§ 20.5.44 - Decisione 16 novembre 2001, n. 824.
Decisione n. 2001/824/Ce del Consiglio relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:16/11/2001
Numero:824


Sommario
Art. 1.      La Comunità fornisce alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) un contributo pari a 100 milioni di EUR, erogabili dal 2001 al 2004, a favore del Fondo per la struttura di [...]
Art. 2.      1. La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, [...]
Art. 3.      Ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 del regolamento del Fondo, il contributo forma oggetto di un accordo ufficiale sotto forma di scambio di lettere tra la Commissione e la BERS
Art. 4.      La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl


§ 20.5.44 - Decisione 16 novembre 2001, n. 824. [1]

Decisione n. 2001/824/Ce del Consiglio relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 308).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità, perseguendo una chiara politica a sostegno degli sforzi intrapresi dall'Ucraina per eliminare le conseguenze dell'incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale di Cernobyl, ha già fornito al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), un contributo di 90,5 milioni di EUR nel periodo 1999-2000, conformemente alla decisione 98/381/CE/Euratom del Consiglio.

     (2) La BERS, che amministra il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, ha confermato, precedentemente alla conferenza dei finanziatori di Berlino del 5 luglio 2000, che il piano degli impegni e dei pagamenti inizialmente previsto manteneva la sua validità e che era perciò necessario un rifinanziamento del Fondo entro il 2000/2001. Conseguentemente la Comunità si è impegnata, in occasione di detta conferenza, a versare un ulteriore contributo di 100 milioni di EUR, nel periodo 2001-2004.

     (3) Il regolamento (CE/Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, considera, all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), il versamento di un "contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall'UE, quali l'iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl" come una priorità nel settore della sicurezza nucleare.

     (4) Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 settembre 2000, il contributo finanziario della Comunità per la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nei paesi dell'Europa centrale e orientale sarà prelevato dagli stanziamenti Tacis esistenti o da una linea di bilancio distinta relativa all'assistenza a detti Stati partner.

     (5) Alle sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl si applicano le norme della BERS in materia di appalti, restando inteso che gli appalti dovrebbero essere limitati, in linea di principio, ai beni e servizi prodotti o forniti dai paesi finanziatori o dai paesi in cui opera la BERS. Dette norme differiscono da quelle applicabili alle operazioni finanziate direttamente con il programma Tacis, in base al quale, di conseguenza, non può essere fornito il contributo di cui alla presente decisione.

     (6) E’ comunque opportuno garantire, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti in conformità al regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl della BERS, che non siano discriminati singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.

     (7) Per l'adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato Euratom,

     decide:

 

Art. 1.

     La Comunità fornisce alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) un contributo pari a 100 milioni di EUR, erogabili dal 2001 al 2004, a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

     Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente.

     La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.

     2. La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo.

 

     Art. 3.

     Ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 del regolamento del Fondo, il contributo forma oggetto di un accordo ufficiale sotto forma di scambio di lettere tra la Commissione e la BERS.

     Le lettere sono redatte in conformità ai modelli di cui all'allegato.

 

     Art. 4.

     La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

 

 

Allegato

Modello per lo scambio di lettere costituente l'accordo di sovvenzionamento tra la Commissione delle Comunità europee e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

     Lettera del membro abilitato della Commissione al presidente della BERS

     Signor presidente,

     a nome della Commissione europea mi pregio di confermarLe che la Comunità europea fornirà un nuovo contributo di 100 milioni di EUR a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 del regolamento del Fondo.

     Il nuovo contributo consisterà di quattro contributi annuali erogabili tra il 2001 e il 2004, subordinatamente alla necessaria autorizzazione dell'autorità di bilancio.

     Come già in occasione del primo accordo in materia di contributi, pregherei la BERS di confermare il proprio accordo alle seguenti disposizioni, che formeranno parte integrante del presente accordo:

     1) La Commissione trasmetterà tutte le informazioni pertinenti alla propria autorità di bilancio e alla Corte dei conti e può chiedere alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalle stesse riguardo agli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.

     2) La Corte dei conti avrà inoltre la possibilità di effettuare missioni presso la BERS al fine di verificare le informazioni pertinenti, concernenti il contributo comunitario, conformemente alla prassi in uso nel quadro del conto sicurezza nucleare (NSA).

     3) Per quanto riguarda le modalità di aggiudicazione degli appalti ai sensi del regolamento del Fondo, la Commissione e la BERS convengono che, dopo la conclusione dell'accordo di sovvenzionamento, nell'aggiudicazione di appalti di servizi o forniture nel quadro del funzionamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl non saranno effettuate discriminazioni tra i singoli Stati membri indipendentemente dal fatto che essi abbiano o no concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.

     Confermo che i termini usati nella presente lettera hanno il senso loro attribuito dal regolamento del Fondo. Considero che la presente lettera e la lettera di conferma della BERS costituiscano l'accordo in materia di sovvenzionamento previsto dal regolamento del Fondo.

     Membro della Commissione delle Comunità europee

     Risposta del presidente della BERS

     Signor commissario,

     La ringrazio della Sua lettera del ~ 2001 relativa al contributo della Comunità europea al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl per l'ammontare di 100 milioni di EUR.

     Mi pregio di confermarLe che la BERS è lieta di accettare tale contributo, che sarà versato sul Fondo conformemente al regolamento che lo disciplina.

     La BERS conferma inoltre di accettare tutte le disposizioni contenute nella Sua lettera, che formano parte del presente accordo in materia di contributi.

     Il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.


[1] Abrogato dall'art. 22 del Regolamento (EURATOM) n. 300/2007.