§ 20.5.127 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2008.
Regolamento (CE) n. 2008/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:16/11/2004
Numero:2008


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.127 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2008.

Regolamento (CE) n. 2008/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione.

(G.U.U.E. 25 novembre 2004, n. L 349).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181A,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Le possibilità di sostegno per preparare le comunità rurali ad elaborare ed attuare strategie di sviluppo rurale locali nei paesi beneficiari che non entreranno a far parte dell'Unione europea nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, dovrebbero essere armonizzate con quelle previste per i paesi beneficiari che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004. È pertanto opportuno adottare un'apposita misura corrispondente all'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

     (2) È opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999 riguardanti i massimali relativi ai tassi di aiuto. Contemporaneamente occorrerebbe modificare tali disposizioni per fare in modo che gli aiuti destinati a facilitare l’accesso ai crediti concessi nel quadro di altri strumenti non siano presi in considerazione ai fini dell’applicazione dei massimali di aiuto. È opportuno che tale modifica, destinata ad eliminare possibili ambiguità, si applichi con effetto retroattivo a tutti i paesi beneficiari. In ogni caso è necessario assicurare il rispetto dei massimali stabiliti negli accordi europei.

     (3) Occorrerebbe armonizzare, con effetto dal 1° gennaio 2004, i limiti riguardanti l’intensità degli aiuti a favore delle zone montuose e collinari della Bulgaria e della Romania con quelli stabiliti per le zone svantaggiate dei paesi che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 per investimenti in aziende agricole o effettuati da giovani agricoltori, secondo quanto previsto dall’articolo 33 terdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (4) Occorrerebbe armonizzare l’intensità degli aiuti e la percentuale del contributo comunitario rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile per le misure di sviluppo rurale di carattere infrastrutturale e alcune altre misure nei paesi beneficiari che non sono entrati a far parte dell’Unione nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, con quelle applicabili ai paesi che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1268/1999 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

     «— con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)».;

     2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8. Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti.

     1. Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

     Tuttavia il massimale è pari:

     a) all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;

     b) all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;

     c) al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4.

     2. Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento.

     Tuttavia il massimale è pari:

     a) al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;

     b) al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;

     c) al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;

     d) al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);

     e) al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;

     f) al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino.

     In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.

     Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.

     3. L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     Tuttavia, con riferimento al penultimo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, introdotto dal presente regolamento, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.