Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 08/04/2003 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 20.4.373 - Decisione 8 aprile 2003, n. 269.
Decisione n. 2003/269/CE del Consiglio concernente la conclusione per conto della Comunità dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.
(G.U.U.E. 17 aprile 2003, n. L 99).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, firmato a Washington il 19 dicembre 2000. È necessario abilitare la Commissione, assistita dal Comitato speciale designato dal Consiglio, ad apportare talune modifiche tecniche dell'accordo e a prendere talune decisioni per la sua applicazione. In tutti gli altri casi la decisione deve essere adottata secondo le normali procedure.
(2) La revisione dell'attuazione è stata attribuita alla commissione tecnica istituita dall'accordo.
(3) Ciascuna parte ha designato un ente di gestione. La Comunità ha designato la Commissione come ente di gestione. Le parti possono modificare l'accordo e gli allegati e aggiungere nuovi allegati di comune accordo.
(4) La Corte di giustizia europea ha annullato la
(5) L'accordo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione (*).
(*) GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1, dell'accordo.
1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI, paragrafi 1 e 2, e all'articolo VIII, paragrafo 4, dell'accordo.
2. In vista della preparazione della posizione della Comunità per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board di cui agli articoli 8 e 11 del
3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.
4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'articolo 300 del trattato.