Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 11/10/2004 |
Numero: | 778 |
§ 20.4.461 – Decisione 11 ottobre 2004, n. 778.
Decisione n. 2004/778/CE del consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
(G.U.U.E. 25 novembre 2004, n. L 350).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunita e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
(2) In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, risulta necessario adattare anche l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
(3) Il protocollo e stato siglato il 16 aprile 2004. Occorre procedere ora alla sua approvazione a nome della Comunita,
DECIDE:
Articolo 1.
Il protocollo dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e approvato a nome della Comunita.
Il testo del protocollo e accluso alla presente decisione.
Articolo 2.
Il Presidente del Consiglio, a nome della Comunita, provvede a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 11 del protocollo.
Articolo 3.
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2004.
PROTOCOLLO
all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali
tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
in appresso denominata «la Croazia»,
dall’altra, vista l’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1° maggio 2004,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (in appresso denominato «l’accordo interinale») è entrato in vigore il 1° marzo 2002.
(2) Il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.
(3) Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo interinale, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell’accordo stesso,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ACCORDO INTERINALE
COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
SEZIONE I
PRODOTTI AGRICOLI
Art. 1. Prodotti agricoli stricto sensu.
1. L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’accordo interinale sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo.
2. L’allegato IV b) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo.
3. L’allegato IV d) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo.
4. L’allegato IV e) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.
5. L’allegato IV f) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo.
6. All’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo interinale è aggiunta la seguente lettera d):
«d) A decorrere dal 1° maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all’allegato IV g).»
7. Il testo di cui all’allegato VI del presente protocollo è aggiunto all’accordo interinale e ne costituisce l’allegato IV g).
Art. 2. Prodotti della pesca.
1. L’allegato V a) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato VII del presente protocollo.
2. L’allegato V b) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato VIII del presente protocollo.
Art. 3. Prodotti agricoli trasformati.
Gli elenchi 2 e 3 dell’allegato II del protocollo n. 3 dell’accordo interinale sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui all’allegato IX del presente protocollo.
Art. 4. Accordo sui vini.
L’allegato I del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo interinale per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all’allegato X del presente protocollo.
SEZIONE II
NORME D’ORIGINE
Art. 5.
1. L’articolo 18, paragrafo 4, del protocollo n. 4 dell’accordo interinale è sostituito dal seguente:
«4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT “RILASCIATO A POSTERIORI”.»
2. L’articolo 19, paragrafo 2, del protocollo n. 4 dell’accordo interinale è sostituito dal seguente:
«2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT “DUPLICATO”.»
3. L’allegato I del protocollo n. 4 dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato XI del presente protocollo.
4. L’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato XII del presente protocollo.
5. L’allegato IV del protocollo n. 4 dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato XIII del presente protocollo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE III
Art. 6. OMC.
La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
Art. 7. Prova dell’origine e cooperazione amministrativa.
1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:
a) l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’accordo interinale;
b) la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell’adesione;
c) la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.
Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.
2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato»nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) tale disposizione sia contemplata anche dall’accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell’adesione;
e
b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo interinale.
3. Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Art. 8. Merci in transito.
1. Le disposizioni dell’accordo interinale possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell’accordo interinale e, alla data dell’adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
Art. 9. Contingenti per il 2004.
Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° maggio 2004.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
SEZIONE IV
Art. 10.
Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’accordo interinale.
Art. 11.
1. La Comunità e la Repubblica di Croazia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Art. 12.
1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1° maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° maggio 2004.
Art. 13.
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Art. 14.
Il testo dell’accordo interinale, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l’atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il comitato interinale procede all’approvazione di tali testi.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
(Omissis)
ALLEGATO VI
(Omissis)
ALLEGATO VII
(Omissis)
ALLEGATO VIII
(Omissis)
ALLEGATO IX
(Omissis)
ALLEGATO X
(Omissis)
ALLEGATO XI
(Omissis)
ALLEGATO XII
(Omissis)
ALLEGATO XIII
(Omissis)