§ 20.5.95 – Regolamento 20 aprile 2004, n. 735.
Regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:20/04/2004
Numero:735


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.95 – Regolamento 20 aprile 2004, n. 735.

Regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea.

(G.U.U.E. 21 aprile 2004, n. L 114).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'ambito della corrente valutazione dei rischi associati ai prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1972/2003, è necessario apportare alcune modifiche a tale elenco.

     (2) È necessario pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1972/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 è così modificato:

     1) il primo trattino, relativo a Cipro, è così modificato:

     a) sono soppressi i codici CN 0402 10, 0402 21, 0406, 1509 e 1510;

     b) il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99»;

     c) sono aggiunti i codici CN 2008 30 55 e 2008 30 75;

     2) il secondo trattino, relativo alla Repubblica Ceca, è così modificato:

     a) è soppresso il codice CN 1517;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     3) il terzo trattino, relativo all'Estonia, è così modificato:

     a) il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 99»;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     4) il quarto trattino, relativo all'Ungheria, è così modificato:

     a) sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10 e 1517;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     5) il quinto trattino, relativo alla Lettonia, è così modificato:

     a) è soppresso il codice CN 1517;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 12 10, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     6) il sesto trattino, relativo alla Lituania, è così modificato:

     a) il codice «1517» è sostituito da «1517 90 10, 1517 90 99»;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     7) il settimo trattino, relativo a Malta, è così modificato:

     a) il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99»;

     b) sono aggiunti i codici CN 0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     8) l'ottavo trattino, relativo alla Polonia, è così modificato:

     a) sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10, 1517 e 2008 20;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 14 10, 0207 14 70, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     9) il nono trattino, relativo alla Slovacchia, è così modificato:

     a) è soppresso il codice CN 1517;

     b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

     10) il decimo trattino, relativo alla Slovenia, è così modificato:

     a) sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0408 11 80, 0408 91 80 e 1517;

     b) sono aggiunti i codici CN 0207 14 50, 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e alla data di detta entrata in vigore.