§ 20.5.79 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 230.
Regolamento (CE) n. 230/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:10/02/2004
Numero:230


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.79 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 230.

Regolamento (CE) n. 230/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione di Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione di Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, i nuovi Stati membri procedono senza indugio a costituire un inventario delle scorte esistenti al 1° maggio 2004 ai fini della corretta applicazione del prelievo da imporre ai detentori di scorte eccedenti. Per agevolare la costituzione di un inventario comprendente un numero considerevole di prodotti agricoli e di prodotti non compresi nell'allegato I nonché di eliminare i rischi potenziali in modo efficace, i nuovi Stati membri possono utilizzare un sistema di analisi del rischio per identificare i detentori di scorte eccedenti.

     (2) È necessario evitare che merci per le quali è stata pagata una restituzione all'esportazione beneficino di una misura d'intervento o di un aiuto ai sensi del titolo I, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

     (3) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 1972/2003.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1972/2003 è modificato come segue:

     1) l'articolo 4 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini della corretta applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri procedono senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1° maggio 2004. A questo scopo essi possono utilizzare un sistema di identificazione dei detentori di scorte eccedenti basato su un'analisi del rischio, tenendo nel debito conto, fra l'altro, i criteri seguenti:

     — tipo di attività svolta dal detentore,

     — capacità degli impianti di magazzinaggio,

     — livello di attività.

     I nuovi Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi entro il 31 ottobre 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti, eccetto i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all'articolo 5.»;

     b) nel secondo, terzo, sesto, nono e decimo trattino del paragrafo 5 il codice NC «2009 40» è sostituito da «2009 41» e «2009 49»;

     2) il titolo dell'articolo 8 «Prova del mancato pagamento delle restituzioni/restituzioni alla produzione» è sostituito da «Prova del mancato pagamento delle restituzioni»;

     3) all'articolo 9, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Un prodotto per il quale è stata pagata una restituzione all'esportazione non può beneficiare né di una restituzione alla produzione, se viene utilizzato nella fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1722/93 della Commissione o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, né di una misura d'intervento o di un aiuto ai sensi del titolo I, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1255/1999

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione di Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

     Esso si applica sino al 30 aprile 2007.