ferro o acciaio:  

7326.1 

- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:  

7326.19 

- - - - altri 

7326.20 

- Lavori di fili di ferro o acciaio:  

7326.209 

- - altro 

7326.90 

- altri:  

7326.909 

- - altre 

76.10 

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 

7610.10 

- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie 

7610.109 

- altri 

7610.90 

- altri:  

7610.901 

- - elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni 

7610.909 

- - altri 

7611.00 

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 

7611.001 

- - - con rivestimento interno o calorifugo 

7611.009 

- - altri 

76.14 

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:  

7614.10 

- con anima di acciaio 

7614.90 

- altri:  

8304.00 

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03 

83.09 

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni 

8309.90 

- altri:  

8309.902 

- - - sigilli, non ulteriormente lavorati 

8309.903 

- - - sigilli, lavorati 

8309.909 

- - altri 

84.02 

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» 

8402.1 

- Caldaie a vapore:  

8402.11 

- - Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t 

8402.111 

- - Caldaie a vapore principali per navi 

8402.112 

- - - altre, con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 300 t 

8402.119 

- - - altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300 t 

8402.12 

- - Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t 

8402.121 

- - Caldaie a vapore principali per navi 

8402.129 

- - altre 

8402.19 

- - altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:  

8402.191 

- - Caldaie a vapore principali per navi 

8402.192 

- - - Caldaie a tubi da fumo 

8402.193 

- - Caldaie a olio caldo 

8402.199 

- - altre 

8402.20 

- Caldaie dette «ad acqua surriscaldata» 

8402.201 

- - alimentate con pezzi di legno 

84.03 

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:  

8403.90 

- Parti 

84.04 

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02o 84.03(per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore 

8404.90 

- Parti 

84.06 

Turbine a vapore 

8406.90 

- Parti 

84.16 

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:  

8416.20 

- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:  

8416.209 

- - altre 

84.18 

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15 

8418.2 

- Frigoriferi per uso domestico:  

8418.21 

- - a compressione 

8418.22 

- - ad assorbimento, elettrici 

8418.29 

- - - - altri 

8418.50 

- altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:  

84.19 

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:  

8419.1 

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:  

8419.111 

- - per uso domestico 

8419.119 

- - altri 

8419.191 

- - per uso domestico 

8419.199 

- - altri 

8419.40 

- Apparecchi di distillazione o di rettificazione 

8419.401 

- - colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno 

8419.409 

- - altri 

8419.8 

- altre macchine, apparecchi e materiale 

8419.81 

- - per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:  

8419.819 

- - altri 

8419.89 

- altri 

8419.899 

- - altri 

8419.8999 

- - altri 

84.20 

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine 

8420.10 

- Calandre e laminatoi:  

8420.101 

- - Pettinatrici 

8420.1011 

- - - - per uso domestico 

84.21 

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas 

8421.1 

- - Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi;  

8421.121 

- - per uso domestico 

8421.2 

- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:  

8421.29 

- altri 

8421.299 

- - altri 

8421.3 

- Apparecchi per filtrare o depurare i gas:  

8421.31 

- - Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:  

8421.319 

- - altri 

8421.39 

- altri 

8421.399 

- - altri 

8421.9 

- Parti 

8421.91 

- - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:  

8421.919 

- - Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:  

84.23 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia 

8423.30 

- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici 

8423.8 

- altri apparecchi e strumenti per pesare:  

8423.81 

- - di portata inferiore o uguale a 30 kg:  

8423.82 

- - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:  

8423.829 

- - altri 

8423.89 

- altri 

8423.891 

- - pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e furgoni) 

8423.899 

- - altri 

84.24 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:  

8424.10 

- Estintori, anche carichi;  

8424.109 

- - altri 

8424.8 

- Altri apparecchi 

8424.81 

- - per l'agricoltura o l'orticoltura:  

8424.819 

- - altri 

84.27 

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:  

8427.20 

- altri carrelli semoventi:  

8427.209 

- - altri 

8427.90 

- altri carrelli 

84.28 

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):  

8428.20 

- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:  

8428.209 

- - altri 

8428.3 

- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:  

8428.39 

- altri 

8428.399 

- - altre:  

84.32 

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:  

8432.10 

- aratri 

8432.2 

- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:  

8432.21 

- - Erpici a dischi (polverizzatori) 

8432.29 

- altri 

8432.30 

- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:  

8432.301 

- - piantatrici per pianticelle 

8432.309 

- - altre 

8432.40 

- Spanditori di letame e distributori di concimi:  

8432.80 

- altre macchine, apparecchi e congegni 

84.33 

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:  

8433.1 

- Tosatrici da prato:  

8433.11 

- - a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:  

8433.19 

- altre 

8433.20 

- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:  

84.38 

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:  

8438.50 

- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni 

8438.60 

- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi 

84.52 

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; Mobili; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:  

8452.10 

- Macchine per cucire di tipo domestico:  

 

 

84.57 

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:  

8457.20 

- Macchine a posto fisso 

8457.30 

- Macchine a stazioni multiple:  

84.58 

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo 

8458.1 

- Torni orizzontali:  

8458.19 

- altri 

84.59 

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58 

8459.2 

- altre foratrici:  

8459.29 

- altre 

8459.299 

- - altre 

8459.6 

- altre fresatrici:  

8459.61 

- - a comando numerico 

8459.619 

- - altre 

8459.69 

- altre 

8459.699 

- - altre 

84.60 

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:  

8460.2 

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:  

8460.29 

- altre 

8460.292 

- - per alberi a gomiti 

8460.3 

- Macchine per affilare:  

8460.39 

- altre 

8461  

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:  

846150  

- Macchine per segare o troncare:  

8481  

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche 

848110  

- Riduttori di pressione:  

8481109  

- - altri 

848130  

- Valvole di ritegno:  

8481309  

- - altre 

848140  

- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:  

8481409  

- - altre 

848180  

- altri oggetti di rubinetteria e organi simili 

8481801  

- - valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico o pneumatico;  

8481806  

- - elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno o due tubi, con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre, ma non superiore a 3/4" 

8501  

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) 

85013  

- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:  

850131  

- - di potenza inferiore o uguale a 750 W:  

8501319  

- - altri 

850133  

- - di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:  

8501339  

- - altri 

850140  

- altri motori a corrente alternata, monofase:  

8501409  

- altri 

85014099  

- - altri 

85015  

- altri motori a corrente alternata, polifase:  

850151  

- di potenza inferiore o uguale a 750 W:  

8501519  

- - altri 

85015199  

- - altri 

850152  

- - di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:  

8501529  

- - altri 

85015299  

- - altri 

8502  

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici 

85021  

- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel):  

850211  

- - di potenza inferiore o uguale a 75 W:  

8502119  

- - altri 

850212  

- - - di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 

8502129  

- - altri 

850213  

- - di potenza superiore a 375 kVA:  

8502139  

- - altri 

850220  

- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):  

8502209  

- - altri 

85023  

- altri gruppi elettrogeni:  

850239  

- altri:  

8502391  

- - DC 

85023919  

- - altri 

8502399  

- - AC 

85023999  

- - altri 

850240  

- Convertitori rotanti elettrici:  

8502409  

- - altri 

8504  

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione 

850410  

- Ballast per lampade o tubi a scarica:  

8504109  

- - altri 

85043  

- altri trasformatori:  

850434  

- - di potenza inferiore o uguale a 500 kVA 

8504349  

- - altri 

850440  

- Convertitori statici:  

8504409  

- - altri 

8505  

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:  

850520  

- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici 

8530  

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):  

853010  

- Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate 

853080  

- altri apparecchi 

8539  

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;  

85392  

- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:  

853929  

- altri 

8544  

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 

85441  

- Fili per avvolgimenti:  

8544111  

- - - di diametro non superiore a 2,5 mm 

854420  

- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali 

8601  

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:  

860110  

- Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:  

8601102  

- - per binari a scambio ordinario 

8601109  

- - altri 

8602  

Altre locomotive e locotrattori; tender:  

860210  

- Locomotive diesel-elettriche 

860290  

- altri:  

8602901  

- - Diesel ex-proof meccaniche 

8602902  

- - Diesel idrauliche 

8602909  

- - altre 

8603  

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:  

860310  

- a presa di corrente elettrica esterna 

8603101  

- - vetture per viaggiatori 

8603102  

- - elementi di locomotive passeggeri 

8603103  

- - autovetture per passeggeri 

8603109  

- - altri 

860390  

- altri:  

8603901  

- - elementi di locomotive passeggeri 

8603902  

- - autovetture per passeggeri 

8603909  

- - altri 

860500  

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04) 

8605001  

- - - ambulanze 

8605002  

- - strade ferrate: carrozze passeggeri e postali, bagagliai e carrozze ufficiali 

8605009  

- - altre 

8606  

Carri per il trasporto di merci su rotaie:  

860610  

- Carri cisterna e simili 

860620  

- Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 

860630  

- Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20 

86069  

- altri 

860691  

- - coperti e chiusi:  

8606911  

- - per il trasposto di pesce vivo 

8606919  

- - altri 

860692  

- - aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 

860699  

- altri 

8606991  

- - carri e vagoni per trasporto su rotaie 

8606999  

- - altri 

8607  

Parti di veicoli per strade ferrate o simili:  

86071  

- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:  

860711  

- - Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione 

860712  

- - altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) 

860730  

- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:  

860900  

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto 

8609009  

- - - altri 

8701  

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):  

870120  

- Trattori stradali per semirimorchi:  

8701202  

- - usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW 

8701204  

- - usati, di potenza del motore superiore a 300 kW 

8702  

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:  

870210  

- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):  

8702101  

- - autobus e autocorriere, nuovi 

8702102  

- - autobus e autocorriere, usati 

870290  

- - altri 

8702901  

- - altri other autobus e autocorriere, nuovi 

8702902  

- - altri autobus e autocorriere, usati 

8702903  

- - filobus 

8702909  

- - altri 

8703  

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:  

87032  

- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:  

870321  

- - - di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3 

8703212  

- - autoveicoli, usati 

8703219  

- - altri, usati 

870322  

- - di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:  

8703222  

- - autoveicoli, usati 

8703229  

- - altri, usati 

870323  

- - di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3:  

8703232  

- - autoveicoli, usati 

8703235  

- - su strada/fuoristrada, usati 

8703239  

- - altri, usati 

870324  

- - di cilindrata superiore a 3 000 cm3:  

8703242  

- - autoveicoli, usati 

8703245  

- - su strada/fuoristrada, usati 

8703249  

- - altri, usati 

87033  

- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):  

870331  

- - - di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3 

8703312  

- - autoveicoli, usati 

8703319  

- - altri, usati 

870332  

- - di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm3:  

8703322  

- - autoveicoli, usati 

8703325  

- - su strada/fuoristrada, usati 

8703329  

- - altri, usati 

870333  

- di cilindrata superiore a 2 500 cm3 

8703332  

- - autoveicoli, usati 

8703335  

- - su strada/fuoristrada, usati 

8703339  

- - altri, usati 

870390  

- altri:  

8703902  

- - autoveicoli, usati 

8703909  

- - altri, usati 

8704  

Autoveicoli per il trasporto di merci 

87042  

- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):  

870423  

- di peso a pieno carico superiore a 20 t 

8704231  

- - - autocisterne 

870600  

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87.05, con motore 

8706002  

- - per trattori 

8707  

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 

a 87.05, comprese le cabine 

 

870710  

- degli autoveicoli della voce 87.03:  

870790  

- altre 

8707901  

- - per autobus e filobus 

8707902  

- - carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri 

8707909  

- - altre 

8708  

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 

a 87.05:  

 

870810  

- Paraurti e loro parti 

87082  

- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine 

8708291  

- - sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri 

87083  

- Freni e servofreni, e loro parti:  

870839  

- altri 

87089  

- altre parti ed accessori:  

870892  

- - Silenziatori e tubi di scappamento:  

870893  

- - Frizioni e loro parti:  

870899  

- altri 

8708991  

- - giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, esclusi i giunti universali 

8708992  

- - - altre parti, lavorate 

8708999  

- - - altre parti, non lavorate 

8711  

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») 

871110  

- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 

871120  

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 

8711201  

- - - nuovi 

8711209  

- - usati 

871130  

- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3 

8711301  

- - - nuovi 

8711309  

- - usati 

871140  

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3 

8711401  

- - - nuovi 

8711409  

- - usati 

871150  

- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3 

8711509  

- - usati 

871190  

- altri:  

8711901  

- - side-cars 

8711909  

- - altri 

8714  

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 

a 87.13:  

 

87141  

- di motocicli (compresi i ciclomotori):  

871411  

- Selle 

87149  

- altri:  

871492  

- - Cerchioni e raggi:  

871493  

- - Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:  

871494  

- - Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:  

871495  

- Selle 

8716  

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti;  

871620  

- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 

8716209  

- - altre i 

87163  

- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:  

871631  

- - Cisterne 

8716311  

- - per gas liquidi 

871640  

- altri rimorchi e semirimorchi 

871680  

- altri veicoli 

8903  

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:  

890310  

- Imbarcazioni pneumatiche:  

89039  

- altre 

890392  

- - Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:  

890399  

- altre 

9401  

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:  

940130  

- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:  

940190  

- Parti 

9401902  

- - di metallo, esclusi gli ammortizzatori 

9401903  

- - ammortizzatori 

9401904  

- - - di materia plastica 

 

 

9404  

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:  

940410  

- Sommier 

94042  

- materassi 

940421  

- - di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:  

940429  

- di altre materie 

940430  

- Sacchi a pelo 

940490  

- altri:  

940600  

Costruzioni prefabbricate 

9406001  

- - - di materia plastica 

9406002  

- - - di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale 

9406004  

- - - di acciaio 

9406005  

- - - di legno 

9406009  

- - altre 

960200  

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 

e lavori di gelatina non indurita 

 

9602001  

- - capsule di gelatina per uso farmaceutico 

9602002  

- - - Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie;  

9602009  

- - altre 

9606  

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni 

960610  

- Bottoni a pressione e loro parti 

96062  

- Bottoni:  

960621  

- - di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili 

960622  

- - di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili 

960629  

- altri 

960630  

- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni 

9607  

Chiusure lampo e loro parti:  

96071  

- Chiusure lampo:  

960711  

- - con dentini di metalli comuni 

960719  

- - - - altre 

960720  

- Parti 

9608  

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09 

960810  

- Penne e matite a sfera;  

960820  

- penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose;  

9608209  

- - altri 

 

 

96083  

- Penne stilografiche ed altre penne:  

960831  

- - per disegnare ad inchiostro di China 

960839  

- altre 

960840  

- Portamine 

960850  

- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti 

960860  

- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:  

96089  

- altre 

960891  

- - Pennini da scrivere e punte per pennini 

9608911  

- - pennini d'oro da scrivere 

9608912  

- - altri pennini da scrivere 

9608913  

- - pennini da disegno 

9608919  

- - punte per pennini 

960899  

- altri 

9608992  

- - ricambi per pennarelli 

9608999  

- - altri 

9609  

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:  

960910  

- Matite con guaina:  

960920  

- Mine per matite o per portamine 

960990  

- altre 

 

 

ALLEGATO II

 

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia

ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3

 

    I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

   — alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

    — il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

   — il 1° gennaio 2004, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    — il 1° gennaio 2005, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

   — il 1° gennaio 2006, il dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

    — il 1° gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti.

 

SA 6+  

Designazione delle merci 

25.22  

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25:  

2522.10  

- Calce viva 

2522.20  

- Calce spenta 

2522.30  

- Calce idraulica 

25.23  

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:  

2523.10  

- Cementi non polverizzati detti «clinkers» 

2523.109  

- - altri 

2523.2 

- Cementi Portland:  

2523.29 

- altri 

2523.292 

- - Cementi Portland con additivi 

2523.294 

- - Cemento resistente ai solfati 

2523.295 

- - Cemento a bassa temperatura di idratazione 

2523.296 

- - Cemento metallurgico e cemento per altiforni 

2523.299 

- - altri 

2523.30 

- Cementi alluminosi 

2523.301 

- - cementi alluminosi con contenuto di Al2O3 non superiore al 50% 

2523.90 

- altri cementi idraulici:  

2710.00 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:  

2710.001 

- - oli per motori e altri oli leggeri:  

2710.0012 

- - benzina senza piombo 

2710.0013 

- - altri oli per motori 

2710.0019 

- - Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri 

2710.002 

- - cherosene e altri oli medi 

2710.0024 

- - altri oli 

2710.0029 

- - altri oli medi e preparati a base di tali oli 

2710.003 

- - oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione 

2710.0031 

- - - -oli gassosi 

2710.0032 

- - oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi 

2710.009 

- - altri 

2710.0099 

- - waste oils 

2807.00 

Acido solforico; oleum:  

2807.001 

- - acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi 

2808.00 

Acido nitrico; acidi solfonitrici 

2808.001 

- - acido nitrico, pro analysis 

31.02 

Concimi minerali o chimici azotati:  

3102.90 

- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 

31.05 

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 

3105.10 

- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 

32.06 

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03, 32.04o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:  

3206.20 

- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:  

3206.201 

- - Verdi di cromo 

3206.202 

- - Gialli di zinco (cromato di zinco) 

3206.209 

- - altri 

3206.4 

- altre sostanze coloranti e altre preparazioni:  

3206.49 

- altri 

3206.492 

- - dispersioni concentrate di pigmenti 

3206.494 

- - a base di nero di carbonio 

33.04 

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure 

3304.10 

- - Prodotti per il trucco delle labbra 

3304.109 

- - per la vendita al minuto 

3304.20 

- - - Prodotti per il trucco degli occhi 

3304.209 

- - per la vendita al minuto 

3304.30 

- - Preparazioni per manicure o pedicure 

3304.309 

- - per la vendita al minuto 

33.05 

Preparazioni per capelli 

3305.10 

- - Shampooings 

3305.109 

- - per la vendita al minuto 

3305.20 

- - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti 

3305.209 

- - per la vendita al minuto 

3305.30 

- - Lacche per capelli 

3305.309 

- - per la vendita al minuto 

3305.90 

- altre 

3305.909 

- - per la vendita al minuto 

33.06 

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) 

3306.10 

- - Dentifrici 

3306.109 

- - per la vendita al minuto 

3306.90 

- altri 

3306.909 

- - per la vendita al minuto 

33.07 

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti 

3307.10 

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 

3307.109 

- - per la vendita al minuto 

3307.20 

- - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 

3307.209 

- - per la vendita al minuto 

3307.30 

- - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 

3307.309 

- - per la vendita al minuto 

3307.4 

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:  

3307.49 

- altre 

3307.499 

- - per la vendita al minuto 

34.02 

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 

3402.1 

- - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:  

3402.11 

- anionici 

3402.111 

- - alchilarilsolfonati 

3402.112 

- - solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico 

3402.20 

- - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 

3402.201 

- - in polvere per il lavaggio 

3402.209 

- - altre 

3402.90 

- altre:  

3402.901 

- - in polvere per il lavaggio 

38.08 

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:  

3808.20 

- Fungicidi:  

3808.209 

- - altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi fitosanitari 

39.17 

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche 

3917.2 

- Tubi rigidi:  

3917.21 

- - di polimeri di etilene 

3917.211 

- - per le linee di galleggiamento sottomarine 

3917.219 

- - altri 

3917.2199 

- - altri 

3917.22 

- - di polimeri di propilene:  

3917.229 

- - altri 

3917.23 

- - di polimeri di cloruro di vinile 

3917.239 

- - altri 

3917.29 

- - di altre materie plastiche 

3917.299 

- - altri 

3917.31 

- - Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:  

3917.319 

- - altri 

3917.32 

- - altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:  

3917.329 

- altri 

3917.33 

- - altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:  

3917.339 

- - altri 

3917.39 

- altri 

3917.399 

- - altri 

3917.40 

- Accessori 

3917.409 

- - altri 

39.18 

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:  

3918.10 

- di polimeri di cloruro di vinile 

3918.90 

- di altre materie plastiche 

39.19 

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:  

3919.10 

- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm 

3919.101 

- - - di polipropilene 

3919.102 

- - - di policloruro di vinile 

3919.103 

- - di polietilene 

3919.109 

- - altri 

39.20 

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:  

3920.10 

- di polimeri di etilene 

3920.109 

- - altri 

3920.30 

- di polimeri di stirene 

3920.4 

- di polimeri di cloruro di vinile 

3920.42 

- flessibili 

40.12 

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma 

4012.10 

- Pneumatici rigenerati:  

4012.109 

- - altri 

4012,20  

- Pneumatici usati: 

4012.209 

- - altri 

4012,90  

- altri 

4012.909 

- - altr 

44.09 

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:  

4409.20 

- diversi da quelli di conifere 

4409.202 

- - - di altri legni 

4409.203 

- - pavimenti a parchetti di faggio 

4409.204 

- - pavimenti a parchetti di altre piante decidue 

4409.209 

- - altro 

48.05 

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:  

4805.2 

- Carta e cartone a più strati:  

4805.29 

- altri 

4805.291 

- - testliner marrone 

4805.299 

- - altri 

4805.30 

- Carta da imballaggio al solfito:  

4805.60 

- altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m2:  

4805.601 

- - - ondulazione di carta da macero 

4805.609 

- - altra 

4805.6091 

- - carta comune da imballaggio 

4805.6099 

- - altra 

4805.70 

- Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g: almeno il 225% 

48.08 

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:  

4808.10 

- Carta e cartone ondulati, anche perforati 

64.01 

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:  

6401.10 

- Calzature con puntale protettivo di metallo:  

6401.9 

- altre calzature:  

6401.91 

- - che ricoprono il ginocchio:  

6401.92 

- - che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:  

6401.99 

- altre 

64.05 

Altre calzature:  

6405.90 

- altre 

68.10 

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:  

6810.1 

- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:  

6810.11 

- - Blocchi e mattoni da costruzione 

6810.19 

- altri 

6810.9 

- altri lavori 

6810.91 

- - Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:  

6810.99 

- altri:  

68.11 

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:  

6811.10 

- Lastre ondulate 

6811.20 

- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:  

6811.30 

- Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 

6811.90 

- altri lavori 

69.08 

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto 

6908.10 

- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm 

70.03 

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:  

7003.1 

- Lastre e fogli, non armati:  

7003.12 

- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:  

7003.19 

- altri 

7003.199 

- - altri 

7003.20 

- Lastre e fogli, armati 

7003.30 

- Profilati 

70.07 

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro 

7007.1 

- Vetri temperati:  

7007.11 

- - di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:  

7007.19 

- altri:  

7007.2 

- Vetri formati da fogli aderenti fra loro:  

7007.21 

- - di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:  

7007.219 

- - altri 

7007.29 

- altri 

70.10 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro 

7010.10 

- Ampolle 

7010.20 

- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 

7010.9 

- altri, di capacità:  

7010.91 

- superiore a 11 

7010.92 

- - superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l:  

73.02 

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce) , cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie 

7302.40 

- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio:  

7302.90 

- altri:  

73.04 

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:  

7304.10 

- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:  

7304.2 

- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:  

7304.29 

- altri 

7304.292 

- - involucri tubolari di altri acciai con un diametro esterno inferiore a 16" 

7304.295 

- - altri tubi di altri acciai 

7304.299 

- - altri 

7304.3 

- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:  

7304.31 

- - trafilati o laminati a freddo:  

7304.319 

- - altri 

7304.3199 

- - altri 

7304.39 

- altri 

7304.399 

- - altri 

73.06 

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio 

7306.10 

- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:  

7306.20 

- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 

7306.201 

- - - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm 

7306.30 

- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:  

7306.309 

- - altro 

7306.60 

- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:  

7306.601 

- - di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm 

7306.6019 

- - altro 

73.10 

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:  

7310.10 

- di capacità uguale o superiore a 50 litri 

7310.2 

di capacità inferiore a 50 litri:  

7310.21 

- - Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:  

7310.29 

- altri 

7310.299 

- - altri 

73.14 

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:  

7314.20 

- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:  

73.21 

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:  

7321.1 

- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:  

7321.12 

- - a combustibili liquidi 

7321.8 

- Altri apparecchi 

7321.81 

- - a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:  

7321.82 

- - a combustibili liquidi 

7321.83 

- - a combustibili solidi 

7321.90 

- Parti 

73.22 

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:  

7322.1 

Radiatori e loro parti:  

7322.11 

- - di ghisa 

7322.19 

- altri 

7322.90 

- altri:  

7322.909 

- - altri 

76.04 

Barre e profilati di alluminio 

7604.10 

- Alluminio non legato 

7604.2 

- di leghe di alluminio:  

7604.21 

- - Profilati cavi 

7604.211 

- - protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica) 

7604.219 

- - altri 

7604.29 

- altri 

76.05 

Fili di alluminio:  

7605.1 

- Alluminio non legato 

7605.11 

- - di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 

7605.119 

- - altri 

7605.19 

- altri 

76.06 

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:  

7606.1 

- di forma quadrata o rettangolare:  

7606.11 

- - di alluminio non legato:  

7606.119 

- - altri 

7606.12 

- - di leghe di alluminio 

7606.122 

- - Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica) 

7606.129 

- - altri 

7606.9 

- altri:  

7606.91 

- - di alluminio non legato:  

7606.92 

- - di leghe di alluminio 

76.07 

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):  

7607.1 

- senza supporto:  

7607.19 

- altri 

7607.199 

- - altri 

7607.20 

- su supporto 

7607.209 

- - altri 

76.08 

Tubi di alluminio 

7608.10 

- di alluminio non legato 

7608.109 

- - altri 

7608.20 

- di leghe di alluminio:  

7608.209 

- altri 

7609.00 

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 

76.16 

Altri lavori di alluminio:  

7616.9 

- altri:  

7616.99 

- altri 

7616.991 

- - - Radiatori:  

7616.999 

- - altri 

82.15 

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

8215.10 

- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:  

8215.20 

- altri assortimenti:  

8215.9 

- altri:  

8215.91 

- - argentati, dorati o platinati 

8215.99 

- altre 

83.09 

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni 

8309.10 

- Tappi a corona 

8309.90 

- altri:  

8309.901 

- - Tappi a passo di vite 

83.11 

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:  

8311.10 

- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:  

8311.20 

- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 

8311.30 

- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni 

8311.90 

- altri, comprese le parti 

84.03 

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:  

8403.10 

- Caldaie 

8403.101 

- - a gas o a gas ed altri combustibili 

8403.102 

- - - a combustibili liquidi 

8403.103 

- - - a combustibili solidi 

8403.109 

- - altre 

84.04 

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore 

8404.10 

- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02o 84.03 

8404.101 

- - destinati a caldaie della voce 84.02 

8404.109 

- - destinati a caldaie della voce 84.03 

8404.20 

- Condensatori per macchine a vapore 

84.06 

Turbine a vapore 

8406.10 

- Turbine per la propulsione di navi 

8406.101 

- - Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW 

8406.109 

- - altre 

8406.8 

- altre turbine:  

8406.81 

- - di potenza superiore a 40 MW:  

8406.811 

- - per generatori elettrici di potenza non inferiore a 200 000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali di cogenerazione 

8406.819 

- - altre 

8406.82 

- - di potenza inferiore o uguale a 40 MW:  

8406.821 

- - Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW 

8406.829 

- - altre 

84.08 

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) 

8408.10 

- Motori per la propulsione di navi:  

8408.102 

- - - - di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a 400 kW 

8408.109 

- - altri 

84.13 

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore;  

8413.11 

- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse 

8413.30 

- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:  

8413.309 

- - altre 

8413.60 

- - altre pompe volumetriche rotative:  

8413.601 

- - monomompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive 

8413.602 

- - Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per l'estrusione di monofilamenti sintetici o artifiali, per le materie aggressive 

8413.603 

- - Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici 

8413.6039 

- - altre 

8413.604 

- - - Pompe a vite elicoidali 

8413.6049 

- - altre 

8413.605 

- - - Pompe oleoidrauliche 

8413.6059 

- - altre 

8413.609 

- - Altre 

8413.6099 

- - altre 

8413.70 

- - Altre pompe centrifughe:  

8413.701 

- - Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e di gas 

84.14 

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti 

8414.20 

- Pompe per aria, a mano o a pedale:  

8414.209 

- - altro 

84.16 

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:  

8416.10 

- Bruciatori a combustibili liquidi:  

8416.101 

- - di capacità uguale o inferiore a 2 kg/ora 

8416.102 

- - di capacità superiore a 300 kg/ora 

8416.109 

- - altri 

8416.20 

- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:  

8416.201 

- - di capacità uguale o inferiore a 84 MJ/ora 

8416.202 

- a combustibili solidi 

8416.30 

- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 

8416.301 

- - Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri 

8416.309 

- - altri 

8416.90 

- Parti 

84.24 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:  

8424.20 

- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili 

8424.30 

- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:  

8424.8 

- altri apparecchi 

8424.81 

- - per l'agricoltura o l'orticoltura:  

8424.811 

- - Irroratrici per vigneti 

8424.813 

- - altre neubulizzatrici di capacità uguale o inferiore a 400 l 

84.26 

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:  

8426.1 

- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:  

8426.11 

- - Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi 

8426.111 

- - per gli impianti di fusione 

8426.119 

- - altri 

8426.20 

- Gru a torre 

8426.209 

- - altre 

8426.9 

- altre macchine, apparecchi e congegni 

8426.91 

- - costruiti per essere montati su un veicolo stradale:  

8426.99 

- altri 

8426.999 

- - altri 

84.28 

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):  

8428.10 

- Ascensori e montacarichi:  

8428.103 

- - altri ascensori e montacarichi per condomini, stabilimenti commerciali e stabilimenti industriali 

8428.3 

- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:  

8428.33 

- - altri, a nastro o a cinghia:  

8426.339 

- - altri 

8428.40 

- Scale meccaniche e marciapiedi mobili 

8428.90 

- altre macchine, apparecchi e congegni 

8428.901 

- - Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbriche di tegole 

8428.909 

- - altri 

8428.9099 

- - altri 

84.29 

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:  

8429.5 

- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:  

8429.51 

- - Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:  

8429.512 

- - a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184 kW 

84.33 

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:  

8433.5 

- Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli 

8433.51 

- Mietitrici-trebbiatrici 

8433.511 

- Per frumento e granturco 

8433.5112 

- - - - di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a 167 kW 

84.58 

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo 

8458.1 

- Torni orizzontali:  

8458.11 

- - a comando numerico 

84.59 

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58 

8459.10 

- Unità di lavorazione con guida di scorrimento 

8459.5 

- Fresatrici a mensola:  

8459.51 

- - a comando numerico 

84.60 

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:  

8460.2 

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:  

8460.29 

- altre:  

8460.291 

- - - per cuscinetti a rotolamento di ogni specie 

84.81 

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche 

8481.10 

- Riduttori di pressione:  

8481.101 

- - Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas compresso 

8481.30 

- Valvole di ritegno:  

8481.301 

- - Cestini a tenuta di vuoto con valvola 

8481.40 

- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:  

8481.401 

- - di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma non superiore a 1 200 mm, e di pressione non superiore a 16 Mpa 

8481.80 

- altri apparecchi 

8481.802 

- - Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione nominale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1 200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole a saracinesca di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non superiore a 16 Mpa 

8481.803 

- - Valvole d'intercettazione di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole d'intercettazione fucinate di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione non superiore a 16"Mpa;  

8481.804 

- - Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pressione non superiore a 10 Mpa 

8481.805 

- - Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste di perforazione per allacciamenti domestici, valvole di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere), filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per valvole 

85.01 

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) 

8501.3 

- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:  

8501.32 

- - di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:  

8501.329 

- - altri 

8501.34 

- - - di potenza superiore a 375 W 

8501.349 

- - altri 

8501.40 

- altri motori a corrente alternata, monofase:  

8501.4099 

- - altri 

8501.5 

- altri motori a corrente alternata, polifase:  

8501.51 

- di potenza inferiore o uguale a 750 W:  

8501.511 

- - Motori con riduttore per apertura e chiusura delle porte 

8501.53 

- - - di potenza superiore a 75 W 

8501.539 

- - altri 

8501.6 

- Generatori a corrente alternata (alternatori):  

8501.61 

- - di potenza inferiore o uguale a 75 W:  

8501.619 

- - altri 

8501.62 

- - di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 

8501.629 

- - altri 

8501.63 

- - di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 

8501.639 

- - altri 

8501.64 

- - di potenza superiore a 750 kVA:  

85.04 

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione 

8504.2 

- Trasformatore con dielettrico liquido:  

8504.21 

- - di potenza inferiore o uguale a 650 kVA 

8504.211 

- - - Trasformatori di misura 

8504.219 

- - altri 

8504.22 

- - di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:  

8504.23 

- - di potenza superiore a 10 000 kVA 

8504.3 

- altri trasformatori:  

8504.32 

- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:  

8504.329 

- - altri 

8504.33 

- - di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:  

8504.331 

- - di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici 

8504.339 

- - altri 

8504.3399 

- - altri 

8504.34 

- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA 

8504.341 

- - per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici 

8504.50 

- altre bobine di reattanza e di autoinduzione:  

8504.509 

- - altri 

85.16 

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45 

8516.10 

- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici;  

8516.2 

- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:  

8516.29 

- altri 

8516.80 

- Resistenze scaldanti:  

8516.809 

- altri 

85.25 

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere 

8525.10 

- Apparecchi trasmittenti:  

8525.101 

- - per la radio 

85.35 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:  

8535.2 

- Interruttori automatici:  

8535.21 

- - per una tensione inferiore a 72,5 kV 

8535.29 

- altri 

8535.30 

- Sezionatori ed interruttori:  

8535.301 

- - - Sezionatori 

8535.309 

- - Interruttori 

85.36 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:  

8536.10 

- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili 

8536.20 

- Interruttori automatici:  

8536.30 

- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:  

8536.4 

- Relè:  

8536.49 

- altri 

8536.50 

- altri interruttori, sezionatori e commutatori:  

8536.509 

- - altri 

8536.6 

- Portalampade, spine e prese di corrente:  

8536.69 

- altri 

8536.699 

- - altri 

85.37 

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17 

8537.10 

- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:  

8537.20 

- per una tensione superiore a 1 000 V:  

85.38 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 35,  

85.36 

o 85.37:  

8538.10 

- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi 

85.39 

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;  

8539.2 

- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:  

8539.22 

- - altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V:  

8539.3 

- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:  

8539.32 

- - Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:  

8539.39 

- altri 

85.44 

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 

8544.4 

- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:  

8544.41 

- - muniti di pezzi di congiunzione:  

8544.419 

- - altri 

8544.49 

- altri 

8544.491 

- - isolati mediante carta 

8544.4919 

- - altri 

8544.492 

- - isolati mediante plastica 

8544.4929 

- - altri 

8544.499 

- - isolati con altri materiali 

8544.4999 

- - altri 

8544.5 

- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:  

8544.51 

- - muniti di pezzi di congiunzione:  

8544.519 

- - altri 

8544.59 

- altri 

8544.591 

- - isolati mediante carta 

8544.592 

- - isolati mediante plastica 

8544.593 

- - impregnati di gomma 

8544.599 

- - isolati con altri materiali 

8544.60 

- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:  

8544.602 

- - isolati mediante plastica 

8544.603 

- - isolati mediante gomma 

8544.604 

- - altri isolati mediante carta 

8544.609 

- - altri isolati con altri materiali 

85.45 

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici 

8545.20 

- Spazzole 

85.48 

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo 

8548.10 

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso;  

8548.109 

- - altri 

87.01 

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):  

8701.10 

- Motocoltivatori 

8701.101 

- - - di potenza inferiore o uguale a 10 kW 

8701.102 

- - di potenza superiore a 10 kW 

8701.90 

- altri:  

8701.901 

- - agricoli, con un motore di potenza non superiore a 50 kW 

8701.902 

- - agricoli, con un motore di potenza superiore a 50kW, ma non superiore a 110 kW 

8701.9021 

- - con oltre 5 anni 

8701.9029 

- - altri 

87.09 

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 

8709.1 

- Carrelli:  

8709.11 

- elettrici 

90.17 

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo 

9017.30 

- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:  

9017.302 

- - Calibri 

90.28 

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura 

9028.20 

- Contatori di liquidi 

9028.201 

- - per combustibili 

9028.202 

- - per l'acqua 

9028.209 

- - altri 

9028.30 

- Contatori di elettricità:  

9028.309 

- - altri 

94.01 

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:  

9401.40 

- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti 

9401.50 

- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili 

9401.6 

- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:  

9401.61 

- - imbottiti 

9401.611 

- - di legno sagomato 

9401.619 

- - altri 

9401.69 

- altri 

9401.691 

- - di legno sagomato 

9401.699 

- - altre 

9401.7 

- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:  

9401.71 

- - imbottiti 

9401.79 

- altri 

9401.80 

- altri mobili per sedersi 

9401.90 

- Parti 

9401.901 

- - di legno 

9401.909 

- - di altre materie 

94.03 

Altri mobili e loro parti:  

9403.10 

- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:  

9403.20 

- altri mobili di metallo:  

9403.209 

- - altri 

9403.30 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:  

9403.40 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:  

9403.50 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto 

9403.60 

- altri mobili di legno:  

9403.70 

- Mobili di materie plastiche:  

9403.709 

- - altri 

9403.80 

- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili 

9403.90 

- Parti 

9403.901 

- - - di legno 

9403.902 

- - di metallo 

9403.903 

- - di materia plastica 

9403.909 

- - di altre materie 

 

 

ALLEGATO III

Definizione di prodotti di «baby beef» di cui all'articolo 27, paragrafo 2

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

 

Codice NC  

Suddivisione Taric  

Designazione delle merci 

 

 

Animali vivi della specie bovina 

 

 

- altri 

 

 

- - delle specie domestiche 

 

 

- - - di peso superiore a 300 kg:  

 

 

- - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): 

ex 0102 90 51 

 

- - - - - destinate alla macellazione:  

 

10 

- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1) 

ex 0102 90 59 

 

- - - - - altri:  

 

11 

 

 

21 

 

 

31 

 

 

91 

 

 

 

- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1) 

 

 

- - - - altri 

Ex 0102 90 71 

 

- - - - - destinati alla macellazione:  

 

10 

- tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1) 

Ex 0102 90 79 

 

- - - - - altri 

 

21 

 

 

91 

 

 

 

- tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)  

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 

Ex 0201 10 00 

 

- in carcasse o mezzene 

 

91 

- carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) 

 

 

- altri pezzi non disossati 

ex 0201 20 20 

 

- - Quarti detti «compensati» 

 

91 

- quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) 

ex 0201 20 30 

 

- - Busti e quarti anteriori 

 

91 

- quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) 

ex 0201 20 50 

 

- Selle e quarti posteriori 

 

91 

- Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] 

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.  

 

 

 

ALLEGATI IV a) e IV c) [1]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati al 1° maggio 2004) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

 

Codice della tariffa doganale croata [1]

0105 19 20

0105 19 90

0106 90 00 10

0205 00

0206

0208

0407 00 30

0407 00 30 50

0407 00 90

0410 00 00

0504 00 00

0604

0714

0801

0802

0803 00

0804 10 00

0804 30 00

0805 40 00

0805 50

0805 90 00

0806 20

0807 20 00

0811

0812

0813

0814 00 00

0901 11 00

0901 12 00

0902

0904

0905 00 00

0906

0907 00 00

0908

0909

0910

1001 10 00

1002 00 00 10

1003 00 10

1004 00 00 10

1005 10

1006

1007 00

1008

1106

1108

1109 00 00

1209

1210

1211

1212 10

1212 30 00

1212 99 80

1213 00 00

1214

1301

1302

1501 00 11

1501 00 19 10

1501 00 90

1502 00

1503 00

1504

1516 10

1603 00

1702 11 00

1702 19 00

1702 60

1703 10 00

2003 10

2003 20 00

2005 60 00

2007 91

2008 19

2008 20

2008 30

2008 80

2008 99 36

2008 99 38

2008 99 49 10

2008 99 67 10

2008 99 99 10

2009 11

2009 19 11

2009 19 19

2009 19 98 10

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 99 10

2009 39 11

2009 39 19

2009 39 39 10

2009 49 11

2009 49 19

2009 49 99 10

2009 79 11

2009 79 19

2009 79 99 10

2009 80 35 10

2009 80 38 10

2009 80 99 10

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 69 10

2009 80 96 10

2009 80 97 10

2009 80 99 20

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 39 10

2009 90 49 10

2009 90 59 10

2009 90 79 10

2009 90 97 10

2009 90 98 10

2301

2302 10

2302 20

2302 40

2303 10

2303 20

2303 30

2304 00 00

2305 00 00

2306 41 00

2306 49 00

2306 70 00

2307 00

2308 00

2309 10

 

[1] Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 184/2003, e dalle successive modifiche.

 

 

ALLEGATO IV b [2]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

 

Codice della tariffa doganale croata  

Designazione delle merci  

Contingente tariffario tonnellate  

Incremento annuo tonnellate 

0104  

Animali vivi delle specie ovina e caprina  

300 

 

0201  

Carni di animali della specie bovina, fresche o congelate  

200 

 

0204  

Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate 

110  

5 

0207  

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 

780  

30 

0401  

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

13.500 

 

0402  

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

250 

 

0406  

Formaggi e latticini  

2.200  

100 

0406 escl. 04069078  

Formaggi e latticini diversi dal Gouda  

800 

 

04069078  

Gouda  

350 

 

0409 00 00  

Miele naturale  

20 

 

06029010  

Bianco di funghi (micelio)  

9.400 

 

0701 90 10  

Patate, destinate alla fabbricazione della fecola  

1.000 

 

0712  

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati 

1.050 

 

0805 10  

Arance  

27.500  

1.250 

0808 10 [*]  

Mele fresche  

5.800 

 

0809 10  

Albicocche  

1.100  

50 

0810 10  

Fragole  

220  

10 

1002 00 00  

Segala  

700  

100 

1101  

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato  

250 

 

1103  

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali  

100 

 

1206 00  

Semi di girasole, anche frantumati  

110  

5 

1507  

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1  

10 

1514 19 

 

 

 

1514 99  

Olio di ravizzone a basso tenore di acido erucico  

100 

 

2004 90  

- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi  

110  

5 

2005 90  

Capperi, carciofi, altri, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 

135 

 

2007 99  

Confetture, gelatine di frutta, preparazioni, altre  

130 

 

2009 71 

Succhi di frutta  

200 

 

2009 79 

 

 

 

2009 80 

 

 

 

2009 90 

 

 

 

2009 80 50 

- succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi  

330  

15 

2009 80 61 

 

 

 

2009 80 63 

 

 

 

2009 80 69 

 

 

 

2009 80 71 

 

 

 

2009 80 73 

 

 

 

2009 80 79 

 

 

 

2009 80 83 

 

 

 

2009 80 84 

 

 

 

2009 80 86 

 

 

 

2009 80 88 

 

 

 

2009 80 89 

 

 

 

2009 80 95 

 

 

 

2009 80 96 

 

 

 

2009 80 97 

 

 

 

2009 80 99 

 

 

 

21069010 

Preparazioni alimentari  

550 

 

21069030 

 

 

 

21069051 

 

 

 

21069055 

 

 

 

21069059  

 

 

 

2302  

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 

 

 

230230  

- di frumento  

6.200 

 

2309  

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 

 

 

230990  

- Altro  

1.350 

 

[*] I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre 

 

 

ALLEGATO IV d [3]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d))

 

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

     - il 1° maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 40% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

 

Codice della tariffa doganale croata  

Designazione delle merci  

Contingente tariffario tonnellate  

Incremento annuo tonnellate 

0103 91 

Animali vivi della specie suina  

550  

25 

0103 92  

 

 

 

0210  

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie 

500  

15 

0401  

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

3.300  

150 

0402  

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

15.400  

700 

0405 10  

Burro  

300  

10 

0702  

Pomodori, freschi o refrigerati  

8.250  

375 

0703 20  

Agli 1.100  

50 

 

0805 20  

- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 

2.640  

120 

0806 10  

Uve da tavola  

8.800  

400 

1509  

Olio d'oliva  

390  

20 

da 1602 41 a 1602 

Preparazioni e conserve di carni suine  

330  

15 

49  

 

 

 

1701  

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido 

6.270  

285 

2002  

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 

5.430  

240 

2009 12 00 

- succhi di arancia: altro  

1.980  

90 

2009 19 91 

 

 

 

2009 19 98 

 

 

 

 

 

ALLEGATO IV e) [4]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e))

 

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

     - il 1° maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 70% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base.

 

0104 

Animali vivi delle specie ovina o caprina 

0105 

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:  

010512 

- Tacchine e tacchini 

010592 

- Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2000 g 

0105920020 

- altri 

0105920030 

 

0209 

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati 

0404 

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove 

040700 

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:  

0407003040 

- - uova di tacchine 

0601 

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 

0602 

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) 

0603 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati 

0708 

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 

0710 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati 

0711 

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 

0712 

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati 

0713 

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 

0901 

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione 

090121 00 

- Caffè torrefatto 

090122 00 

 

100300 

Orzo 

1003009010 

- - destinato alla fabbricazione della birra 

10040000 

Avena 

1005 

Granturco 

100590 

- Altro 

1104 

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 

1105 

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate 

170230 

- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio 

170240 

- Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio 

2005 

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 

20054000 

- Piselli (Pisum sativum) 

20055100 

- Fagioli in grani 

2008 

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove 

200850 

- Albicocche 

200870 

- Pesche 

2009 

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti 

200941 

- Succhi di ananasso 

20094110 

- - - altri 

200969 

- Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) 

2206 

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove 

2302 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 

230230 

- di frumento 

2306 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304o 2305 

230690 

- Altro 

2309 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 

230990 

- Altro 

 

 

ALLEGATO IV f) [5]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f))

 

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

     - il 1° maggio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base.

 

Codice della tariffa doganale croata  

Designazione delle merci  

Contingente tariffario tonnellate  

Incremento annuo tonnellate 

0102 90  

Animali vivi della specie bovina  

220  

10 

0202  

Carni di animali della specie bovina, congelate  

3.300  

150 

0203  

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 

8.030  

365 

0701  

Patate, fresche o refrigerate  

13.200  

600 

0703 10 

Cipolle e scalogni  

11.290  

500 

0703 90  

Porri ed altri ortaggi agliacei 

 

 

0807 11 00 

- Meloni (compresi i cocomeri):  

6.210  

275 

0807 19 00 

 

 

 

0808 10  

Mele fresche  

6.000  

300 

1101  

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato  

990  

45 

1103  

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali 

8.580  

390 

1107  

Malto, anche torrefatto  

17.500  

750 

1601 00  

Salsicce, salami e prodotti simili  

1.980  

90 

1602 10 - 1602 39 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai 

560  

30 

1602 50 - 1602 90  

suini 

 

 

2401  

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco  

220  

10 

 

 

ALLEGATO IV g) [6]

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g]

 

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

Codice della tariffa doganale croata  

Designazione delle merci  

Contingente tariffario tonnellate  

Dazio applicabile 

0102 90 05 

Animali vivi della specie bovina  

9.000  

15% 

0102 90 21 

 

 

 

0102 90 29 

 

 

 

0102 90 41 

 

 

 

0102 90 49 

 

 

 

0102 90 71  

 

 

 

0103 91 

Animali vivi della specie suina  

2.550  

15% 

0103 92  

 

 

 

0105920020  

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2.000 g  

90  

10% 

0203  

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 

3.570  

25% 

0401  

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

12.600  

4,2 EUR/100kg 

0704 90 10  

Cavoli  

160  

50% NPF 

0706 10 00  

Carote fresche o refrigerate  

140  

50% NPF 

0706 90 30  

Barbaforte, fresca o refrigerata  

110  

50% NPF 

0706 90 90  

Cavoli rapa 

 

 

0707  

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati  

200  

10% 

0709 51 00  

Funghi, freschi o refrigerati  

340  

10% 

0709 59 00  

Funghi galletti o gallinacci, funghi porcini 

 

 

0709 60 10  

Peperoni, freschi o refrigerati  

310  

12% 

0710 2100 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati 

1.500  

7% 

0710 2200 

 

 

 

0710 9000  

 

 

 

1001 90 99  

Frumento (grano) e frumento segalato, altri  

9.000  

15% 

1005 90  

Granturco, altro  

20.000  

9% 

1206 00 91 

Semi di girasole, anche frantumati  

2.160  

6% 

1206 00 99  

 

 

 

1517 10 90  

Margarina  

1.200  

20% 

1601 00 [*]  

Salsicce, salami e prodotti simili [*]  

1.500  

10% 

160210 - 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali  

240  

10% 

160239  

diversi dai suini 

 

 

160241 - 1602 49  

Preparazioni e conserve di carni suine  

180  

10% 

1702 40  

Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio 

1.000  

5% 

1703 90 00  

Melassi di barbabietola  

14.500  

14% 

2001  

Cetrioli e cetriolini, altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 

1.650  

15% 

[*] Nel 2005, il contingente per i prodotti del codice 1601 00 è soggetto a un incremento di 400 t. 

 

 

ALLEGATO V a [7]

Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1

 

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

 

 

 

Codice NC  

Designazione delle merci  

2004 

Dal 2005 in poi 

 

 

 

 

0301 91 10 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

CT: 30 t a 0% 

CT: 30 t a 0% 

0301 91 90 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

Oltre il CT: 70% 

Oltre il CT: 70% 

0302 11 10 

gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

0302 11 20 

chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; 

 

 

0302 11 80 

secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed 

 

 

0303 21 10 

altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

0303 21 20 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

0303 21 80 

 

 

 

0304 10 15 

 

 

 

0304 10 17 

 

 

 

ex 0304 10 19 

 

 

 

ex 0304 10 91 

 

 

 

0304 20 15 

 

 

 

0304 20 17 

 

 

 

ex 0304 20 19 

 

 

 

ex 0304 90 10 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

0305 49 45 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 93 00 

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, 

CT: 210 t a 0% 

CT: 210 t a 0% 

0302 69 11 

salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; 

Oltre il CT: 70% 

Oltre il CT: 70% 

0303 79 11 

farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 19 

all'alimentazione umana 

 

 

ex 0304 10 91 

 

 

 

ex 0304 20 19 

 

 

 

ex 0304 90 10 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0301 99 90 

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; 

CT: 35 t a 0% 

CT: 35 t a 0% 

0302 69 61 

fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in 

Oltre il CT: 30% 

Oltre il CT: 30% 

0303 79 71 

salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 38 

polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione 

 

 

ex 0304 10 98 

umana 

 

 

ex 0304 20 94 

 

 

 

ex 0304 90 97 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0301 99 90 

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; 

CT: 650 t a 0% 

CT: 650 t a 0% 

0302 69 94 

congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; 

Oltre il CT: 30% 

Oltre il CT: 30% 

ex 0303 77 00 

filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 38 

in forma di pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

ex 0304 10 98 

 

 

 

ex 0304 20 94 

 

 

 

ex 0304 90 97 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

Codice NC  

Designazione delle merci  

2004 

1604 13 11 

Preparazioni e conserve di sardine  

CT: 180t a 6% 

1604 13 19 

 

Oltre il CT: dazio NPF intero 

ex 1604 20 50 

 

 

 

 

 

1604 16 00 

Preparazioni e conserve di acciughe  

CT: 50 t a 0% 

1604 20 40 

 

Oltre il CT: dazio NPF intero 

 

 

 

1604  

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi  

CT: 1.290 t a 0% 

 

succedanei preparati con uova di pesce, 

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto 

Codice NC  

Designazione delle merci  

Dal 2005 in poi 

1604  

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi  

CT: 1.550 t a 0% 

 

succedanei preparati con uova di pesce 

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto 

 

     Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60% del dazio NPF nel 2004 e al 50% del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

 

 

ALLEGATO V b) [8]

Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2

 

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

 

 

 

Codice NC  

Designazione delle merci  

2004  

Dal 2005 in poi 

0301 91 10 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

CT: 25 t a 0% 

CT: 25 t a 0% 

0301 91 90 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

Oltre il CT: 70% 

Oltre il CT: 70% 

0302 11 10 

gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

0302 11 20 

chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; 

 

 

0302 11 80 

secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed 

 

 

0303 21 10 

altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

0303 21 20 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

0303 21 80 

 

 

 

0304 10 15 

 

 

 

0304 10 17 

 

 

 

ex 0304 10 19 

 

 

 

ex 0304 10 91 

 

 

 

0304 20 15 

 

 

 

0304 20 17 

 

 

 

ex 0304 20 19 

 

 

 

ex 0304 90 10 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

0305 49 45 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 93 00 

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, 

CT: 30 t a 0% 

CT: 30 t a 0% 

0302 69 11 

salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; 

Oltre il CT: 70% 

Oltre il CT: 70% 

0303 79 11 

farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 19 

all'alimentazione umana 

 

 

ex 0304 10 91 

 

 

 

ex 0304 20 19 

 

 

 

ex 0304 90 10 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0301 99 90 

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; 

CT: 35 t a 0% 

CT: 35 t a 0% 

0302 69 61 

fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in 

Oltre il CT: 30% 

Oltre il CT: 30% 

0303 79 71 

salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 38 

polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione 

 

 

ex 0304 10 98 

umana 

 

 

ex 0304 20 94 

 

 

 

ex 0304 90 97 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0301 99 90 

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; 

CT: 60 t a 0% 

CT: 60 t a 0% 

0302 69 94 

congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; 

Oltre il CT: 30% 

Oltre il CT: 30% 

ex 0303 77 00 

filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati 

del dazio NPF 

del dazio NPF 

ex 0304 10 38 

in forma di pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

ex 0304 10 98 

 

 

 

ex 0304 20 94 

 

 

 

ex 0304 90 97 

 

 

 

ex 0305 10 00 

 

 

 

ex 0305 30 90 

 

 

 

ex 0305 49 80 

 

 

 

ex 0305 59 80 

 

 

 

ex 0305 69 80 

 

 

 

Codice NC  

Designazione delle merci  

2004 

1604 13 11 

Preparazioni e conserve di sardine  

CT: 95 t a 10% 

1604 13 19 

 

Oltre il CT: dazio NPF intero 

 

 

 

ex 1604 20 50 

Preparazioni e conserve di acciughe 

 

1604 16 00 

 

 

 

 

 

1604 20 40 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei  

CT: 215 t a 0% 

1604  

preparati con uova di pesce 

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto 

 

 

 

Codice NC  

Designazione delle merci  

Dal 2005 in poi 

1604  

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei  

CT: 310 t a 0% 

 

preparati con uova di pesce 

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto 

Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60% del dazio NPF nel 2004 e al 50% del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

 

 

ALLEGATO VI

Stabilimento: servizi finanziari di cui all'articolo 50

 

     1. Servizi finanziari: definizioni

     Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

     I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

     A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

     1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

     i) assicurazione sulla vita;

     ii) assicurazione generale;

     2. riassicurazione e retrocessione;

     3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

     4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

     B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

     1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;

     2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

     3. leasing finanziario;

     4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

     5. fideiussioni e scoperti;

     6. compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

     a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

     b) valuta estera,

     c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,

     d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

     e) titoli trasferibili,

     f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

     7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;

     8. intermediazione di credito;

     9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;

     10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

     11. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari;

     12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

     Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

     a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

     b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

     c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

 

ALLEGATO VII

Acquisto di beni immobili da parte di cittadini dell'UE

 

     Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

     Settori esclusi

     — Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui terreni agricoli (Narodne novine nn. 54/94, testo consolidato, 48/95, 19/98 e 105/99)

     — Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale (Narodne novine n. 30/94)

 

ALLEGATO VIII

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71

 

     1. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     — convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

     — convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

     — accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

     — trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

     — convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);

     — convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971;

     — accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).

     — Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

     — Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996).

     2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

 

 

PROTOCOLLI

 

     (Omissis)


[1] Gli originari allegati IV a) e IV c) sono stati così sostituiti dalla decisione n. 2005/41/CE.

[2] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.

[3] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.

[4] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.

[5] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.

[6] Allegato aggiunto dalla decisione n. 2005/41/CE.

[7] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.

[8] Allegato così sostituito dalla decisione n. 2005/41/CE.