§ 20.4.313 - Decisione 18 luglio 2001, n. 6.
Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:18/07/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente decisione
Art. 2.      I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato che figura nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione


§ 20.4.313 - Decisione 18 luglio 2001, n. 6.

Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo. (2001/756/CE).

(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).

 

     IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

     visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia.

     (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione deve decidere, in particolare, ogni modifica dei dazi indicati nell'allegato del protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari in esso menzionati.

     (3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

     (4) I contingenti annui di cui all'allegato della presente decisione dovrebbero essere applicati per il 2001. Tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1° gennaio 2001, a partire da una data da stabilire, essi andrebbero ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     L'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato che figura nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)