Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 14/04/2003 |
Numero: | 696 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.65 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 696.
Regolamento (CE) n. 696/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione.
(G.U.U.E. 17 aprile 2003, n. L 99).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Le inondazioni che si sono verificate a metà agosto 2002 hanno causato ingenti danni anche nelle zone rurali di diversi paesi candidati. La Comunità deve essere in grado di reagire in modo adeguato alle calamità naturali eccezionali che colpiscono i paesi candidati, avvalendosi di diversi strumenti, tra cui lo strumento di preadesione istituito dal
(2) Detto regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per la azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità naturali eccezionali.
(3) È necessario che la Comunità prenda provvedimenti adeguati di fronte a simili eventi. Essi rappresentano oltretutto un onere finanziario gravoso per le parti colpite del settore sia privato che pubblico, che si sommano agli sforzi sostenuti in vista dell'adesione. Nel quadro di uno strumento di politica di cofinanziamento come quello istituito dal regolamento (CE) n. 1268/ 1999, le azioni da intraprendere per i progetti attinenti nei paesi interessati dovrebbero includere l'aumento del tasso di assistenza comunitaria e dei massimali normali delle intensità di aiuto.
(4) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. Tassi del contributo comunitario
1. Il contributo comunitario ammonta al massimo al 75 % della spesa pubblica totale ammissibile; tuttavia:
a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85 % della spesa pubblica totale ammissibile;
b) per le misure di cui all'articolo 2, ultimo trattino, e all'articolo 7, paragrafo 4, il contributo comunitario può raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.
2. Per gli investimenti generatori di reddito:
a) tranne quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75 %;
b) di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico può raggiungere il 75 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per l'85 %.
Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato.
3. Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in euro.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.